SCADENZE APRILE 2026
Dovranno essere sottoposti a revisione ENTRO IL 30 APRILE i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di APRILE 2022 e quelli già revisionati a APRILE 2024.
Pre-revisione gratuita.
Per qualsiasi informazione - 0346 76007
SCADENZE APRILE 2026
Dovranno essere sottoposti a revisione ENTRO IL 30 APRILE i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di APRILE 2022 e quelli già revisionati a APRILE 2024.
Pre-revisione gratuita.
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PNEUMATICI INVERNALI: OBBLIGO e SANZIONI
L’obbligo delle gomme invernali/catene a bordo vige dal 15 novembre 2025 fino al 15 aprile 2026, ma ogni Regione può prevedere delle ipotesi eccezionali tramite apposite circolari.
La legge ammette un mese di “deroga” sia prima che dopo il periodo indicato.
Significa che le gomme invernali possono essere montate a partire dal 15 ottobre e tenute fino al 15 maggio senza per questo rischiare la multa.
Chi non monta le gomme invernali rischia una sanzione pecuniaria il cui importo dipende dalla tipologia di strada su cui si stava circolando.
Nel dettaglio, le multe per chi trasgredisce l’obbligo di pneumatici invernali sono:
• da 41 a 173 euro per chi circola nel centro urbano;
• da 85 a 344 euro fuori dal centro urbano;
• da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.
Inoltre, l’agente che ha constatato la violazione del conducente può intimare il fermo del veicolo fino a quando questo non sarà dotato di gomme invernali o di catene. In caso di inosservanza del fermo è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente. Si ricorda, inoltre, che le gomme invernali devono essere omologate, altrimenti si è comunque a rischio sanzioni.
Le gomme invernali sono degli pneumatici costruiti in modo da garantire una migliore stabilità del veicolo anche su strade innevate o ghiacciate. Si riconoscono dalla sigla “M+S” (Mud + Snow, fango e neve) – o anche M&S o M.S. – che in alcuni casi può essere affiancata dal logo raffigurante un fiocco di neve.
La circolare prot. n° 33287 della DGM chiarisce i requisiti per l’approvazione e l’adozione del dispositivo Scantool OBD nelle prove di revisione autoveicoli. Questa novità comporterà per le officine che effettuano revisioni, alcuni adeguamenti delle apparecchiature e dei software, oltre che a livello di procedure di cui parliamo ai paragrafi successivi.
Una delle novità più significative è l’accento posto sulla lettura di errori memorizzati se la spia motore (MIL) resta accesa e non si spegne come previsto dal Costruttore. Questo controllo sarà determinante nella valutazione dell’efficienza del veicolo. “Se l’auto che si presenta a revisione ha la spia MIL accesa dovrà avere esito irregolare.
Il controllo della spia MIL e la lettura errori alla revisione tramite Scantool a motore avviato scatteranno per i seguenti veicoli:
tutti i veicoli M1, M2, N1 <3,5t immatricolati dal 1° settembre 2009 (Euro 5-6)
La prova tramite OBD servirà inizialmente anche a rilevare eventuali discrepanze di km percorsi e VIN memorizzati nella centralina, rispetto ai valori rilevati dall’Ispettore tecnico sul veicolo e sui documenti.
PNEUMATICI INVERNALI - SANZIONI dal 16 maggio
Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie da € 419 a € 1.682, ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.