Finanziamento dei progetti da piattaforma IDEARIUM:
Nel caso di donazione da parte di persone fisiche, le stesse sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies, del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917.
Nel caso di donazione da parte di persone giuridiche, le stesse sono deducibili unicamente in favore della sola persona giuridica ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. o-octies, del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, pena l’applicazione di sanzioni al legale rappresentante che intende beneficiare dei vantaggi fiscali contrariamente a quanto previsto dalla norma. Nello specifico, ai fini della deducibilità della donazione, la ricevuta del pagamento riporterà:
quale “pagatore”, la persona fisica o giuridica che effettua, tramite un delegato (soggetto versante), il pagamento in favore dell’Istituzione Scolastica e beneficia dell’agevolazione fiscale;
quale “soggetto versante”, la persona fisica che effettua un pagamento su delega del pagatore.