Il DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 ha reso applicabile nel nostro paese il Regolamento europeo (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra, rendendo obbligatoria la certificazione del personale e delle imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenti gas fluorurati a effetto serra (303/2008).
Dal primo Gennaio 2015 il DPR è stato reso attuativo per cui da tale data, il personale e le imprese non certificate F-GAS non possono più operare su climatizzatori, pompe di calore e impianti di refrigerazione che utilizzino gas fluorurati.
Questo si traduce nel fatto che per le imprese ed i tecnici non certificati F-GAS
dal 1 gennaio 2015 non è piú possibile eseguire installazioni e manutenzioni di climatizzatori e pompe di calore. Non è piú possibile effettuare ricariche gas aria condizionata.
Il cliente che si faccia fare una di queste operazioni da un tecnico non certificato F-GAS rischia pesanti sanzioni, sia amministrative che pecuniarie come riportato dal
Il nuovo Regolamento (UE) n. 517 del 16 aprile 2014, che abrogherà il precedente 842/2006, prevede inoltre che i gas fluorurati (quelli per effettuare la ricarica gas condizionatori) possano essere venduti o acquistati solo da imprese in possesso di certificazione o da imprese che impieghino personale certificato F-GAS, istituendo l'obbligo da parte delle aziende fornitrici di tenere un apposito registro nel quale tracciare gli acquisti e gli acquirenti di gas fluorurati.
Il che vuol dire che i tecnici non certificati F-GAS non potranno più acquistare il gas per le ricariche di condizionatori e climatizzatori. Per costoro l'unico mezzo per approvvigionarsi diventa il mercato nero o l'acquisto da siti internet al di fuori dell'unione europea e chissà se i gas acquistati da questi canali siano conformi e non nocivi alla salute.
Senza certificazione F-GAS non è più possibile neanche installare un condizionatore nuovo.
Le sanzioni in essere sono previste sia per il tecnico non certificato che per il malcapitato cliente. Il Decreto Legge n. 26 del 5 Marzo 2013 per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) sopra citato, definisce operatore il destinatario della multa. Questa figura in realtà viene poi identificata come il "proprietario", "utilizzatore" o "terzo responsabile".
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore* (la persona) che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili,è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore* (la persona) che nelle attività di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore* (la persona) che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento(CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore* (la persona) che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore* che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonche' di cui all'articolo 2 del regolamento(CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n.1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore* che non mette a disposizione dell'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro