L'Avvocato Pitorri fornisce un approfondimento su visto e permessi di soggiorno
Accompagnati dall'Avvocato Pitorri, ci addentriamo nel complesso mondo delle autorizzazioni d'ingresso e dei permessi di soggiorno in Italia. Da consolati italiani a questure territoriali, esploreremo le sfaccettature del processo, evidenziando l'importanza di una tempestiva presentazione delle richieste.
Visto e permesso di soggiorno: una breve considerazione dell'Avvocato Pitorri
L'ottenimento del visto è responsabilità dell'ambasciata italiana o delle sedi consolari italiane nel Paese di residenza del cittadino straniero. In territorio italiano, il rilascio del permesso di soggiorno, disciplinato dall'articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione, è competenza delle questure, variando in base alla provincia di residenza dello straniero.
È imperativo inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno entro un periodo di 8 giorni lavorativi, escludendo domeniche e festività, evidenzia l'Avvocato Pitorri. Al primo ingresso in Italia, i cittadini stranieri maggiori di 16 anni sono tenuti a stipulare un accordo di integrazione con lo Stato, da presentare contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.
Quanti tipi di visti esistono?
Esistono diverse categorie di visti, su cui l'attenzione dell'Avvocato Pitorri si focalizza in particolare:
Visto per finalità di studio/formazione. La sua validità coincide con il periodo del corso che si intende frequentare in Italia.
Visto per unione familiare. Con una validità di un anno dal momento del rilascio, è destinato ai familiari che necessitano di ricongiungersi a seguito del nulla osta per l'unione familiare richiesto.
Visto per impiego subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale). Si ottiene solo dopo aver ricevuto il nulla osta per l'occupazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). Per stabilire un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro - italiano o straniero con regolare soggiorno in Italia - deve presentare una richiesta nominativa di nulla osta al SUI competente per la provincia in cui si svolgerà l'attività lavorativa.
Visto per occupazione autonoma. Richiedibile per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo continuativo di natura industriale, professionale, artigianale o commerciale. Può essere utilizzato anche per costituire una società di capitali o di persone, nonché per assumere incarichi societari. Il suo rilascio è condizionato dal possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla legislazione italiana per cittadini impegnati in analoghe attività.
Validità e limiti di un permesso di soggiorno
Il termine di validità del permesso di soggiorno è strettamente correlato alla durata del visto d'ingresso e presenta limiti specifici. L'Avvocato Pitorri li sintetizza così:
a) Fino a tre mesi per visite, affari e finalità turistiche.
b) Fino a nove mesi per occupazioni stagionali.
c) Fino a un anno per la partecipazione a corsi di studio o formazione professionale certificati, con la possibilità di rinnovo annuale per corsi pluriennali.
d) Fino a due anni per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e riunificazione familiare.
e) La durata è determinata dalle esigenze debitamente documentate e nelle altre circostanze previste dal Testo unico sull'Immigrazione.
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata presso la questura competente della provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per consentire la verifica delle condizioni stabilite.
Modalità di conversione di un permesso di soggiorno
Per cambiare la tipologia del permesso di soggiorno già ottenuto, è indispensabile richiedere il nulla osta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della prefettura competente, in base alla residenza dello straniero. Successivamente, la richiesta di conversione dovrà essere inoltrata alla questura. Un requisito imprescindibile per effettuare la conversione è la presenza di quote di ingresso stabilite dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno in corso sia ancora valido.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere modificato in un permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti per questa nuova categoria.
Modalità di conversione di un permesso di soggiorno
Per cambiare la tipologia del permesso di soggiorno già ottenuto, è indispensabile richiedere il nulla osta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della prefettura competente, in base alla residenza dello straniero. Successivamente, la richiesta di conversione dovrà essere inoltrata alla questura. Un requisito imprescindibile per effettuare la conversione è la presenza di quote di ingresso stabilite dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno in corso sia ancora valido.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere modificato in un permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti per questa nuova categoria.
Infine, l'Avvocato Pitorri conclude, affermando come il permesso di soggiorno per lavoro stagionale possa essere trasformato in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con un contratto di almeno un anno nei seguenti scenari:
Lo straniero è entrato in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e possiede un permesso di soggiorno ancora valido.
Lo straniero è entrato in Italia per lavoro stagionale e, al termine del primo periodo stagionale, è in possesso di un permesso di soggiorno ancora valido.