Pronuncia del Tribunale di Verona del 20.10.2024 , nel solco del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui le domande di rimborso spese straordinarie e la domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale non sono cumulabili nel medesimo procedimento, perché soggette a riti diversi. L'art. 40 c.p.c. consente , infatti, il cumulo in un unico processo solamente in caso di c.d. "connessione forte".
La mancata assegnazione della casa coniugale deve essere valutata dal Tribunale sotto il profilo economico nel senso che può incidere sull'importo del mantenimento mensile stabilito dal Giudice in favore del coniuge più debole e dei figli , come riconosciuto da Cass. civ. sez. I Ord.28.3.2023 n. 8764- Cass. Ord. 21/07/2021 n. 20858- Cass. 15573/2020.