Articolo 1
E' costituita, senza fini di lucro, l'Associazione denominata "Associazione Cremonese Studi Universitari". Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, Enti pubblici, organizzazioni private, Istituti di Credito, imprese e privati cittadini.
Articolo 2
La sede dell'Associazione è fissata presso il Comune di Cremona, Piazza del Comune, n. 8.
Articolo 3
Scopi dell’Associazione sono:
favorire l’accesso all’istruzione universitaria della popolazione studentesca della provincia di Cremona sostenendo l’insediamento di strutture per corsi universitari in collaborazione con organismi universitari nazionali, internazionali pubblici e privati;
fornire servizi e strutture di assistenza tecnico-scientifica agli studenti
sviluppare il rapporto di collaborazione fra il sistema economico e l’università per promuovere e gestire attività dirette a favorire, sostenere e incentivare l’innovazione e la ricerca nei settori imprenditoriali cremonesi anche mediante la fruizione di finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati e dell’Unione Europea
provvedere alla promozione di altre attività di formazione, seminari e convegni ed alla stipula di convenzioni con enti ed imprese al fine di formare figure professionali di alta specializzazione e competenza rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato del lavoro
curare ogni azione di promozione pubblicitaria e di incentivazione, anche economica, per assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle iniziative promosse dall’associazione
svolgere nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria, utile e opportuna per il conseguimento delle finalità statutarie.
Le finalità statutarie dell’Associazione si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione Lombardia
Articolo 4
Possono essere soci dell'Associazione i soggetti di cui all'articolo 1 la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.
I soci si dividono in due categorie:
soci ordinari
soci aggregati.
Sono soci ordinari i soggetti che partecipano all'Associazione con una quota minima annua non inferiore a Euro 10.330,00=.
Sono soci aggregati i soggetti che partecipano all'Associazione con quote inferiori a Euro 10.330,00= con un minimo stabilito annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.
Ciascun socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Consiglio Direttivo entro il 30 Giugno di ogni anno, con validità dal 1° Gennaio seguente.
Resta, pertanto, a carico del recedente l'intera quota associativa relativa all'anno nel quale avviene il recesso mentre sono esclusi gli oneri deliberati in data posteriore alla comunicazione della dichiarazione di recesso.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'Associato che si sia reso insolvente o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'Associazione.
I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto a:
partecipare a pieno titolo all'Assemblea con numero di voti pari a quanto stabiliti ai sensi del presente Statuto;
candidare propri rappresentanti alle cariche sociali;
avvalersi delle eventuali prestazioni fornite dall'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
vedere attestata la propria appartenenza all'Associazione.
I Soci si obbligano a:
osservare il presente Statuto e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione;
astenersi da qualsiasi comportamento in contrasto con gli scopi e con le direttive dell'Associazione;
collaborare al fine di conseguire gli scopi dell'Associaizone;
essere in regola con il versamento delle quote associative nella misura, nei termini e nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo;
comunicare tempestivamente all'Associazione ogni modifica dei propri legali rappresentanti.
Articolo 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, da avanzo di gestione, dal fondo di dotazione iniziale determinato in Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero centesimi), nonchè da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite:
dalle quote associative dei soci ordinari e soci aggregati;
dalle rendite del proprio patrimonio;
dai contributi, dalle liberalità e dalle donazioni degli associati, di altri Enti pubblici e privati o persone;
da ogni altra entrata che concorra al raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo 6
L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 7
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Revisore Unico.
Articolo 8
All'Assemblea possono partecipare tre membri in rappresentanza di ciascun socio onorario e tre membri in rappresentanza di ogni socio aggregato.
Ogni rappresentante dei soci ha diritto ad un voto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i rappresentanti dei Soci Ordinari e Aggregati in regola con il pagamento della quota associativa.
E' consentito farsi rappresentare; non sono ammesse più di due deleghe.
Le deliberazioni dell'Assemblea assunte in conformità delle norme di Legge, dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto vincolano tutti gli associati.
Spetta all'Assemblea:
approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno indicando le direttive di azione dell'Associazione;
approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio consuntivo annuale può essere approvato entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
nominare il Revisore Unico e determinare gli eventuali emolumenti;
adottare le deliberazioni inerenti le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonchè quelle relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
nominare tra i suoi membri il Consiglio Direttivo salvo quanto stabilità dall'articolo 12.
Articolo 9
L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all'anno, ogni qual volta che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, mediante lettera raccomandata o avviso da trasmettere a ciascun socio mediante strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 7 giorni prima di quello fissato per la convocazione e contenente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Deve altresì essere convocata se 1/3 dei Soci Ordinari dell'Associazione o 1/3 dei membri del Consiglio o il Revisore Unico ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare.
Articolo 10
Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei Soci con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci medesimi e qualunque sia l'argomento da trattare, con la sola eccezione dello scioglimento anticipato dell'Associazione, della devoluzione del patrimonio e della modifica dello Statuto per i quali è richiesta la maggioranza di tre quarti di tutti i soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritti di voto salvo sempre le maggioranze più qualificate sopra menzionate.
Articolo 11
L'Assemblea sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza l'Assemblea elegge un proprio Presidente.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente. Possono inoltre partecipare al Consiglio in qualità di consulenti senza diritto di voto, esperti di organismi universitari individuati dal Consiglio Direttivo di concerto con le autorità accademiche degli Istituti Universitari interessati. I membri prestano la loro opera gratuitamente.
Articolo 13
Il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto come previsto dall'articolo 14, rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, ne firma gli atti e ne esegue le deliberazioni.
Il Presidente è, altresì, autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni e da privati rilasciandone liberatorie e quietanze.
Articolo 14
L'Assemblea designa a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente da scegliersi tra i rappresentanti del Comune di Cremona, ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà delegare al Vice Presidente funzioni di carattere operativo e gestionale inerenti l'attività dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.
Esso potrà deliberare su tutti gli affari che riguardano il perseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 7 giorni prima della riunione, da inviare al domicilio dei consiglieri e dell'organo di revisione.
In caso di urgenza il Consiglio potrà, essere convocato con le stesse modalità previste dal precedente comma o a mezzo telegramma o fax, con un preavviso di almeno un giorno.
In mancanza delle predette modalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.
Articolo 15
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità dei voti prevarrà il voto di chi presiede.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I membri scaduti possono essere rieletti.
Articolo 17
Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.
Esso resta in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dall'Assemblea dei Soci.
Il Revisore Unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, accertare la consistenza di cassa nonchè l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà dell'Associazione.
Il Revisore Unico redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
Il Revisore Unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio consuntivo.
I verbali delle verifiche del Revisore Unico devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti.
Articolo 18
I verbali sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 19
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 20
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
Statuto approvato dal Comune di Cremona con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25 ottobre 2016
Statuto registrato in data 24 gennaio 2017 n. 74131 di Repertorio Racc. 12156 - Notaio Carlo Guardamagna
Statuto approvato dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia con proprio decreto n. 637 del 27 marzo 2017