ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI DELLO PSICOLOGO

chi può fare terapia?

In Italia, purtroppo, spesso manca una corretta informazione su cosa lo Psicologo possa o non possa fare.

Ecco dunque alcuni punti che, a mio avviso, il paziente è bene che conosca prima di rivolgersi ad un determinato professionista:

innanzitutto lo Psicologo è un professionista sanitario iscritto al rispettivo albo di appartenenza.

L'albo è suddiviso in B ed A: all'albo B possono accedere coloro che hanno conseguito una laurea triennale in psicologia, svolto un tirocinio professionalizzante al termine della laurea e conseguito l'esame di stato; all'albo A possono accedere coloro che hanno conseguito una laurea magistrale, svolto un tirocinio professionalizzante post-lauream e conseguito l'esame di stato.

Esiste un unico Codice Deontologico per gli Psicologi, pertanto sia chi è iscritto all'albo A, sia chi è iscritto all'albo B, risponde agli stessi articoli del suddetto CD.

Il professionista iscritto all'albo B deve inoltre fare riferimento alla legge 107/2003 in quanto le sue aree di intervento dipendono dalla tipologia di laurea triennale conseguita e di conseguenza se si è specializzato nel settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, oppure nel settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro.

Il professionista che lavora per i servizi alla persona e alla comunità può, come previsto dalla legge 107/2003, occuparsi di attuare interventi di Riabilitazione Psicologica a pazienti con Disturbi Psichiatrici, pertanto può attuare interventi di terapia e cura e prendere in carico pazienti come il professionista iscritto all'albo A.

Ora vediamo due articoli fondamentali in cui viene concretamente spiegato cosa lo Psicologo (albo A e B) possa fare:

Art.1: "Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico".

Art.5: "Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto, solo strumenti teorico–pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate".

Dall'Art.5 si evince che la formazione professionale è obbligatoria per tutti gli iscritti, specificando "con particolare riguardo ai settori nei quali opera": ciò significa che il professionista che si rivolge a pazienti con una determinata problematica, deve assicurare ai pazienti stessi un adeguato livello di formazione e preparazione su quello specifico settore (chi ad esempio lavora nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare deve avere nel proprio curriculum corsi specifici ed un aggiornamento continuo sui DCA).

Lo Psicologo a seguito dell'abilitazione può scegliere liberamente come proseguire la sua formazione: corsi di alta formazione, master annuali, studio di libri con test finale per rilascio ECM, scuola di specializzazione in psicoterapia, ecc.

L'obbligo di formazione continua prevede l'iscrizione al portale Age.na.s (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) per la registrazione degli ECM (150 ECM ogni 3 anni).

Non esiste una formazione più valida o meno valida delle altre, un professionista migliore o peggiore, ma esiste solo un'adeguata formazione rispetto al settore in cui lo specialista lavora.

Art.33: "I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche".

Art.36: "Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente".

Professionisti che svalutano colleghi con formazioni differenti dalla loro vanno contro il CD e possono essere segnalati al Consiglio dell'Ordine competente.


Chi può attuare percorsi di terapia e prendere in carico pazienti con disturbi psichiatrici? Lo psicologo iscritto all'albo B specializzato in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, lo psicologo iscritto all'albo A, lo psicologo psicoterapeuta.

Gli strumenti che verranno applicati nel processo terapeutico dipenderanno dalla formazione del professionista stesso e dai corsi che avrà frequentato una volta conseguita l'abilitazione.

Le stesse scuole di Psicoterapia permettono anche agli studenti di psicologia, oltre agli Psicologi e agli Psicologi Psicoterapeuti, di iscriversi ai loro master specialistici in cui viene insegnata una determinata terapia (ad esempio la terapia cognitivo comportamentale), ciò che non viene rilasciato, naturalmente, è il titolo di Psicoterapeuta.

Il titolo di Psicoterapeuta viene rilasciato al termine di 4 anni di relativa scuola di specializzazione ed in questi 4 anni di formazione il professionista sarà esentato dagli ECM in quanto risulterà essere già "in formazione continua".

Coloro che non intraprendono tale percorso hanno l'obbligo di seguirne altri per garantire la massima efficienza ed aggiornamento ai propri pazienti.

TERAPIA EMDR

chi la può utilizzare?

La terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) si basa sulla desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari o altra stimolazione bilaterale.

Ha come base teorica il modello Adaptive Information Processing e viene utilizzato quando degli eventi o ricordi non sono stati adeguatamente elaborati dalla persona, sfociando così in problematiche stress-correlate.

Tale terapia può essere utilizzata per lavorare non solo sui traumi, ma anche su altre patologie: sono infatti presenti diversi protocolli finalizzati a lavorare su una specifica problematica o situazione (ad esempio Disturbo d'Ansia, elaborazione del lutto, emergenze, lavoro con i bambini, ecc).

Per poter applicare questi protocolli nel corso delle sedute, il professionista deve aver svolto (o star svolgendo e quindi essere in supervisione) un corso specifico in EMDR: ad accedere a tale corsi possono essere gli Psicologi iscritti all'albo A o B, gli Psicologi Psicoterapeuti, altre figure sanitarie (ad esempio infermieri).

Al termine della formazione in EMDR il professionista potrà essere riconosciuto come "Terapeuta EMDR" o "Practitioner EMDR" ed essere inserito all'interno di una lista che accerti il conseguimento dell'attestato, pubblicata all'interno del sito della scuola in cui ha svolto tale corso di aggiornamento.

Non esiste un albo dei professionisti EMDR, pertanto ciascun professionista sanitario farà riferimento al proprio albo di appartenenza (ad esempio albo degli Psicologi) rispettando il proprio Codice Deontologico.

IPNOSI

sopprime lo stato di coscienza?

Ci sono diversi falsi miti legati all'ipnosi ed alle sue conseguenze: una tra queste è che la persona, in stato di trance ipnotica, non abbia più consapevolezza di sé e della propria volontà.

L'ipnosi è uno stato fisiologico naturale in cui si entra in modo spontaneo più volte al giorno, ad esempio quando guidiamo la macchina e siamo completamente assorti dal nostro mondo interno.

Di seguito riporto le parole di Martina Crepaldi sul sito Scuoladiipnosi.net: il vigente codice penale, promulgato nel 1930, menziona a “sproposito” l’ipnosi in due articoli, in quanto non è possibile commettere tali reati con l’ipnosi:

Art.613 del codice penale: “Chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia, sostanze alcooliche o stupefacenti ponga una persona, senza il di Lei assenso, in stato d’incapacità d’intendere o volere. La punibilità non è esclusa se chi presta il consenso è minore di anni diciotto, infermo di mente, ovvero in stato di deficienza psichica per altra infermità ovvero abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, ovvero il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione ovvero carpito coll’inganno. La pena è la reclusione fino ad un anno. La pena è la reclusione fino a cinque anni se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato ovvero se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come reato”.

L’Art.613 è inapplicabile all’ipnosi, in quanto con l’ipnosi non è possibile realizzare l’incapacità di intendere e di volere e non è neppure possibile far commettere un reato, lo conferma a chiare lettere tutta la letteratura scientifica in proposito.

Art.728 del codice penale: “Chiunque ponga taluno, col suo consenso, in stato di narcosi od ipnotismo ovvero esegua sul medesimo un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. È ammessa l’estinzione del reato mediante oblazione. La predetta norma non si applica se il fatto è posto in essere, per finalità scientifiche o di cura, da persona che esercita una professione sanitaria".

Anche questa condizione è impossibile da realizzarsi con l’ipnosi.