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L’ Area Didattica per l’Ingegneria Meccanica comprende i Corsi di Studio (CdS) appartenenti all’area scientifico culturale dell’Ingegneria Industriale che abbiano specifica attinenza con l’area meccanica.
Art. 2 - OFFERTA FORMATIVA: CORSI DI STUDIO
L’offerta formativa dell’Area Didattica di Ingegneria Meccanica è realizzata da CdS i cui Ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie. In particolare, per le lauree triennali l’offerta formativa include i CdS, di nuova e/o precedente istituzione, riconducibili per Ordinamento Ministeriale a: Ingegneria Meccanica e Ingegneria Meccanica per la Transizione Verde (sede di Latina), entrambe classe L9; Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, classe LM33.
Art. 3 – ORGANI DELL’AREA DIDATTICA
Sono organi dell’Area Didattica:
- il Consiglio, presieduto dal Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
Il Consiglio d’Area si dota, a seconda delle esigenze dei suoi CdS, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei, la cui organizzazione, compiti e caratteristiche di mandato sono definiti dai verbali di Consiglio d’Area di approvazione.
Art. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
L’Area Didattica è coordinata da un proprio Consiglio.
L’istituzione dei Consigli di Area Didattica è approvata dalla Giunta di Facoltà.
Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito dei CdS coordinati. In particolare:
a) professori/professoresse di ruolo, anche afferenti alle Università partner, nel caso di Corsi di Studio Interateneo, e i/le ricercatori/ricercatrici, ivi compresi/e quelli/e a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti.
Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i/le docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i/le rappresentanti degli studenti.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i/le docenti di cui al comma 3, lettere d).
Art. 5 – COMPITI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza dei CdS afferenti all’Area Didattica di appartenenza ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i/le docenti da attribuire ai singoli CdS tenendo conto delle esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica dei CdS;
d) propone i regolamenti didattici dei CdS per la successiva approvazione della Giunta di Facoltà;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo/a studente/studentessa nel rispetto dell’ordinamento del CdS;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro CdS dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti/studentesse provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) esprime parere sull’eventuale inserimento dei/delle cultori/cultrici della materia, individuati/e dai Dipartimenti competenti, nelle Commissioni di esame, su proposta del/della docente responsabile dell’insegnamento;
l) valuta la domanda degli studenti/studentesse, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
m) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
n) approva il Regolamento dei Corsi di Studio e/o di Area didattica.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.
Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso, scritto o telematico, deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.
Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.
Art. 6 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il/la Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività dei CdS, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa dei CdS;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo (ove presente);
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica;
h) convoca il Comitato di Indirizzo (ove presente);
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di CdS e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del CdS sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
m) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
n) nomina, all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento, le Commissioni d’esame;
o) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico.
Art. 7 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE
Il/la Presidente di Area Didattica, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto/a a scrutinio segreto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti. L’elezione del/della Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
Il/la Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta. Il mandato inizia di norma il 1° novembre. In caso di cessazione anticipata, il primo mandato del/della nuovo/a Presidente ha la durata di tre anni aumentato del periodo intercorrente tra l’entrata in carica e il 1° novembre successivo.
L’elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
Il/la Decano/a del Consiglio dell’Area Didattica indice le elezioni del/della Presidente tra quattro mesi e un mese prima della scadenza, ovvero immediatamente in caso di dimissioni o decadenza anticipata, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
Art. 8 – ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E DI AREA DIDATTICA
Fanno parte del Consiglio di CdS o del Consiglio di Area didattica gli/le studenti/studentesse iscritti/e, rispettivamente, al Corso di Studio o ai Corsi di Studio che compongono l’Area Didattica ed eletti/e in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di Studio o all’Area didattica. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
L’elettorato attivo spetta agli/alle studenti/studentesse iscritti/e in corso, nonché a tutti gli/le studenti/studentesse iscritti/iscritte fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. Per ciascun Consiglio di Area Didattica l’elettorato attivo è formato dal complesso degli studenti e studentesse dei Corsi di Studio. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.
L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Consiglio di Area Didattica. La lista dell’elettorato passivo viene predisposta dalla Facoltà.
Sono eletti gli studenti e le studentesse che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente o la studentessa che sia iscritto/a ad un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente/la studentessa più giovane di età.
L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Area Didattica non ne infirma la valida costituzione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il/la rappresentante degli studenti è sostituito/a dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati non eletti, il Presidente del Corso di Studio o di Area didattica chiederà di indire elezioni suppletive che si terranno a un anno dalle ordinarie. Qualora l’esaurimento della lista dei non eletti intervenga in tempo successivo, la sostituzione avviene per cooptazione tra gli studenti che ne diano disponibilità, considerando se necessario le priorità d cui al comma 4 precedente. Lo/la studente eletto/a che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, eccettuato il caso di un/una rappresentante in Consiglio di Area Didattica che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile a un corso di laurea magistrale nel medesimo Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto/a.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio o di Area Didattica sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.
Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
La procedura per l’elezione dei rappresentanti e delle rappresentati degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio o di Area Didattica è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.
Art. 9 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità dei CdS dell’Area Didattica di Ingegneria Meccanica è costituita:
a) dal/dalla Presidente Del Consiglio d’Area Didattica, in qualità di membro di diritto;
b) da uno o due docenti di ruolo;
c) dal/dalla referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico- amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio;
d) da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento.
La Commissione dura in carica tre anni.
La Commissione si riunisce su convocazione del/della Presidente del Consiglio d’Area Didattica che partecipa alle sedute assistito/a dalla referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.
La Commissione predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione coadiuva, altresì, il/la Presidente nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Area Didattica i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dal Consiglio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.
Art.10 – NORME FINALI E DI RINVIO
Il presente Regolamento-tipo entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ognuno per gli aspetti di propria competenza, e sono emanate con le stesse modalità indicate dal precedente comma 1.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.
Ogni singolo Consiglio di Area Didattica potrà emanare un proprio Regolamento redatto sulla scorta del presente Regolamento-tipo; il Regolamento del Corso di Studio o di Area Didattica viene approvato dal Consiglio di Corso di Studio/Area Didattica e dalla Giunta di Facoltà, ovvero dalle Giunte delle Facoltà in caso di corsi interfacoltà o interateneo.