Chi è il TSLB
Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TLB o TSLB o analista di laboratorio o semplicemente Biomedico), svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche, e in particolare di biochimica, di microbiologia, parassitologia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di immunoematologia, di biologia molecolare, di citologia e di istopatologia.
È addetto all'utilizzo, manutenzione e controllo di qualità delle varie strumentazioni di laboratorio.
Il tecnico in pratica è l'esecutore materiale dell'analisi di un campione biologico (sangue, pezzo chirurgico, urine, espettorato, versamenti, ecc.) o dell'esperimento in una ricerca scientifica, ed è inoltre (per legge) responsabile della relativa validazione tecnica dell'analisi
Il TSLB esiste dal 1994 e collabora con altre figure che sono: medici, chimici, biologi e tutto il personale medico specialistico.
Per poter esercitare la professione di TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO è necessario essere iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (D. M. 13 marzo 2018), previo conseguimento della laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3).
È previsto l’obbligo di partecipazione a corsi di aggiornamento e qualificazione, nell'ambito del programma nazionale per la formazione degli operatori della sanità ECM - Educazione Continua in Medicina.
Che cosa fa
Il campo in cui opera il tecnico di laboratorio biomedico coinvolge diverse attività e, nello specifico:
è responsabile sia del proprio operato che del corretto adempimento delle procedure di analisi;
verifica che il livello delle prestazioni fornite sia corrispondente agli standard stabiliti dal responsabile della struttura;
controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria;
partecipa alla programmazione e all’organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera.
Infine, il tecnico di laboratorio si occupa anche della formazione del personale di supporto dando il proprio contributo. Per poter svolgere al meglio la professione, si devono possedere determinate competenze:
teoriche specialistiche
tecniche elevate e abilità pratiche
autonomia e responsabilità
capacità di controllare e coordinare i vari collaboratori.
Elenco di riferimenti legislativi utili al tecnico di laboratorio biomedico
Decreto 26 Dicembre 1994 n° 745 concernente l’individuazione della figura del Tecnico di Laboratorio Biomedico
decreto istitutivo del profilo professionale del Tecnico di Laboratorio Biomedico
Decreto 27 luglio 2000: Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione postbase
DECRETO SU EQUIPOLLENZA TITOLI
Decreto Presidente Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (in SO alla GU 17 aprile 1982, n. 105) Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento
Decreto correlato all'equipollenza dei titoli pregressi
Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in Gazz. Uff., 23 novembre, n. 274). Riforma degli ordinamenti didattici universitari. (LAUREE BREVI)
legge correlata all'equipollenza titoli pregessi
ART 81 COMMA 2 D.M. n. 10 DEL 30 GENNAIO 1982 (Normativa Concorsuale)
Decreto Ministeriale correlato all'equipollenza titoli pregressi
ESTRATTO PERSONALE SOCIO SANITARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 art 132
Decreto correlato all'equipollenza dei titoli pregressi
EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)
TABELLA RIEPILOGATIVA RIGUARDANTE I VARI ASPETTI DELL'EQUIVALENZA Come prevista dall'art. 4 comma 2 della legge 42 del 1999
EQUIVALENZA ACCORDO STATO REGIONI DEL 10 FEBBRAIO 2001: Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n . 42 .
DOCUMENTO CORRELATO ALL'EQUIVALENZA TITOLI ART 4 COMMA 2 LEGGE 42/99
CRITERI DI VALUTAZIONE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER RICONOSCIMENTO EQUIVALENZA
DOCUMENTO CORRELATO ALL'EQUIVALENZA TITOLI ART 4 COMMA 2 LEGGE 42/99
MIUR: Decreto contenente ” le misure per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del D.P.C.M. del 26 luglio 2011 emanato in attuazione dell’art. 4 comma 2, della legge 26 febbraio 1999 n° 42
DOCUMENTO CORRELATO ALL'EQUIVALENZA TITOLI ART 4 COMMA 2 LEGGE 42/99
Oggetto: Nota circolare recante indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n.42
DOCUMENTO CORRELATO ALL'EQUIVALENZA TITOLI ART 4 COMMA 2 LEGGE 42/99