La Direttiva sulla comunicazione della sostenibilità “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)” è stata adottata in via definitiva dal Parlamento europeo l’11 novembre 2022 e dal Consiglio Europeo il 28 novembre 2022 e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 dicembre 2022.
L’applicazione delle regole previste dalla Direttiva CSRD avverrà tra il 2024 e il 2028 secondo diverse fasi:
dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria
dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali)
dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate. Le PMI potranno scegliere di non partecipare fino al 2028
Dall'1.1.1993, devono essere compilati gli elenchi riepilogativi (modello Intrastat) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni effettuati e registrati. La normativa di riferimento attualmente è contenuta nella Direttiva 2006/112/CE (artt. 262-271). Per effetto delle Direttive 12.2.2008, n. 2008/E/CE e 16.12.2008, n. 2008/117/CE, la disciplina è stata modificata per le operazioni con periodo di riferimento decorrente dall'1.1.2010. In particolare, devono essere compresi negli elenchi anche alcune prestazioni di servizi effettuate o acquistate nei confronti di soggetti passivi comunitari. La normativa è stata attuata in Italia con il D.Lgs. 11.2.2010, n. 18 in vigore dall'1.1.2010.
L'Agenzia delle Dogane con la determina 23.12.2021, n. 493869 ha pubblicato i nuovi modelli Intrastat applicabili agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le principali novità sono:
l'introduzione del nuovo modulo Intra 1-sexies che accoglie alcune informazioni sui trasferimenti di beni intra-UE in regime di «call-off stock» (D.Lgs. 192/2021);
nel modello Intra 1-bis (cessioni) è richiesta l'indicazione dell'origine delle merci, da individuarsi secondo le regole doganali. Inoltre, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire obbligatoriamente i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B);
nel modello Intra 2-bis e 2-quater (relativo agli acquisti) viene abrogato l'obbligo di presentazione trimestrale (la presentazione con cadenza mensile è obbligatoria da parte di coloro che superano la nuova soglia di 350.000 euro di acquisti nei 4 trimestri precedenti);
l'introduzione di una semplificazione sia per le cessioni sia per gli acquisti Intra-UE di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000».
Modelli Intrastat ante 2022 Originariamente, sono stati approvati con determinazione Dir. Ag. Dogane n. 22778 del 22.2.2010 i modelli suddivisi come segue:
1. modello Intra 1 relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi;
2. modello Intra 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti (il modello è stato soppresso a decorrere dal 31.12.2017, vedi [5375. Elenco Intra acquisti - Soppressione]).
I modelli citati si compongono di:
frontespizio (esemplare base): indica il periodo di riferimento delle operazioni, i dati del soggetto obbligato o delegato alla presentazione ed i dati riassuntivi dell'elenco;
sezione 1 (esemplare bis): contiene la descrizione analitica delle cessioni di beni effettuate nel periodo di riferimento. Tali dati hanno sia natura fiscale che statistica;
sezione 2 (esemplare ter): relativa alle variazioni rettificative dei modelli Intra-bis in precedenza presentati. Vanno indicate le variazioni dell'imponibile o del valore statistico delle operazioni intracomunitarie o la restituzione delle merci;
sezione 3 (esemplare quater): relativa ai servizi resi o ricevuti registrati nel periodo;
sezione 4 (esemplare quinquies): relativa alle rettifiche su servizi resi in periodi preceduti;
3. modello Intra 12: gli enti pubblici e privati, le associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta, i produttori agricoli, di cui all'art. 34, co. 3, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per importi superiori al limite di € 10.000 (art. 38, co. 5, lett. c), D.L. 331/1993) ovvero che, pur non avendo superato detto limite, hanno optato per l'applicazione del regime ordinario degli acquisti intracomunitari (art. 1, D.M. 16.2.1993) devono trasmettere mensilmente gli acquisti comunitari effettuati e gli estremi del versamento dell'Iva dovuta (si segnala che, a decorrere dall'1.10.2015, deve essere utilizzato il modello Intra 12 approvato con Provv. Prot. 2015/110450 del 25.8.2015);
4. modello Intra 13: gli enti pubblici e privati di cui al punto precedente, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta a norma dell'art. 38, co. 6, D.L. 331/1993, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per un valore complessivo inferiore a € 10.000 (art. 2, D.M. 16.2.1993) devono segnalare con questo modello gli acquisti intra prima di effettuarli. Dal 2010, è obbligatoria la trasmissione telematica.
Con la Determinazione Ag. Dogane 8.2.2018 sono apportate modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Specificamente, l'Allegato XI alla Determinazione Dir. Ag. Dogane e Monopoli 19.2.2015, n. 18978/RU, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato accluso alla determinazione in oggetto; le relative disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'1.1.2018.
L'art. 4, co. 4, D.L. 22.10.2016, n. 193, che ha introdotto la «Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» e le «Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.» (vedi appositamente [Comunicazioni Iva], in [Iva - Imposta sul valore aggiunto]), ha altresì disposto che, a decorrere dall'1.1.2017, siano soppresse le comunicazioni di cui all'art. 50, co. 6, D.L. 30.8.1993, n. 331, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Resta, in ogni caso, in vigore l'obbligo di invio delle comunicazioni Intrastat relative agli acquisti di beni e servizi riferite al quarto trimestre e al mese di dicembre dell'anno 2016 (vedi al proposito la Nota Prot. 244/R.U. emanata in data 10.1.2017 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
L'art. 13, co. 4-ter-4-quinquies, D.L. 244/2016 (cd. decreto Milleproroghe) aveva disposto la proroga al 31.12.2017 della soppressione dei Modelli Intra relativi agli scambi intraUE di beni e servizi ricevuti da operatori UE. Inoltre, è stato modificato l'art. 50, co. 6, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993, disponendo che, dal 2018, l'obbligo di presentazione dei Modelli Intra vada effettuato anche per finalità statistiche e riguardi solo acquisti e cessioni intraUE di beni.
Soppressione - Chiarimenti Dall'1.1.2018 non si devono più presentare, ai fini fiscali, gli elenchi delle prestazioni ricevute e degli acquisti intracomunitari (provv. Ag. Entrate 194409/2017 e Nota Agenzia Dogane 110586/2017). Tuttavia, rimane l'obbligo di inviare, alle stesse scadenze, gli elenchi Intra relativi all'ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra relativi a periodi di riferimento antecedenti.
L'art. 23, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, in vigore dal 13.12.2014, ha disposto che vengano apportate modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi rese a favore di soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE o da essi ricevute e diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972. È stata prevista una semplificazione consistente nella sola indicazione dei numeri di identificazione Iva delle controparti, del valore delle transazioni, del codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e del Paese di pagamento. In conseguenza delle semplificazioni apportate, con Determinazione Prot. n.18978/RU del 19.2.2015, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato le istruzioni per l'utilizzo e la compilazione dei modelli Intra 1 e 2 esemplari quater e quinquies.
Ulteriori semplificazioni sono state introdotte dal provv. 194409/2017, il quale recepisce le modifiche apportate dal D.L. 244/2016 e dalla determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 493869/2021. In particolare, non si devono presentare, ai fini fiscali, gli elenchi delle prestazioni ricevute e degli acquisti intracomunitari. Tra le altre modifiche:
Mod. Intra 2-bis: è abolito l'elenco trimestrale relativo agli acquisti intracomunitari di beni. Inoltre, l'elenco mensile, ai fini statistici, deve essere inviato solo se in uno dei quattro trimestri precedenti è stata superata la soglia di € 350.000;
Mod. Intra 2-quater: è abolito l'elenco trimestrale relativo ai servizi intracomunitari ricevuti. Inoltre, l'elenco mensile, ai fini statistici, deve essere inviato solo se in uno dei quattro trimestri precedenti è stata superata la soglia di € 100.000;
Mod. Intra 1-bis: per le cessioni intracomunitarie di beni, ai fini fiscali, rimane invariata la soglia (€ 50.000) che impone l'invio mensile, piuttosto che trimestrale. Ai fini statistici, invece, l'invio del modello è obbligatorio quando i soggetti mensili hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore ad € 100.000, in 1 dei 4 trimestri precedenti;
Mod. Intra 1-quater: nessuna modifica è stata apportata, ai fini fiscali, per gli elenchi dei servizi resi, che restano trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000 e mensile per i restanti soggetti.
Il superamento delle soglie deve essere fatto per ciascuna categoria di operazioni, in quanto il superamento di una non comporta l'invio mensile per le altre.
Per le operazioni riferite a periodi decorrenti dall'1.1.2010 la presentazione in via telematica è obbligatoria mediante utilizzo del Servizio telematico doganale. Le modalità tecniche e operative sono contenute nel citato provvedimento doganale del 22.2.2010. È inoltre possibile l'invio attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Dogane il 14.2.2023, sul proprio sito istituzionale, ha reso disponibile la nuova versione del software Intr@Web per gli invii dei modelli Intrastat 2023. Il pacchetto software Intr@Web fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario. La caratteristica principale dell'applicazione Intr@Web è la sua modularità. I moduli principali sono i seguenti:
modulo «compilazione» che consente la compilazione degli elenchi Intrastat in maniera semplice ed efficace mediante funzionalità guidate per l'acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
modulo «controllo» che consente di effettuare il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software;
modulo «telematico» che fornisce all'operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l'invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L'invio telematico dei dati tra l'Agenzia delle Dogane e l'operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest'ultimo con il sistema informativo doganale.
Inoltre, ha pubblicato nuova tabella delle trasposizioni nomenclature combinate 2022/2023.
L'art. 2, co. 3, L. 25.7.2000, n. 213, prima dell'abrogazione ad opera dell'art. 8, D.Lgs. 141/2024, autorizzava gli spedizionieri doganali ad asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli Uffici doganali; nonché gli elenchi Intra i cui dati saranno considerati validi, salvo il fondato motivo di procedere ad ulteriori verifiche. Erano previste sanzioni per asseverazioni false o mendaci o presentazione di documentazione irregolare.
Alla luce della riforma doganale, a decorrere dal 4.10.2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024) sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2, L. 213/2000 relative all'asseverazione dei dati da parte degli spedizionieri (Circ. 20/D/2024).
Può avvenire mediante:
apposita procura: i soggetti obbligati possono delegare terzi soggetti alla sottoscrizione dei modelli Intrastat. I soggetti delegati devono indicare negli elenchi il proprio numero di partita Iva. Il delegante rimane l'unico responsabile nei confronti delle autorità doganali. Il conferimento della delega va comunicato dal soggetto obbligato agli uffici doganali interessati in forma scritta, con autenticazione della firma effettuata con le modalità previste dall'art. 38, D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La comunicazione non va effettuata se la delega è conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale da almeno tre anni o ai Centri autorizzati di assistenza doganale (Caad). Non sussiste delega a terzi soggetti nel caso in cui il soggetto obbligato incarichi della sottoscrizione un suo dipendente (C.M. 5.2.1993, n. 39/D);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat i soggetti Iva che realizzano acquisti e cessioni di beni o effettuano o ricevono prestazioni di servizi con soggetti Iva di altri Paesi UE. Il nuovo testo del co. 6 dell'art. 50, D.L. 331/1993 in vigore dall'1.1.2010 prevede che l'obbligo di presentazione degli elenchi riguarda i soggetti che effettuano cessioni comunitarie di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle contenute negli art. 7-quater e 7-quinquies, nei confronti di soggetti che siano identificati ai fini Iva nel proprio Stato. La presentazione degli elenchi è obbligatoria anche per gli acquisti di beni e servizi da soggetti passivi comunitari effettuati da parte di esercenti attività professionali o d'impresa, nonché da parte degli enti, associazioni e altre organizzazioni elencate nell'art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972, anche per le operazioni riferite alla propria attività istituzionale. Gli elenchi non devono essere presentati per le prestazioni di servizi per le quali non è dovuta l'Iva nello Stato in cui è stabilito il destinatario (C.M. 6.8.2010, n. 43/E).
Ai fini fiscali, a partire dall'1.1.2018, la periodicità degli elenchi deve essere verificata esclusivamente per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie rese. La verifica deve essere fatta distintamente per ogni categoria, ma per entrambe sono previste le seguenti periodicità:
trimestrale, per i contribuenti che, nei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato operazioni per un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000;
mensile, per i contribuenti che nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato operazioni per un ammontare superiore a € 50.000.
Dall'1.1.2018, il superamento delle soglie deve essere fatto per ciascuna categoria di operazioni, in quanto il superamento di una non comporta l'invio mensile per le altre. Il soggetto obbligato alla presentazione dei modelli Intrastat con cadenza trimestrale può optare per la presentazione mensile. L'opzione non può essere modificata se non dopo la fine dell'anno solare di riferimento in cui essa viene esercitata. Nel caso di inizio attività, la periodicità è rapportata all'ammontare degli scambi che gli operatori presumono di effettuare determinati su base oggettiva (ad es., scambi del 1° mese).
Eventuali cessioni verso S. Marino non concorrono al volume degli scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat (R.M. 23.4.1997, n. 83/E). Con effetto dagli elenchi presentati per operazioni riferite all'anno 2010 è stata abrogata la scadenza annuale per la presentazione degli elenchi Intra.
Per le regole valide fino al 31.12.2017, si veda la «Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette» 1A/2017.
Ai sensi dell'art. 50, co. 6-bis, D.L. 331/1993, le scadenze dei modelli Intrastat sono:
il 25 del mese successivo per soggetti con periodicità mensile;
il 25 del mese successivo al trimestre per i soggetti con periodicità trimestrale.
Per le sospensioni da emergenza Covid-19, vedi [7611.] in [Sospensione versamenti e adempimenti]).
I dati da indicare negli elenchi riepilogativi delle cessioni, prestazioni e acquisti intracomunitari devono riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, secondo le disposizioni Iva, nel periodo di riferimento (art. 5, co. 2, decreto 22.2.2010). Per quanto attiene alle prestazioni di servizi diverse da quelle indicate agli artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972, si ricorda che l'annotazione della fattura del fornitore comunitario, opportunamente integrata, deve essere annotata nel registro Iva vendite entro il mese di ricevimento o comunque entro 15 giorni dalla ricezione con riferimento al relativo mese; la stessa fattura deve essere annotata nel registro Iva degli acquisti al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione, ove spettante (cfr. C.M. 20.9.2012, n. 35/E). In considerazione delle modifiche contenute nell'art. 8, L. 15.12.2011, n. 217, relativamente al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche, secondo cui il momento di ultimazione della prestazione si ha all'atto dell'ultimazione o del pagamento, alla luce delle precisazioni contenute nella C.M. 20.9.2012, n. 35/E, «per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione».
In assenza di operazioni nel periodo di riferimento, gli elenchi non debbono essere presentati (C.M. 21.6.2010, n. 36).
I modelli Intra cessione e acquisti di beni contengono anche la richiesta di informazioni di tipo statistico, che l'Istat utilizza per lo studio degli scambi intra-UE. La compilazione della sezione statistica è obbligatoria solo per gli operatori che presentano i modd. Intra mensilmente. Nella sezione statistica vanno riepilogate le operazioni di cessioni di energia, gas, quelle relative alle lavorazioni, nonché, dal 2010, le merci scambiate come soccorsi d'urgenza alle regioni sinistrate e le cessioni a privati di mezzi di trasporto nuovi.
La compilazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto è obbligatoria solo se nell'anno precedente il volume delle cessioni o degli acquisti intracomunitari è stato superiore a € 20.000.000.
L'art. 25, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto l'applicazione delle sanzioni per omessa o inesatta indicazione dei dati statistici alle sole imprese che possiedono i requisiti di cui all'art. 7, co. 1, D.Lgs. 6.9.1989, n. 322 (amministrazioni, enti e organismi pubblici tenuti a fornire tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale); la norma prevede che le sanzioni si applichino solo una volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto indipendentemente dal numero di transazioni che mancano o sono riportate in modo non corretto nell'elenco.
Dal 2010, vanno indicati negli elenchi, ai fini fiscali, le prestazioni di lavorazione delle materie inviate o ricevute che costituiscono operazioni autonome e non accessorie.
In base al Regolamento CE 18.11.2004, n. 1982 non vanno incluse, anche ai fini statistici, negli elenchi Intra le seguenti operazioni:
a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
b) oro detto monetario;
c) soccorso d'urgenza in regioni sinistrate;
d) merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile;
e) merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
2) la durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
3) la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'Iva;
f) beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a completamento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario;
g) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
1) materiale pubblicitario;
2) campioni commerciali;
h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni;
i) merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano;
j) mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio;
k) vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'Iva a cittadini privati di altri Stati membri.
Dal 2010, le prestazioni di servizi generiche, di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, rese o ricevute da soggetti comunitari devono essere indicate nei modelli Intra. Non vanno indicate tali prestazioni se esenti o non imponibili Iva nel Paese del committente e le prestazioni indicate negli artt. 7-quater e 7-quinquies. Si vedano in proposito la C.M. 21.6.2010, n. 36/E e la C.M. 6.8.2010, n. 43/E. Non devono inoltre essere indicate le prestazioni di servizi da o verso soggetti extra comunitari, anche se identificati nella UE, che non abbiano nella Comunità né la sede principale, né una stabile organizzazione. Vanno invece indicate le cessioni o gli acquisti di beni verso tali soggetti.
Le operazioni per le quali è stata emessa fattura prima del trasporto o della spedizione (ad es. nel caso di acconti ricevuti) devono comunque essere inserite negli elenchi nel periodo di consegna o spedizione (art. 50, co. 7, D.L. 331/1993).
Non comporta l'obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, a prescindere dalla restituzione o meno dei beni da sostituire (C.M. 23.2.1994, n. 13/E).
Costituiscono operazioni intracomunitarie soggette ai normali adempimenti. Se l'operazione è assoggettata al regime del margine nello Stato estero, il mod. Intra si compila ai soli fini statistici.
Debbono essere presentati gli elenchi con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture (C.M. 23.2.1994, n. 13/E).
Gli elenchi devono essere presentati solo qualora l'invio dei beni comporti cessione o acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura.
La relativa cessione non costituisce operazione intracomunitaria, in quanto non onerosa, e non comporta la compilazione dei modelli Intra. L'eventuale addebito di spese di trasporto costituisce una prestazione autonoma da inserire negli elenchi Intra in presenza dei requisiti richiesti (C.M. 6.8.2010, n. 43/E).
Comporta la compilazione degli elenchi solo se costituisce un'autonoma prestazione di servizio e non quando costituisce operazione accessoria alla cessione di beni (C.M. 6.8.2010, n. 43/E).
L'obbligo di presentazione degli elenchi Intra è richiesto solo a fini statistici, in quanto tali operazioni non costituiscono acquisti intracomunitari.
Le riparazioni sui mezzi di trasporto commerciali (autobus, veicoli trasporto merci, vagoni ferroviari ecc.) immatricolati in altro Stato UE ed eseguite in Italia nei confronti di committenti comunitari non erano imponibili Iva fino al 31.12.2009 ai sensi dell'art. 40. co. 4-bis, D.L. 331/1993 e non erano fino a tale data soggette a comunicazione Intra neppure ai fini statistici (Circ. 10.6.1998, n. 145/E). Dall'1.1.2010 seguono la regola generale della territorialità delle prestazioni di servizi prevista dagli art. 7-ter e segg., D.P.R. 633/1972 e vanno indicate nei modelli Intra quali servizi resi.
Vedi in [Elenchi Intrastat] in [Operazioni intracomunitarie] l'obbligo di compilazione dei modelli Intra per le operazioni di introduzione ed estrazione dei beni dai depositi.
L'acquisto di un software scaricato da Internet costituisce una prestazione di servizi generica rientrante nell'art. 7-ter e va indicata nel modello Intra, con riferimento al fornitore UE anche se di provenienza extra UE.
Il regime speciale delle agenzie di viaggio non rientra nella disciplina dei servizi Intra introdotta dal 2010. Tuttavia il singolo servizio reso dal tour operator in nome e per conto del cliente soggetto passivo Iva rientra tra le intermediazioni e segue la regola generale dell'art. 7-ter. Anche le intermediazioni per prestazioni alberghiere rientrano tra le operazioni generiche di cui all'art. 7-ter e non tra le operazioni relative ad immobili. Le guide turistiche forniscono un servizio rientrante nell'art. 7-quinquies e che non va quindi indicato nei modd. Intra (C.M. 21.6.2010, n. 36/E).
Il modello Intra si compila con riferimento al mese di emissione della fattura indipendentemente dal termine previsto per la sua registrazione (C.M. 6.8.2010, n. 43/E).
Esistono 3 sistemi alternativi di rimborso delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro:
1. analitico o a piè di lista;
2. forfetario;
3. misto.
Una volta scelto uno dei tre sistemi di rimborso, questo va applicato all'intera durata della trasferta.
È possibile scegliere di applicare un diverso sistema di rimborso per ciascuna trasferta.
1. Sistema analitico o a piè di lista
Consiste nel rimborso delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate dal dipendente/collaboratore relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto. A queste si possono aggiungere altre spese (es. spese di parcheggio o altre spese non documentabili come mance o simili), nel limite di € 15,49 al giorno, elevato a € 25,82 per le trasferte all'estero.
Il trattamento fiscale per il datore di lavoro e il dipendente è di seguito analizzato:
TABELLA 1
Trattamento fiscale
Spese per vitto alloggio, parcheggio e altre spese non documentate
Dipendente/collaboratore
Datore di lavoro
Vitto e alloggio
Nessuna tassazione
Deducibili entro il limite di € 180,76 al giorno per le trasferte in Italia e di € 258,23 per quelle all'estero, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP. Eccedenza indeducibile al 100%
Spese di parcheggio documentate ed altre spese non documentate
Nessuna tassazione, nei limiti di € 15,49 in Italia e di € 25,82 all’estero.
Deducibili entro il limite di € 15,49 al giorno in Italia e di € 25,82 all'estero.
Spese di viaggio e trasporto
Dipendente/collaboratore
Datore di lavoro
Trasporto con mezzi pubblici (aereo, taxi, bus, treno, traghetto, metro), car sharing
Nessuna tassazione
Completamente deducibili.
Trasferta con propria autovettura:
- rimborso chilometrico
Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle ACI corrispondenti al veicolo (1)
Deducibili ai fini IRES/IRPEF nel limite massimo del costo di percorrenza calcolato in base alle tabelle ACI Aci - calcolo costi km
Viaggio con autovettura a noleggio:
- tariffe di noleggio
Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo.
Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
2. Sistema forfettario
Consiste nell' erogazione di un'indennità di trasferta in misura fissa, in sostituzione delle spese sostenute dal collaboratore per vitto, alloggio e piccole spese.
È esente da imposte fino all’importo massimo di € 46,48 al giorno in Italia e di € 77,47 per trasferte all'estero.
Per la società gli importi erogati per tale indennità, sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre sono indeducibili agli effetti dell'IRAP.
Sono rimborsabili in via analitica ed autonoma esclusivamente le spese di viaggio e trasporto.
Le eventuali spese di parcheggio sono assoggettate interamente a tassazione.
3. Sistema misto
Il rimborso misto rappresenta una combinazione dei due precedenti sistemi. Al dipendente o collaboratore spettano, entro certi limiti, l’indennità fissa forfettaria + il rimborso di alcune spese opportunamente documentate.
Come nel sistema forfettario, risultano rimborsabili in via analitica ed autonoma le spese di viaggio e trasporto ed interamente assoggettate a tassazione le spese di parcheggio.
TABELLA 2
Trattamento fiscale
Tipologia
Dipendente/collaboratore
Datore di lavoro
Indennità di trasferta integrale (include vitto, alloggio e altre spese)
Nessuna tassazione fino all’importo massimo di € 46,48 al giorno in Italia e di € 77,47 per trasferte all'estero.
Deducibile ai fini delle imposte sui redditi indeducibile agli effetti dell'IRAP.
Indennità di trasferta 2/3 +
vitto oppure alloggio con sistema analitico
(in alternativa il committente può fornire gratuitamente al lavoratore vitto e alloggio)
Nessuna tassazione fino all’importo massimo di € 30,96 al giorno in Italia e di € 54,65 per trasferte all'estero.
Deducibile ai fini delle imposte sui redditi, indeducibile agli effetti dell'IRAP.
Indennità di trasferta 1/3 +
vitto + alloggio con sistema analitico
(in alternativa il committente può fornire gratuitamente al lavoratore vitto e alloggio)
Nessuna tassazione fino all’importo massimo di € 15,49 al giorno in Italia e di € 25,82 per trasferte all'estero.
Deducibile ai fini delle imposte sui redditi, indeducibile agli effetti dell'IRAP.
N.B.: le spese di viaggio e trasporto sono ulteriormente rimborsabili in via analitica ed autonoma.
Le indennità forfettarie riconosciute al dipendente per prestazioni effettuate entro il comune della sede di lavoro o i rimborsi di spese documentate sostenute nel medesimo territorio comunale (esclusi i rimborsi di spese di trasporto pubblico comprovate dai documenti del vettore: ticket bus, treno), sono tassabili al 100% in capo al percettore.
Per il datore di lavoro, tali rimborsi spese sono integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini dell'IRAP sono deducibili solo i rimborsi erogati in relazione al rimborso analitico.
Spese di vitto e alloggio:
- entro il Comune sede di lavoro: deducibile il 75% dell'imponibile della fattura, aumentato eventualmente dell'iva indetraibile; non è deducibile lo scontrino fiscale non parlante;
- fuori dal Comune sede di lavoro: deducibile il 100% dell'imponibile della fattura, aumentato eventualmente dell'iva indetraibile. Sono inoltre deducibili anche le spese di vitto e alloggio supportate da scontrino fiscale non parlante, ma solo nel caso in cui il dipendente/amministratore abbia adottato il metodo del rimborso analitico delle spese di trasferta fuori dal comune della sede, tramite compilazione di apposita nota spesa.
In entrambi i casi, l'iva è detraibile nel caso in cui il giustificativo di spesa sia rappresentato da fattura intestata al datore di lavoro e riporti nome e cognome del dipendente o del collaboratore fruitore
La deduzione del costo rimane il 75% sia se la spesa è anticipata dal dipendente, sia se pagata dalla società.
Le spese di trasporto con mezzi pubblici (aereo, taxi, bus, treno, traghetto, metro) sia entro che fuori comune sede di lavoro - sono deducibili al 100% se è esposto l'intestatario.
È inoltre ammessa la deduzione per giustificativi senza possibilità di nominativo (es. metro, bus), se la spesa è inserita in nota spese con rimborso analitico, senza limite per la deduzione.
Tutte le spese devono risultare inerenti, devono cioè avere un collegamento logico con luogo e data di trasferta.
I trasfertisti sono coloro che per contratto sono tenuti a lavorare in luoghi sempre diversi, per i quali non esiste una sede di lavoro contrattualmente stabilita da cui trasferirsi ed una trasferta specifica con i relativi rimborsi.
Rientrano in questa categoria i lavoratori per i quali sussistono contestualmente tutte le condizioni di seguito elencate:
· mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
· svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
· corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se egli si è effettivamente recato in trasferta e dove questa si è svolta.
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione erogate ai trasfertisti, in relazione alle attività lavorative espletate in luoghi sempre variabili e diversi, sono imponibili al 50% e deducibili per l’azienda.
Le spese sostenute dal dipendente per le trasferte devono essere comprovate da documenti fiscalmente validi e di data certa (scontrino, ricevuta o fattura se richiesta dal datore di lavoro).
Le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici (treno, autobus, taxi) possono essere documentate attraverso i relativi biglietti o le ricevute del vettore, anche se anonimi.
In relazione alle spese di vitto e alloggio, e quelle rimborsabili in esenzione d'imposta fino a un importo massimo giornaliero di euro 15,49, non è necessaria l'intestazione al dipendente dei documenti stessi, essendo sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota spese riepilogativa.
Il dipendente è tenuto a rendicontare le spese con i documenti giustificativi comprovanti i pagamenti effettuati indipendentemente dal fatto che siano state sostenute con mezzi personali piuttosto che con mezzi di pagamento aziendali (carte di credito, di debito o ricaricabili dell’azienda).
Nella nota spese riepilogativa dovranno essere riportate dettagliatamente le tipologie di spesa e la trasferta a cui si riferiscono (es. visita cliente XXYY con sede a ZZ in data 00/00/00)
TABELLA 3
Ai fini dell'individuazione dei rimborsi spese da indicare nel LUL, non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate.
Vanno riportate le somme da rimborsare, sia forfetariamente che in modalità analitica (note spese o rimborsi chilometrici), con l’esclusione di tutti i rimborsi che si riferiscono a documenti intestati direttamente all'azienda (quali, ad esempio, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell'azienda o carte carburanti). L'esclusione di tali rimborsi spese dalla registrazione nel Libro Unico ha un puro intento semplificativo, vale a dire di non duplicare registrazioni che possono trovare opportuno riscontro in scritture obbligatorie di carattere fiscale.
Rientrano tra le somme da registrare nel Libro obbligatorio anche i rimborsi cumulativi di spese effettuate dal dipendente in occasione di missioni collettive purché fiscalmente documentati a mezzo di fatture non intestate all'azienda, né nominativamente riferibili al singolo lavoratore.
Si evince che i rimborsi spese da registrare nel Libro Unico, sono comunque legati alla posizione del soggetto al quale devono essere restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel caso degli amministratori, occorrerà prima di tutto considerare se gli stessi svolgono una prestazione di natura o meno autonoma e se percepiscono compensi. Nel caso di amministratori i cui compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese, questi ultimi dovranno essere registrati nel Libro Unico con riferimento al momento del rimborso e cioè della contabilizzazione effettiva di dette spese (c.d. criterio di cassa).
TABELLA 1
TABELLA 2
TABELLA 3
L'estratto conto della carta aziendale con cui vengono pagate le spese di viaggio dei dipendenti in trasferta è sufficiente a garantire l'esenzione Irpef per i lavoratori. Non è necessario che alle note spese siano allegate le copie cartacee dei biglietti aerei e ferroviari in formato elettronico. Essenziale è che la rendicontazione consenta di abbinare in maniera certa e puntuale i singoli acquisti e che la società sia in grado di esibire tutta la documentazione in caso di controllo. Ad affermarlo è stata ieri l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 22 / 2018