Lo studio esegue tutte le verifiche e le pratiche necessarie per l'ottenimento del Superbonus 110%
In particolare le prestazioni professionali necessarie sono le seguenti:
Rilievo strumentale del fabbricato e restituzione in formato vettoriale
Verifica della Conformità Urbanistica e Catastale
Redazione APE Convenzionale Ante Intervento e verifica del miglioramento di 2 classi energetiche
Eventuale, se necessario, redazione della pratica edilizia presso il Comune di Appartenza
Computi Metrici Estimativi e successiva verifica delle offerte ricevute rispetto ai prezziari DEI
Preparazione ed inserimento della documentazione necessaria per la cessione del credito presso gli istituti bancari
Direzione dei Lavori
Eventuale, se necessario, variazione catastale
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzio
Redazione APE Convenzionale Post Interventi realizzati
Redazione delle Asseverazioni Tecniche e Comunicazioni ENEA
Definizione come definito da Decreto Legge n. 63 del 04/06/2013
art l-octies) “edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e’ coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ);
«Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero).
– 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprieta’ di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e’ estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
Gli “edifici a energia quasi zero” sono tutti gli edifici, nuovi o esistenti, che rispettino:
– i requisiti previsti dal decreto con i valori vigenti da gennaio 2019 per gli edifici pubblici e da gennaio 2021 per tutti gli altri;
– gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo l’All.3 del D.Lgs n.28/2011.
Verrà eseguita una diagnosi energetica dell’attuale fabbricato mediante l’esecuzione di un rilievo dell’immobile ed il recupero di tutta la documentazione esistente compresi i costi attuali di energia elettrica e gas naturale.
In seguito verrà redatto un progetto preliminare (studio di fattibilità) nel quale si andrà a valutare la possibilità di miglioramento energetico dell’immobile, la valutazione dei costi-benefici e del tempo di ritorno dell’investimento.
Scelte le caratteristiche dell’intervento che si vorrà realizzare si andrà a realizzare tutta la documentazione comunale per poter appaltare e iniziare i lavori, la progettazione esecutiva edile, impiantistica e strutturale, la direzione dei lavori fino al completamento della pratica ed alla chiusura della pratica edilizia.
Verrà eseguito un progetto preliminare nel quale si andrà a progettare il fabbricato secondo le indicazioni richieste dal committente e sulla tipologia di fabbricato da realizzare. Inoltre verranno valutati i maggiori costi di costruzione del progettando fabbricato per realizzarlo in classe A o nZEB e la valutazione dei costi-benefici e del tempo di ritorno dell’investimento per tali incrementi di miglioramento energetico.
Scelte le caratteristiche dell’intervento che si vorrà realizzare si andrà a realizzare tutta la documentazione comunale per poter appaltare e iniziare i lavori, la progettazione esecutiva edile, impiantistica e strutturale, la direzione dei lavori fino al completamento della pratica ed alla chiusura della pratica edilizia.
Il D.Lgs 102/2014 ha inserito l’obbligo per tutti i fabbricati dotati di impianto di riscaldamento centralizzato a dotarsi di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore con i criteri stabiliti dalla UNI 10200.
Tale obbligo comporterà tutti i fabbricati con impianto centralizzato a dotarsi di contabilizzazione e termoregolazione entro il 31/12/2016, ovvero entro fine del prossimo anno.
Ricordo che tale intervento si potrà realizzare principalmente solo durante il periodo di inattività dell’impianto di riscaldamento e pertanto potrà essere eseguito solo la prossima estate (da aprile a settembre).
La procedura da seguire per realizzare la contabilizzazione è la seguente:
Recupero della documentazione architettonica (o se non presente rilievo completo del fabbricato), sopralluogo dell’intero fabbricato per verificare i locali, le tipologie delle strutture opache e vetrate, dei terminali di emissione.
Redazione del progetto ai sensi della Legge 10/91 e smi per quanto riguarda il progetto di contabilizzazione.
L’esecuzione dei lavori impiantistici quale installazione di valvole di termoregolazione e dei contabilizzatori
Il collaudo dell’impianto realizzato.
Al fine del percorso ecco le novità per i condomini:
Le spese di riscaldamento saranno principalmente il consumo reale dell’unità immobiliare mediante la lettura dei consumi reali di energia termica erogati nell’unità immobiliare, il tutto grazie al sistema di contabilizzazione installato su ogni radiatore/ventilconvettore.
I condomini finalmente potranno scegliere la loro temperatura ideale mediante la selezione della stessa sulla valvola termostatica installata in ogni radiatore/ventilconvettore ed inoltre potranno scegliere tale temperatura stanza per stanza.
Il consumo sarà ripartito in quota volontaria (ovvero la quota misurata direttamente dai contabilizzatori) e quota involontaria (quota delle dispersioni prodotte dalla rete di distribuzione del vettore termico attraverso le tubazioni) la quale ora verrà ora suddivisa mediante la redazione di nuove tabelle millesimali del riscaldamento che saranno redatte rispetto alla quantità di dispersione delle unità immobiliari e non come succede fino ad ora in base alla superficie dell’unità ed alla potenza dei terminali di emissione installati.
La realizzazione dell’impianto di contabilizzazione e termoregolazione premierà quindi il comportamento virtuoso del singolo condomino, diminuendi sicuramente la spesa per il riscaldamento degli ambienti. inoltre questo sistema non permetterà più lo spreco di energia che oggi abbiamo soprattutto per quanto riguarda l’apertura delle finestre nel periodo invernale dei singoli condomini per poter far diminuire la temperatura interna dei locali posti principalmente nei piani intermedi dei condominii.
Definizione
D.Lgs. 192/05 art. 2 comma 1-bis
“attestato di prestazione energetica dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica
D.Lgs. 192/05 art. 6
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.
La Attesto di Prestazione Energetica è necessario per ogni transazione onerosa di un immobile, sia che si tratti di vendita che si tratti di locazione, sia per la richiesta di Agibilità di un nuovo fabbricato.
Lo studio esegue Attestati di Prestazione Energetica dei Fabbricati come richiesto dalla normativa.
Per la redazione sono necessari alcuni documenti da parte del committente già in fase di sopralluogo, ovvero:
Visura catastale dell’edificio o, in alternativa, tutti i dati catastali che lo caratterizzano
2. Estremi del proprietario dell’immobile, che potrebbero non coincidere con gli estremi del committente stesso;
3. Planimetria dell’edificio;
4. Libretto d’impianto telematico – meglio conosciuto come CIRCE – ovvero il codice catasto ed il codice impianto, che potranno essere anche richiesti al manutentore della centrale termica.
Recuperati tali documenti, il certificatore energetico verrà ad eseguire il sopralluogo da cui dovrà evincere i seguenti dati caratteristici della prestazione energetica dell’edificio:
1. Stratigrafia e spessore delle pareti esterne ed interne, del solaio e della pavimentazione dell’edificio
2. Dati geometrici e caratteristiche costruttive degli infissi
Dati geometrici di tutti i locali comprese le altezze interne
4. Dati caratterizzanti degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, qualora presenti, sistema di produzione del calore o del raffrescamento, sistema di distribuzione, sistema di regolazione e sistema di emissione dell’impianto
5. Verifica della tipologia dei locali confinanti superiormente, inferiormente e lateralmente all’unità, ad aggetti, ostacoli ombreggianti, edifici nelle adiacenze, orientamento e ponti termici rilevabili.
Una volta raccolti tutti i dati forniti dal committente e raccolti durante il sopralluogo attraverso il software certificato dal Comitato Termotecnico Italiano, verranno svolti tutti i calcoli necessari per la determinazione degli indici di prestazione energetica relativi a climatizzazione invernale ed estiva, alla ventilazione meccanica, alla produzione di acqua calda sanitaria, all’illuminazione ed al trasporto di persone e cose, la cui sommatoria determina l’indice di prestazione energetica globale e la relativa classe energetica.
Verranno poi valutati ed individuati quegli interventi migliorativi (come definiti raccomandazioni) che maggiormente miglioreranno la classe energetica del fabbricato con il risultato di determinare una prestazione energetica raggiungibile. Tale studio terrà conto non solo degli indici di prestazione, ma anche del tempo di ritorno caratteristico di ogni singolo intervento e della totalità degli interventi consigliati.
Il D.Lgs 102/2014 ha inserito l’obbligo per tutti i fabbricati dotati di impianto di riscaldamento centralizzato a dotarsi di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore con i criteri stabiliti dalla UNI 10200.
Tale obbligo comporterà tutti i fabbricati con impianto centralizzato a dotarsi di contabilizzazione e termoregolazione entro il 31/12/2016, ovvero entro fine del prossimo anno.
Ricordo che tale intervento si potrà realizzare principalmente solo durante il periodo di inattività dell’impianto di riscaldamento e pertanto potrà essere eseguito solo la prossima estate (da aprile a settembre).
La procedura da seguire per realizzare la contabilizzazione è la seguente:
Recupero della documentazione architettonica (o se non presente rilievo completo del fabbricato), sopralluogo dell’intero fabbricato per verificare i locali, le tipologie delle strutture opache e vetrate, dei terminali di emissione.
Redazione del progetto ai sensi della Legge 10/91 e smi per quanto riguarda il progetto di contabilizzazione.
L’esecuzione dei lavori impiantistici quale installazione di valvole di termoregolazione e dei contabilizzatori
Il collaudo dell’impianto realizzato.
Al fine del percorso ecco le novità per i condomini:
Le spese di riscaldamento saranno principalmente il consumo reale dell’unità immobiliare mediante la lettura dei consumi reali di energia termica erogati nell’unità immobiliare, il tutto grazie al sistema di contabilizzazione installato su ogni radiatore/ventilconvettore.
I condomini finalmente potranno scegliere la loro temperatura ideale mediante la selezione della stessa sulla valvola termostatica installata in ogni radiatore/ventilconvettore ed inoltre potranno scegliere tale temperatura stanza per stanza.
Il consumo sarà ripartito in quota volontaria (ovvero la quota misurata direttamente dai contabilizzatori) e quota involontaria (quota delle dispersioni prodotte dalla rete di distribuzione del vettore termico attraverso le tubazioni) la quale ora verrà ora suddivisa mediante la redazione di nuove tabelle millesimali del riscaldamento che saranno redatte rispetto alla quantità di dispersione delle unità immobiliari e non come succede fino ad ora in base alla superficie dell’unità ed alla potenza dei terminali di emissione installati.
La realizzazione dell’impianto di contabilizzazione e termoregolazione premierà quindi il comportamento virtuoso del singolo condomino, diminuendi sicuramente la spesa per il riscaldamento degli ambienti. inoltre questo sistema non permetterà più lo spreco di energia che oggi abbiamo soprattutto per quanto riguarda l’apertura delle finestre nel periodo invernale dei singoli condomini per poter far diminuire la temperatura interna dei locali posti principalmente nei piani intermedi dei condominii.
Si eseguono le principali pratiche catastali, visure e richiesta copia planimetri. Si riporta un elenco delle più diffuse pratiche catastali:
accatastamento immobili residenziali, commerciali e industriali, quali abitazioni, negozi, uffici, capannoni, distributori di carburanti, scuole etc.;
frazionamento di terreni e fabbricati per divisione ereditaria, compravendita etc.;
tipo mappale per inserimento in mappa di nuovi fabbricati e/o loro variazioni di sagoma a seguito di ampliamento o demolizione;
picchettamento per l’individuazione delle nuove dividenti, verifiche e ricostruzione dei confini originari;
variazioni catastali di immobili a seguito di modifiche interne alle unità immobiliari, per frazionamento, divisione, cambio d’uso etc.;
riconfinazioni e verifica di confini catastali;
richiesta di visura catastale attuale o storico-ventennale, richiesta planimetria catastale, voltura catastale;
successioni ereditarie e testamentarie;
ispezioni ipotecarie, richiesta di copia di atti di compravendita, successione, verifiche sussistenza pignoramenti o iscrizioni pregiudizievoli;