Data pubblicazione: Oct 13, 2009 12:34:9 AM
DISCIPLINARE INTERNO DISTRETTO CACCIA DI SELEZIONE
VT 1.4 - BOLSENA
Fermo restando il contenuto del Regolamento Provinciale – Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, denominato “Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino, Muflone e Cervo”, nonché le sue eventuali modifiche ed integrazioni, il presente disciplinare intende organizzare l’attività operativa di Distretto secondo le previsioni dell’art. 27 del “Regolamento” citato.
Art. 1) il Distretto, intendendosi per esso i suoi organi elettivi e tutti i suoi iscritti, esprime la piena volontà di collaborazione con Provincia ed Ambito Territoriale di Caccia competenti, nonché con tutti gli Enti deputati al controllo e più in generale con tutti i portatori di interesse sul territorio di competenza, ricordando che il fine primario del Distretto è la corretta gestione delle specie di cervidi e bovidi in armonico equilibrio tra specie e territorio. L’accettazione di questi concetti deve essere la cultura portante di un servizio complessivo, del quale l’attuazione del piano di abbattimento è solo una parte.
Art. 2) Ai sensi del comma 1) dell’art. 27 del Regolamento Provinciale, nell’ottica di prevedere “misure di verifica” dei comportamenti messi in atto dai selecontrollori durante le operazioni di caccia”, si conferma l’obbligo di segnalazione degli spari sentiti da ciascun selecontrollore con indicazione almeno approssimativa del punto di provenienza e con annotazione a margine del foglietto di rientro dalla cacciata e non solo sul retro del foglietto di uscita. L’accertata mancata segnalazione darà luogo alla penalizzazione prevista dal comma g) dell’art. 31 del regolamento provinciale (3 punti di penalizzazione).
Il capo distretto, i vice capo distretto e i responsabili dei gruppi potranno verificare il corretto posizionamento dei libretti di uscita e tesserini all’interno delle auto, nonché verificare il comportamento dei selecontrollori, anche a distanza tramite binocolo o altra attrezzatura idonea, segnalando al capo distretto eventuali comportamenti non conformi; quest’ultimo, a seconda della fattispecie del comportamento, potrà richiedere l’intervento degli Enti deputati al controllo ovvero richiedere una relazione a colui che ha effettuato la segnalazione.
In caso di accertata omissione di segnalazione, da parte di un selecontrollore, di un comportamento da penalizzare, sarà prevista una penalizzazione pari alla metà di quella corrispondente alla mancanza non segnalata.
Art. 3) L’ATC VT1 sulla base delle caratteristiche dimensionali, orografiche e di caratteristiche generali del territorio, della esperienza acquisita con il primo anno di gestione completa sino all’attuazione del piano di abbattimento, per ragioni di sicurezza e di gestibilità complessiva e su indicazione del distretto VT1.4 indica in 25 il numero massimo di selecontrollori operativi nel distretto; ne consegue che:
per tener conto della possibile rinuncia temporanea o decadenza dal diritto all’esecuzione del piano di abbattimento di alcuni selecontrollori, il numero indicato in precedenza sarà incrementato sino al 5% come accettazione di iscrizioni al distretto, fermo restando che il numero massimo di selecontrollori abilitati annualmente alla attuazione del piano di abbattimento non potrà eccedere il numero di 25;
per la gestione di n. 25 selecontrollori operativi nel piano di abbattimento, vanno individuate complessivamente almeno n. 30 postazioni, per tener conto della temporanea inutilizzabilità di alcune di queste.
Art. 4) Le postazioni rimangono assegnate al primo intestatario, salvo rinuncia. Questi però accetta esplicitamente che, al momento in cui completa il piano di abbattimento o chiede l’assegnazione di altra postazione, quella a lui inizialmente assegnata diventa immediatamente assegnabile ad altro selecontrollore, sancendo il concetto che tutte le postazioni sono comunque utilizzabili dal distretto per l’esecuzione delle sue finalità. Eventuali altane o impianti comunque inamovibili impiantati secondo il regolamento, potranno essere utilizzate da chiunque sia autorizzato a tal fine dal capo distretto impegnandosi a farne uso corretto e riparare gli eventuali danneggiamenti da lui causati.
Art. 5) Con il fine del miglioramento ambientale, ogni selecontrollore con il consenso del proprietario e o conduttore del terreno e previa autorizzazione dell’ATC VT1, fermo quanto detto al precedente art. 4, potrà a proprie spese e con frutti del terreno a favore esclusivo del proprietario o conduttore dello stesso, concordare piantagioni utili alla migliore gestione territoriale ed alla dissuasione dall’utilizzo di altre zone da parte degli ungulati in genere, indipendentemente dal fatto che siano oggetto del piano di abbattimento. A migliore comprensione, il selecontrollore assegnatario di una postazione potrà concordare, dietro autorizzazione dell’ATC, con il proprietario e/o il conduttore del terreno, la piantagione di seminativi a perdere ovvero. In caso di coltivazioni da reddito, le spese di semina saranno sostenute dal selecontrollore ed i frutti degli sfalci saranno di pertinenza del proprietario/conduttore, che si impegna però ad evitare sfalci sino all’intero mese di giugno, per evitare il rischio di uccisione di piccoli ivi rifugiati.
Art. 6) La CCS di distretto su proposta del capo distretto si riserva ogni anno, sulla base dell’esperienza maturata, di modificare il posizionamento delle postazioni entro 30 giugno. Questo fondamentalmente al fine di massimizzare le norme di sicurezza. Al tempo stesso e per lo stesso motivo, si riserva di indicare le postazioni per le quali risulta necessaria la realizzazione di una postazione di tiro rialzata da terra. Ogni postazione sarà contraddistinta da un paletto numerato che la identifica.
Art. 7) Le riassegnazioni temporanee di postazioni avvengono esclusivamente una volta ogni settimana; entro il giovedì, chi ne matura il diritto per aver effettuato il numero minimo di uscite senza aver avvistato il/i capo/i assegnato/i, ovvero per motivi di temporanea inutilizzabilità (ad esempio lavorazioni agricole con trasformazione da campo a maggese) dovrà chiedere l’assegnazione di una nuova posta introducendo nelle cassettine una richiesta scritta al capo distretto, motivando la richiesta ed indicando i capi abitualmente visti nella precedente postazione, per facilitare la riassegnazione; non potrà invece essere indicata una posta alternativa, rimanendo prerogativa del capo distretto l’assegnazione di una nuova postazione avendo a disposizione tutti i parametri di conoscenza che comunque metterà a disposizione del selecontrollore richiedente la riassegnazione. Il capo distretto, direttamente o attraverso i capi gruppo, comunicherà la nuova postazione al selecontrollore entro il sabato successivo alle ore 15.00, ed entro lo stesso termine comunicherà le modifiche agli Enti deputati al controllo. Resta inteso che tale riassegnazione avrà effetto fino al termine del periodo di abbattimento o fino a completamento del piano di abbattimento del singolo selecontrollore. E’ prevedibile, su richiesta al momento della revisione delle assegnazioni o successivamente sotto autorizzazione del capo distretto e su base volontaria, la possibilità di uso di una stessa postazione da parte di due selecontrollori con assegnati due capi diversi, rimane ovviamente l’obbligo di esecuzione del piano di abbattimento secondo il capo o i capi assegnati al singolo selecontrollore. In caso contrario sarà applicata la sanzione per scambio di capo.
Art. 8) In caso di eventi di particolare gravità, soprattutto se lesivi della cultura di base della gestione tramite selezione di alcune specie di animali ed al rapporto fiduciario che necessariamente deve esistere tra gli organi dirigenti del distretto ed i selecontrollori tutti, la CCS di distretto su indicazione del capo distretto potrà chiedere all’ATC, motivandola, la cancellazione di singoli selecontrollori dagli elenchi di distretto.
Art 9) Con l’annata venatoria 2010/2011, saranno abilitati i primi selecontrollori per la specie Daino. Avendo preso atto dell’incremento di tale specie alloctona ed essendo la presenza di tale specie al momento non distribuita in maniera omogenea nell’ambito del distretto, saranno individuati anno per anno un numero di postazioni che, di concerto tra il capo distretto, il selecontrollore assegnatario della postazione e il selecontrollore assegnatario del capo, stabiliranno una giornata per settimana, di cui necessariamente una settimana dovrà essere una giornata feriale e la settimana successiva potrà essere individuata nel finesettimana, in cui la posta dovrà essere a disposizione di quest’ultimo, tale meccanismo rimane in essere fino al compimento del piano da parte del primo assegnatario dopo di che la postazione sarà a disposizione per il daino fino al compimento del piano e dalle quali sarà possibile sparare solo a tale specie, salvo il caso che l’assegnatario principale della postazione non sia anche selecontrollore nel cui piano di abbattimento ci sia il daino, caso nel quale potrà sparare ai capi assegnati indipendentemente che si tratti di capriolo o daino. I criteri di rotazione, i capi massimi abbattibili in ciascuna postazione, il numero delle postazioni atte a tale scopo, saranno annualmente rivisti dalla CCS di distretto, sentito il tecnico faunistico incaricato dall’ATC, e il numero di capi inseriti nel piano di abbattimento. I capi di Daino, fino alla concorrenza del numero previsto dal piano di prelievo verranno assegnati ai selecontrollori sulla base dei punteggi previsti dal regolamento provinciale al comma 10) art. 14 ed identificati in apposita graduatoria riferita alla specie daino, sesso classe di età e postazione iniziale per sorteggio, salvo che l’assegnatario del capo di daino sia già titolare di postazione ricompresse nel l’elenco di quelle adibite alla selezione del daino.
Art 10) In applicazione dell’art.17 punto1, comma c) del Regolamento Provinciale prima dell’apertura della caccia deve essere reso noto l’elenco del/i capo/i assegnati relativamente al singolo selecontrollore ed il numero delle fascette.
Art. 11) Per le spese vive del distretto non rientranti nelle competenze della Provincia ovvero dell’ATC, il selecontrollore che intende iscriversi al distretto VT1.4 verserà una quota aggiuntiva annuale che sarà stabilita dalla CCS di distretto su proposta del capo distretto la cui contabilizzazione e gestione autonoma avverrà esclusivamente all’interno del distretto. Per l’annualità 2010/2011 tale importo sarà pari ad € 15,00 (euro quindici/00) per selecontrollore; la CCS dovrà rendicontare annualmente l’utilizzo di tale quota sociale. Ogni selecontrollore iscritto al distretto VT1.4 deve obbligatoriamente confermare la propria permanenza all’interno dello stesso entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno tramite il pagamento della suddetta somma al capo distretto o suo delegato pena la sospensione automatica per l’anno in corso dalle operazioni di prelievo.
Art. 12) Ai fini di una valutazione scientifica delle specie oggetto di selezione, i selecontrollori si impegnano a mantenere il trofeo dell’animale abbattuto (imbalsamato o anche solo scarnificato con la parte del cranio e la mandibola), nonché la mandibola in caso di C0 o femmine, e di metterla a temporanea disposizione del distretto anche ai fini di manifestazioni espositive o di studio.
Art. 13) Al fine di facilitare le operazioni di controllo da parte degli agenti degli enti di controllo e dei capo distretto si fa obbligo di inserire il secondo tagliando di “fine caccia” nella stessa cassetta dove è stato inserito il primo di “inizio caccia”.
Art. 14) Il selecontrollore che effettua l’abbattimento o il ferimento del capo deve avvertire immediatamente il capo distretto tramite sms ed assicurarsi di avere risposta di conferma entro le 12 ore successive.
Art. 15) Sono obbligatori per tutti gli iscritti al distretto vt1.4 n.2 sessioni di censimento “a vista” e n.1 “in battuta”, chi per motivi personali dovesse essere impossibilitato alla partecipazione ad uno o più censimenti obbligatori potrà impegnarsi a recuperare detti censimenti nelle eventuali giornate di recupero oppure, con un atto d’obbligo sottoscritto, nella successiva sessione pena la sospensione dal distretto per l’anno prossimo.
Art. 16) Le prestazioni d’opera sono attribuite dal capo distretto, in relazione alla dichiarata disponibilità di date e orari, tra gli iscritti al distretto stesso.
Art. 17) L’assegnazione del capo secondo classe di età e sesso è a rotazione rispetto all’assegnazione, e non all’effettivo abbattimento effettuato, nella stagione precedente. Se il capo previsto non sarà disponibile per i limiti del piano di abbattimento, si procederà con il sorteggio all’assegnazione.
Art. 18) E’ fatto obbligo a ciascun selecontrollore iscritto al distretto VT1.4 di informarsi sulle iniziative e sulle attività proprie del distretto stesso.
Norme transitorie
Art. a) Con riferimento alle attività per l’annata 2010/2011, la CCS di distretto su proposta del capo distretto provvederà a modificare le postazioni secondo quanto indicato all’art. 6) e provvederà, ai fini di una maggior chiarezza, ad una loro rinumerazione progressiva. Ove cambi soltanto il numero ovvero la postazione sia stata spostata in maniera non significativa, questa rimarrà in assegnazione all’originario assegnatario.
Art. b) Per l’assegnazione delle postazioni ai nuovi selecontrollori iscritti, nonché a quelli che per i motivi esposti in precedenza dovessero trovarsi senza postazione, ovvero per la riassegnazione in caso di rinuncia alla postazione inizialmente assegnata, si procede secondo i seguenti criteri:
si opera in assemblea entro il 15 luglio, con le cartografie riportanti le nuove postazioni rinumerate; si ricorda che in assemblea ci si può far rappresentare da un delegato con tutte le formalità del caso;
si acquisisce la rinuncia formale del selecontrollore alla postazione inizialmente assegnata;
si procede alla scelta secondo punteggio, iniziando con un primo elenco che contiene coloro che hanno avuta eliminata la propria postazione nella revisione in corso, nonché coloro che eventualmente abbiano inteso rinunciare alla propria postazione in quanto dedicata al piano di abbattimento del Daino secondo quanto previsto al precedente art. 10);
a seguire, provvederanno alla scelta tutti gli altri, quindi coloro che rinunciano alla postazione iniziale ovvero i nuovi iscritti, secondo graduatoria di punteggio;
a parità di condizioni, il proprietario del terreno ha priorità di scelta della postazione ed a seguire i residenti ed infine gli altri selecontrollori.
Art. c) La cassetta per il controllo delle uscite verrà posizionata presso la Palestra Tempio di Voltumna sita in Bolsena in via Largo S. D’Acquisto n°7 01023 (VT), ), la stessa può essere revocata dall’assemblea in un qualsiasi momento.
Art. d) Il punto di riferimento per la documentazione del Distretto VT1.4 viene stabilita presso la Palestra Tempio di Voltumna sita in Bolsena in via Largo S. D’Acquisto n°7 01023 (VT), la stessa può essere revocata dall’assemblea in un qualsiasi momento.
Art. e) Capo distretto Bellini Giuseppe 333/4762602 - vice capo distretto Duranti Massimo 339/2292360 - vice capo distretto Propana Andrea 333/4941343.
indirizzo e-mail vt1.4.bolsena@gmail.com