Barchi - Regolamento dei Barchi

Barchi

REGOLAMENTO PATRIZIALE RIGUARDANTE LE ZONE DEI BARCHI

(Colla e Cozzo)

Art. 1

Il Patriziato di Colla, proprietario della particella no. 951/29 (RFDZA Val Colla), percepisce una tassa annuale, detta "Tassa Barchi", di godimento del terreno posto davanti alle casine private, lungo tutta la parte e per una larghezza di metri 3 (tre), da tutti proprietari di casine situate in tale zona, qualora queste costruzioni siano riattate o trasformate in rifugi abitabili o depositi. Detta tassa è fissata dall'Assemblea patriziale in fr. 250.00 (duecentocinquanta) indistintamente. Essa compensa inoltre le varie servitù createsi con la ristrutturazione delle cascine (sporgenze, aperture, pluviali, ecc.).

Art. 2

Il sedime di cui si è detto all'art'1 può essere recintato con una staccionata di legno con due aperture laterali, senza lucchetto.

Art. 3

I proprietari dei Barchi possono chiedere all'Ufficio patriziale – riservate le disposizioni della vigente legislazione edilizia (PUC), il permesso di disporre di una superficie destinata all'erezione di un ripostiglio di carattere precario, lungo una delle facciate laterali della cascina di un massimo di metri quadrati 6, corrispondente a una tassa annua di fr. 100.00 (cento) indistintamente.

Art. 4

Per l'usufrutto di ogni costruzione in muratura, o con basamento in muratura, sin qui eseguite, (cantine o locali a uso vario) ubicate su territorio patriziale, nonché per terrapieni recintati e di dimensioni superiore al sedime indicato all'art.1 e all'art. 3 pure ubicati su territorio patriziale viene prelevata una tassa annua di fr. 100.00(cento) per cantine e/o fr. 100.00(cento) per locali a uso vario e/o fr 100.00(cento) per terrapieni recintati di dimensioni superiore.

Art.5

Nessun proprietario di barchi ha il diritto di cintare il territorio partriziale con reti e/o filo spinato.

Art. 6

La strada patriziale inizia alla fine della strada forestale Chiesa-Barchi di Colla (piazzale) e finisce alla curva prima del Rifugio S. Nicolao. Il transito è autorizzato solo ai proprietari dei rustici ad uso esclusivamente per carico-scarico. I proprietari e i visitatori dei Barchi hanno obbligo di parcheggiare le loro vetture nel piazzale alla fine della strada forestale che può essere chiuso in qualsiasi momento al traffico privato per esigenze forestali. E' vietato il parcheggio sul tutto il territorio patriziale senza l'autorizzazione da parte dell'amministrazione patriziale. Il parcheggio è autorizzato sul territorio Patriziale nell'apposito siti segnalati dietro pagamento di una tassa annua di fr. 100.00(cento), sarà rilasciata una tessera di autorizzazione. Le vetture parcheggia senz'autorizzazione saranno multate da parte dell'amministrazione Patriziale con una multa di fr. 60.00(sessanta).

Art 7

Qualsiasi ristrutturazione di un barco o una sua trasformazione dovrà essere oggetto di regolare domanda presso le Autorità comunali e cantonale in rispetto alla vigente legislazione edilizia(PUC). Inoltre dovranno parimenti inviare copia di tale domanda all'Autorità patriziale.

Art. 8

I proprietari dei barchi possono usufruire della possibilità di raccogliere legna da ardere nei boschi patriziali. Per tale raccolta e relativa tassa valgono le prescrizioni contenute nel Regolamento patriziale.

Art. 9

Ogni proprietario di barchi su territorio patriziale deve assicurare la pulizia, l'ordine e la quiete nella zona da lui occupata. I rifiuti domestici devono essere depositati nell'apposito container che si trova c/o la Chiesa SS Pietro e Paolo a Colla. Ogni abuso sarà multato con una multa di fr. 100.00(cento)

Art. 10

I trasgressori alle succitate norme saranno puniti dall'Ufficio patriziale con una multa fino a un massimo di fr. 5'000.00(cinquemila).

Art. 11

Ogni cinta del tipo indicato all'art.5, attualmente esistente, dovrà essere eliminata immediatamente.

Art.12

Il Patriziato provvede alle manutenzione delle 2 fosse di decantazione zona Barchi. La tassa di smaltimento delle acque luride si traduce in fr. 50.00(cinquanta) annua indistintamente. Ogni proprietario ha obbligo d'allacciamento a una fossa di decantazione con relativo pozzo biologica. Ai proprietari che hanno una fossa di decantazione privato, non è prelevata alcuna tassa ma hanno obbligo della manutenzione della stessa

Art 13

Contro le decisioni degli organi patriziali e dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Le modifiche sono stati approvati dall'Assemblea patriziale di Colla in data 22 aprile 2012 e approvato dalla Sezione degli enti locali in data 27 novembre 2013 (Inc. n. 493-PRE-12368)

Questo regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014

Colla, 27 novembre 2013