Certificazione energetica

- abilitazione per certificazione energetica in Regione Liguria al n° 3880;

- abilitazione per certificazione energetica in Regione Lombardia al n°11800;

- abilitazione per certificazione energetica in Regione Piemonte al n° 108749

- CERTIFICAZIONI ENERGETICHE: oltre 300 certificati energetici redatti, n.2 testi tecnici sull'argomento; consulenze per studi professionali sul tema; consulenze per presentazione pratiche di certificazione energetica CasaClima e CasaClima Nature per studi professionali;

- selezionato da IRE Liguria come verificatore per l'anno 2018 (il verificatore controlla la correttezza dei certificati energetici sorteggiati da IRE Liguria)


STRALCIO LEGISLAZIONE NAZIONALE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA CHE INTERESSA LE COMPRAVENDITE E LOCAZIONI DI EDIFICI ESISTENTI

Alcuni importanti commi dal d.lgs 48 del 10 giugno 2020 coordinato con il d.lgs 192/2005

«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

...

2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità

immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di

prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di

prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e

consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione,

il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato

di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

...

3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi

contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola

con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,

comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia

dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione

di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al

pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000;

la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata

della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non

esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o

la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni

disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle

rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in

via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l’accertamento e la contestazione della

violazione.

...

5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a

partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la

classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto

delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in

particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 4, comma 1-quater . Nel caso

di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno

successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di

efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera

b) , sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

...

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati

meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali

riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la

classe energetica corrispondente.

...

10 -bis . Quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione

energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono

documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere

utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto legislativo e per il rilascio degli

attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo

attestato di prestazione energetica.

...

12. ...

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza

energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono

obbligatori:

...

8 -bis ) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile

o un suo delegato;