Statuto

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE “EXPANDIT CULTURAE”

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituita l’Associazione Culturale “EXPANDIT CULTURAE” con sede in . Roma

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni staccate nell’ambito di altre città .

La durata dell’Associazione è illimitata

Art.2

(Statuto e Regolamento)

L'Associazione " EXPANDIT CULTURAE ", è una libera Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto e dalle norme dell’ordinamento nazionale.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione e costituisce regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo, con il voto unanime dei suoi membri. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere formulate dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell’Assemblea dei Soci.

Il Regolamento che sarà deliberato dall’Assemblea in seduta ordinaria disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.

TITOLO II

Finalità dell’Associazione

Art. 3

(Finalità)

L'Associazione denominata “ EXPANDIT CULTURAE ”, si fonda sul rispetto della persona umana e dei suoi inviolabili diritti, sui valori della solidarietà e della eguaglianza, la sua azione è per la promozione degli individui ed opera per una società equa e democratica in cui sia assicurata la migliore ed integrale crescita di ogni individuo.

L’Associazione, senza fini di lucro, persegue scopi di solidarietà sociale, di promozione della cultura in ogni sua forma ed espressione ed in particolare della diffusione della cultura giuridica, del marketing, della cultura e preparazione aziendale, economica e finanziaria, operando con l’azione diretta dei propri aderenti.

L’Associazione ha lo scopo di:

a) diffondere la cultura in ogni sua forma ed espressione, quale momento irrinunciabile per la crescita della persona;

b) diffondere la cultura giuridica, economica e finanziaria, nel convincimento che la crescita comune passa attraverso la formazione di un forte senso civico e della libertà economica personale;

c) ampliare la conoscenza dell’economia e del diritto, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per lo scambio di idee e di esperienze personali;

e) fornire agli aderenti servizi di informazione, consulenza ed assistenza legale, psicologica, commerciale, tributaria, economico-finanziaria;

f) fornire aiuto alle aziende anche attraverso corsi mirati ad accrescere le capacità manageriali;

g) effettuare studi econometrici per cogliere le opportunità di mercato ovunque si presentino;

h) essere di concreto aiuto per le persone e le famiglie disagiate.

L’Associazione per perseguire le predette finalità opera mediante :

a) le prestazioni degli associati che offrono proprie competenze ed abilità professionali;

b) prestazioni professionali di terze parti;

c) l’attuazione di propri autonomi progetti oppure l’adesione a progetti di Enti pubblici o privati che siano in armonia con le finalità dell’Associazione stessa.

Art. 4

(Attività)

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

a) attività culturali, corsi di formazione professionale e di cultura generale;

b) partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, seminari

c) proiezione di films, consultazione di libri, riviste e testi specializzati

d) utilizzo di software specialistico

e) attività didattiche:

- corsi di formazione e di aggiornamento teorico/pratici sul management di impresa

- istituzione di gruppi di studio e di ricerca, anche attraverso la collaborazione di persone esterne all’associazione e con l’ausilio di strumenti informatici

f) attività editoriali:

- produzione di materiale didattico, sia in forma di dispense (su supporto cartaceo o informatico), sia in forma di un bollettino periodicamente aggiornato e accessibile per via telematica, contenente notizie sulle attività dell’associazione nonché i risultati degli studi e delle ricerche compiute

- produzione di software per specifiche esigenze degli associati

g) distribuzioni di carità sia sotto forma di denaro che in forma di aiuti alimentari, vestiari e di tutto ciò di cui può aver bisogno una persona o una famiglia.

TITOLO III

I Soci

Art. 5

(Adesione)

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’Associazione avviene attraverso l’iscrizione ed il contestuale pagamento della quota annuale. Il numero dei soci è illimitato.

Ogni socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

L’iscrizione all’Associazione dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. Le tessere dell’Associazione sono emesse dal Consiglio Direttivo.

I Soci si distinguono in:

a) Ordinari;

b) Emeriti

c) Fondatori

c) Promotori

Art. 6

(Soci Ordinari)

I Soci Ordinari sono coloro che, condividendone lo spirito ed accettandone le regole, chiedono ed ottengono dal Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Associazione. Per esercitare i loro diritti devono essere in regole con le norme statutaria ed essere in regola con le quote di iscrizione annuale.

Art. 7

(Soci Emeriti)

I Soci Emeriti sono quei soggetti esterni all’Associazione che si sono distinti per attività particolarmente meritorie nel campo sociale.

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa accettazione degli interessati e:

a) non possono ricoprire cariche elettive all’interno dell’Associazione;

b) possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, senza diritto i voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora la loro presenza sia richiesta da almeno i 3/4 del predetto Organo;

c) sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Art. 8

(Soci Fondatori)

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.

Per esercitare i diritti loro riconosciuti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi devono essere in regola con tutte le norme che disciplinano la vita dell’Associazione.

In caso di loro dimissioni o di cessazione dalla qualità di Soci, saranno sostituiti con altri soci scelti dai soci promotori.

Art. 9

(Soci Promotori)

I Soci Promotori sono gli ideatori dell’Associazione, che ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Per esercitare i diritti loro riconosciuti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi devono essere in regola con tutte le norme che disciplinano la vita dell’Associazione.

In caso di loro dimissioni o di cessazione dalla qualità di Soci, saranno sostituiti con altri soci scelti dai soci promotori.

Art. 9

(Doveri)

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le loro successive eventuali variazioni e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall’Associazione.

Art. 10

(Diritti)

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o dei contributi versati, secondo l’art. 2532, secondo comma, codice civile.

Art. 11

(Esclusione)

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo con decisione insindacabile e può verificarsi:

a) per gravi fatti a carico del socio;

b) per inadempienze

c) per assenze prolungate e ingiustificate dalle attività sociali

d) per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione

e) per decesso.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

TITOLO IV

Patrimonio ed entrate

Art. 12

(Patrimonio ed entrate)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

· beni, immobili e mobili

· contributi

· donazioni e lasciti

· rimborsi

· attività marginali di carattere commerciale e produttivo

· ogni altro tipo di entrate

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

(Rendiconto economico e finanziario)

L’anno finanziario inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario, che viene approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla fine del relativo anno finanziario.

Il rendiconto viene depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

TITOLO V

Gli organi sociali

Art. 14

(Organi dell’Associazione)

Gli organi dell’Associazione sono:

· l’Assemblea dei soci

· il Consiglio direttivo

· il Presidente

· il Vice Presidente

· il Segretario-Tesoriere

Art. 15

(Assemblea dei soci)

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto (se maggiorenne), qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione avviene con avviso presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Le delibere assembleari sono pubblicate con verbale depositato presso la sede

Art. 16

(Funzioni dell’Assemblea)

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e:

· è costituita con diritto di parola e di voto dai soci con possibilità di delega;

· indirizza l’azione della Presidenza e ne verifica l’operato;

· approva il rendiconto economico e finanziario;

· approva il regolamento interno.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 17

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 2 soci promotori, che ne sono membri di diritto.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci promotori.

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni, è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 3/4 dei soci.

Art. 18

(Funzioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno o su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio direttivo stesso

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) eleggere il Presidente

b) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea

c) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione

d) elaborare il rendiconto economico e finanziario che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno

e) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci

Di ogni riunione deve essere redatto verbale consultabile presso la sede dell’Associazione.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e può affidare incarichi ad altri componenti.

Art. 19

(Il Presidente)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 anni.

Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei 3/4.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione..

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 20

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni, ovvero su delega dello stesso.

In caso di vacanza del Vice Presidente, il Presidente riunirà il Consiglio Direttivo che provvederà alla sua nomina.

Art. 21

(Segretario-Tesoriere)

Redige i Verbali dell’Assembela e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci.

Cura l’inventario dei beni dell’Associazione e provvede, unitamente agli altri componenti del Consiglio Direttivo, alla compilazione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Cura la gestione della Cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 22

(Scioglimento Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie autorizzate dal Consiglio direttivo e regolarmente documentate.

TITOLO VI

Art. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.