Come ormai ben noto la Regione Lombardia si è assegnata il lodevole obiettivo di eliminare l'amianto presente sul territorio regionale entro dieci anni, attivando Asl, Comuni, Polizie Locali, Arpa, Imprese, Datori di lavoro, Proprietari di immobili, Amministratori di condominio, ecc..
Che cos'è l'amianto?
l'amianto è un minerale formato da fibre che hanno la porma di aghetti sottilissimi molto resinstenti. La dimensione è quella della polvere, quindi quasi invisibile.
Le fibre di amianto presenti nell'aria, durante la respirazione degli esseri viventi, hanno la capacità di entrare nei condotti nasali con l'aria inspirata e di superare le protezioni naturali (peli, muco, ecc.) poste a difesa degli organi respiratori. Dopodiché si conficcano, come se fossero delle piccole lance, nei tessuti polmonari e vi restano per decenni, in quanto gli stessi non hanno la capacità di liberarsene. La fibra conficcata ha la caratteristica di irritare persistentemente le pareti polmonari.
Cosa provoca l'amianto?
E' possibile che si sviluppi, tra le altre malattie, il Mesotelioma della pleura che è tipico tumore da amianto, dopo 15-20 anni o dopo anche 40 anni o più.
Dove si trova più spesso la presenza di amianto?
L'amianto può essere presente in molteplici manufatti condominiali, tra cui: il tetto, la caldaia e le tubazioni dell'impianto termico, il cavedio dell'ascensore, le cisterne, le condotte di allontanamento acque di pioggia, le canne fumarie e di esalazione, le coibentazioni termiche ed acustiche, ecc..
Cosa si deve fare?
Essenzialmente per tutelare la salute dei lavoratori/cittadini che vivono a contatto con questo materiale, ma anche per adempiere ad alcune norme, i proprietari/amministratori di condominio/datori di lavoro, ecc., devono attivarsi autonomamente per verificare se esiste amianto, sia in matrice compatta che friabile, in qualsiasi manufatto degli edifici di pertinenza.
La D. & D. Energia S.r.l. è a disposizione per effettuare prelievi di manufatti ove potrebbe esserci la presenza di amianto e provvede a far analizzare detti reperti a laboratori riconosciuti e certificati i quali daranno l'esito della presenza o meno di detto materiale.
Nell'ipotesi che tale materiale venga rinvenuto, cosa bisogna fare?
la ns. società compila per conto dei soggetti sopra citati i dati relativi alla presenza ed alla localizzazione dell'amianto, mediante il modello NA/1 (Notifica Presenza di Amianto in Strutture o Luoghi), previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° VIII/oo1526; è opportuno precisare che detto modello va compilato anche nel caso in cui il condominio abbia già deciso una imminente rimozione.
Nel caso di tetti in eternit andrà invece applicato l"Algoritmo per la valutazione dello stato di coperture in cemento amianto tipo eternit posate in esterno" previsto dal D.G.R. n° VII/1439 del 4 ottobre 2000, aggiornato poi dalla Regione Lombardia con protocollo H1.2006.0037229 del 07/08/2006.
Per valutare invece il rischio amianto negli altri manufatti del condominio esistono vari metodi a discrezione della Figura Responsabile; uno dei più utilizzati è il Versar adottato dall' E.P.A.
Dall'applicazione dell'algoritmo, oppure del metodo Versar o altri metodi, scaturiscono almeno tre possibilità:
1) l'amianto è in buone condizioni, non emette fibra pericolosa per gli abitanti e pertanto non è necessario rimuoverlo, ma occorre provvedere a quanto previsto dal D.M. 6/09/94 art. 4;
2) l'amianto è in condizioni tali che risulta necessario, per tutelare gli abitanti dell'edificio, procedere ad incapsulamento, oppure è consentito non incapsulare a condizione che venga assunto impegno scritto alla rimozione entro 5 anni. In ogni caso è necessario provvedere a quanto previsto dal D.M. 6/09/94 art. 4;
3) l'amianto è in condizioni tali da dover essere rimosso. Vuol dire che vi è una emissione di fibre contenente amianto che può essere respirata con gravi danni per gli occupanti dell'edificio. Provvedere rapidamente alla rimozione.
Come accennato prima, per i punti 1 e 2 si dovrà applicare D.M. 6/09/94 art. 4, che prevede tra l'altro di:
- designare una Figura Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi, ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissioni dei materiali contenenti amianto;
- mettere in atto un programma di controllo e manutenzione;
- ecc. ecc.
La suddetta documentazione verrà redatta da un ns. tecnico qualificato e consegnata ad ASL e Comune ove è situato l'edificio in questione.