Statuto
ARTICOLO 1
Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione di volontariato “A.IT.A. onlus REGIONE MARCHE” (Associazione Italiana Afasici) con sede nel comune di Pesaro, Via Picciola n.26 , 61121 PU; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
ARTICOLO 2
Carattere dell’associazione
L’associazione ha carattere regionale ed è collegata e fa riferimento alla “A.IT.A. onlus Federazione (Associazioni Italiane Afasici onlus Federazione) Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale”.
L’associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. 48/1995, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ARTICOLO 3
Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimita; l’anno sociale ha inizio il 31 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
ARTICOLO 4
Scopi dell’associazione
L’associazione ha per oggetto quello di:
a) promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma ,e specialmente quelli la riabilitazione e il reinserimento nella vita sociale:
b) promuovere i contatti tra le persone afasiche,le loro famiglie ed il loro ambiente e organizzare incontri e seminari per le famiglie;
c) sollecitare un costante interessamento nei confronti delle persone afasiche,delle loro famiglie e di chi le assiste nel quadro delle attività di associazioni, gruppi regionali.provinciali e comunali;
d)sollecitare il miglioramento dell’assistenza socio-sanitaria delle persone afasiche;
e) promuovere presso le istituzioni e la collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;
f) promuovere attività sanitarie a favore delle persone afasiche nelle realtà carenti di tali strutture;
g) svolgere attività di volontariato in genere, e così incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura delle persone afasiche; stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato,cooperative e associazioni, per il conseguimento dei fini statutari;
h) fornire servizi di informazione di carattere sanitario circa le risorse esistenti per la rieducazione degli afasici:
i) contribuire alla promozione,incentivazione,organizzazione e svolgimento della ricerca scientifica sull’afasia, anche con sovvenzioni dirette.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ai commi soprastanti ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
ARTICOLO 5
Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che senza alcuna distinzione di razza, di sesso, di idee e religione, accettando lo Statuto dell’Associazione, fanno domanda di adesione ad A.IT.A.onlus REGIONE MARCHE.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 6
Ammissione e diritti dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo.Il Consiglio direttivo provvederà all’esame delle domande di adesione pervenute e trascorsi trenta giorni dalla predetta domanda la stessa si intenderà accolta a tutti gli effetti.Sarà in ogni caso compito del Consiglio Direttivo trasmettere all’interessato tutta la documentazione associativa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
ARTICOLO 7
Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- ordinari
- sostenitori
Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione previa apposita domanda, accettandone integralmente lo statuto, lo spirito e le finalità, con versamento della quota associativa e previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l’attività dell’Associazione.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci ordinari e sostenitori hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilirne struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
ARTICOLO 8
Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
ARTICOLO 9
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b) per decadenza e cioè a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’am-
missione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
e) per morte.
ARTICOLO 10
Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
- l’assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 11
Partecipazione all’assemblea
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 12
Convocazione dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per e-mail.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 13
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 14
Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
ARTICOLO 15
Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
In sede straordinaria
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno dell’assemblea.
Le decisioni ufficiali dell’Assemblea vengono verbalizzate da un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di segretario e controfirmate dal presidente
ARTICOLO 16
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
convocare l’assemblea;
predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
dare esecuzione alle delibere assembleari;
cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
redigere l’eventuale regolamento interno;
procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.
ARTICOLO 17
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall’assemblea.
Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 18
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 19
Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
Il Presidente è depositario ,unitamente al Segretario tesoriere della firma, da apporsi disgiuntamente.per quanto riguarda l’attività economica-finanziaria dell’Associazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compiti interni ed esterni e responsabilità in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
ARTICOLO 20
Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.
Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
ARTICOLO 21
Segretario dell’Associazione
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
ARTICOLO 21bis
Il Tesoriere-Economo
Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
ARTICOLO 22
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ARTICOLO 23
Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
da versamenti volontari degli associati;
da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
da donazioni e lasciti;
da contributi di imprese e privati;
da attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25 maggio 1995 N.3263;
da rimborsi derivanti da convenzioni.
ARTICOLO 24
Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ARTICOLO 25
Durata del periodo di contribuzione
Le quote associative sono dovute per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 26
Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salva l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 27
Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
ARTICOLO 28
Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 29
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo , alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
ARTICOLO 30
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Esente da imposta di registro ai sensi art. 8 legge 266/91.