La seconda parte della Costituzione definisce le strutture dell'ordinamento statale:
il Parlamento, nucleo centrale del sistema politico, con il suo bicameralismo perfetto;
il Presidente della Repubblica con un ruolo di garante dell'unità nazionale e di coordinatore, mediatore e regolatore dei rapporti tra i poteri dello stato;
il Governo, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri (capo del Governo), e dai ministri che formano il Consiglio dei ministri sono detentori del potere esecutivo e dell’indirizzo politico;
la Magistratura, di cui è solennemente riconosciuta l'autonomia. Tale riconoscimento è duplice in quanto, da un lato, la Magistratura è dichiarata "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" e, dall'altro, il giudice è detto "soggetto soltanto alla legge", il che significa che non ha alcun superiore gerarchico. Inoltre, accerta se un diritto è stato violato ed applica le sanzioni previste.
la Corte Costituzionale, ha come funzione fondamentale quella di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, e può annullarli se in contrasto con la Costituzione.
Assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica, e non al ministro di Grazia e Giustizia. Sempre nella seconda parte della Costituzione sono elencate e descritte nelle loro funzioni e organi le Regioni, le Province e i Comuni.