LINEE GUIDA PEI

DIAGNOSI

Al momento dell'iscrizione nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia dovrebbe giá possedere:

  • verbale di accertamento di disabilita

  • Profilo di funzionamento

Al passaggio di grado questi documento vanno semplicemente aggiornati e consegnati alla segreteria della nuova scuola entro 10 giorni dall’iscrizione. La segreteria provvederá a protocollare la documentazione ad informare il consiglio di classe e il referente per l'inclusione. Verranno attivate quindi le ore di sostegno da integrate alle ore di assistenza educativa assegnate allo studente dal comune. Dopo l'accoglienza dello studente e un periodo di osservazione viene redatto il PEI (entro novembre).

ATTENZIONE: Rispetto alla validità la diagnosi può presentare due diverse diciture:

1) Fino al termine degli studi

2) Da aggiornarsi entro data indicata

Anche nel primo caso é opportuno far avere alla scuola un quandro aggiornato del funzionamento dello studente.

COS'È' IL PEI E CHI LO FA

Nel caso di diagnosi di disabilitá fisica o mentale si redige il PEI (Piano Educativo individualizzato) elaborato dal consiglio di classe con la partecipazione della famiglia o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità.

Il PEI:

  • è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, entro il mese di Novembre.

  • tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento.

  • è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche;

  • è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.

LE TIPOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Nella scuola secondaria di secondo grado, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni, si può scegliere che percorso di studi seguire:

  1. percorso normale: come tutti i compagni;

  2. percorso "semplificato" o “per obiettivi minimi”: cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (L. n° 104/92, art. 16, comma 1), che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio (diploma).

L’“obiettivo minimo” da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto pari al 6) per gli altri compagni e che per l'alunno con disabilità sono considerati "obiettivi alti"( corrispondente al voto pari a 10).

3. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni, calibrati sugli interessi e le necessità dell'alunno. Il raggiungimento di tali obiettivi da diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati e non al titolo di studio.

Si può decidere, se sussistono motivazioni rilevanti, il passaggio da una programmazione ad un'altra tramite delibera del Consiglio di classe.

COSA DEVE CONTENERE IL PEI

Il PEI contiene l’indicazione dettagliata degli interventi educativi e degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l’alunno e, infine, i criteri di valutazione del percorso didattico. Dunque:

  • individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie;

  • esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

  • definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

  • indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

COME VENGONO VALUTATI GLI STUDENTI

    • Per quanto riguarda la valutazione, nei primi due percorsi possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti", cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni (L. n° 104/92, art. 16, comma 3);

    • Nel terzo percorso oltre a queste possibilità, anche le prove di valutazione possono essere differenziate.

    • Tali misure valgono anche per esami finali e prove INVALSI. E' opportuno predisporre apposite griglie di valutazione relative ai criteri di valutazione concordati.


ACCESSO AL PEI

lL PEI è un documento riservato consultabile dagli insegnanti del CdC, dagli eventuali supplenti e da altri esperti coinvolti nel processo didattico o nella riabilitazione, nonché dai familiari dello studente e dallo studente stesso se maggiorenne.

Le informazioni in esso contenute non debbono essere divulgate e vanno usate esclusivamente ai fini della didattica.

Per necessità di consultazione ed archiviazione è necessario che il PEI sia conservato anche in formato elettronico dal docente di sostegno o dal Coordinatore, che provvederanno poi a inviarne una copia digitale al Referente per l’inclusione della scuola.


Per consulenze B.E.S. rivolgersi a: bes@liceocavalleri.edu.it