Il primo riconoscimento del legame tra l’ambiente ed i diritti umani si è avuto nel 1972, quando nell’ambito della Conferenza di Stoccolma è stata adottata la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano. L’articolo 1 recita: «L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future».
Se la tutela dell’ambiente è collegata a numerosi diritti umani (alla vita, alla salute, all’acqua, al cibo, alla vita familiare, all’abitazione, etc.), tuttavia la maggior parte degli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani non contempla direttamente l’ambiente, per cui di fatto, non si può ancora dire che esista un diritto all’ambiente. Clicca qui per approfondire il tema
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME IPCC
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
I CLIMATE COP E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI da KYOTO a PARIGI
L’articolo 117 della Costituzione ha inserito la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali tra le materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. La tutela della salute, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono, invece, materie di legislazione concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. La Corte Costituzionale, con la Sentenza 407/2002 ha chiarito che l’ambiente sia da intendere non come materia in senso stretto, ma come valore trasversale che permea i diversi ambiti di competenze, e distingue tra tutela o conservazione dell'ambiente, affidata alla competenza esclusiva statale, ed utilizzazione o fruizione affidata alle competenze regionali, affermando che la la disciplina regionale, nelle materie di sua esclusiva competenza, non può mai derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale posto dallo Stato. Clicca qui per approfondire il tema
Attraverso gli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e diverse sentenze della Corte Costituzionale, il bene ambientale è riconosciuto come valore primario, assoluto e unitario, che non può essere subordinato ad altri interessi, un bene fondamentale garantito e protetto, da salvaguardare nella sua interezza.