Assemblea sindacale FLC CGIL MESSINA, PERSONALE DOCENTE e ATA PRECARIO in modalità ONLINE– 13 febbraio 2026
Assemblea sindacale FLC CGIL MESSINA, PERSONALE DOCENTE e ATA PRECARIO in modalità ONLINE– 13 febbraio 2026
martedì 21 ottobre 2025
Assemblea pubblica online:
Giovedì 23 ottobre 2025
Punti all’ordine del giorno:
• DDL Gasparri: conoscerlo per combatterlo
Comunicato sindacale su riduzione dell’ora di lezione da 60 minuti a 50/55 minuti.
Tale recupero dovrà comunque rispettare i limiti posti dal CCNL SCUOLA vigente, ed in particolare l’art. 43 comma 5, che prevede che l’orario settimanale dei docenti è il seguente: Docente Scuola dell’Infanzia: 25 ore settimanali Docente Scuola Primaria: 22 ore settimanali + 2 di programmazione (con orario flessibile) Docente Scuola secondaria di 1 e 2 grado: 18 ore settimanali Il contratto parla chiaramente di cadenza SETTIMANALE e dunque risulta totalmente illegittimo effettuare compensazioni di scambio! A tal proposito Il MIM – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota del prot. n. 4090 del 14.02.2025 avente ad oggetto “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche sulla gestione della riduzione dell’ora di insegnamento” (CHE SI ALLEGA), ha specificato che “…..La riduzione dell’ora di lezione, fino a 50 minuti, per “cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica” – deliberata dal Consiglio di Istituto – non comporta alcun obbligo di recupero da parte del personale docente (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, non disapplicato dai successivi contratti di lavoro). Diversa è l’ipotesi della riduzione oraria per motivi didattici, deliberata dal Collegio dei Docenti, laddove è previsto il recupero, che dovrà avvenire nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica…..”.
IN SINTESI
Le uniche due motivazioni ammesse per la “riduzione dell’ora di insegnamento” da 60 a 55/50 minuti (mai al di sotto cmq dei 50 minuti) sono: Causa di forza maggiore
Motivi didattici
Nel primo caso non vi è alcun obbligo da parte del docente di recuperare tali ore; nel secondo caso le ore vanno recuperate restituendole agli stessi alunni e per le discipline alle quali sono state sottratte, e cmq nel rispetto del tetto orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL. Qualunque “banca ore” di recupero dedicata alle supplenze, anche se deliberata dal Collegio Docenti, risulta essere illegittima.
Chiunque dovesse riscontrare difformità rispetto a quanto sopra detto, è invitato a segnalarlo alla mail
segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire. Restiamo disponibili
anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.
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