La società si scioglie per diverse cause: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale, impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, volontà di tutti i soci, venir meno della pluralità dei soci e altre cause previste dal contratto sociale.
Dopo il termine prefissato nell'atto costitutivo, la società si scioglie, a meno che non si faccia una modifica dell'atto costitutivo. Si può fare anche il caso di proroga tacita, quando i soci continuano ad operare normalmente anche oltre il termine.
Quando la società porta a termine l'affare o gli affari e quindi l'oggetto sociale e la società non ha più motivo di esistere (es. quando un'azienda vende tutte le case in vendita, raggiungendo il suo obiettivo).
Impossibilità di raggiungere l'obiettivo prefissato dalla società, a causa di eventi materiali (es. impossibile realizzare le case in un certo terreno) o per norme giuridiche (es. legge che proibisce il commercio di una determinata merce).
Tutti i soci sono d'accordo sullo scioglimento della società, a meno che l'atto costitutivo non preveda diversamente.
Se rimane un solo socio, la società si scioglie, a meno che questo non si eviti entro sei mesi da quando la società è venuta a mancare.
Altre cause come la morte di un socio, il raggiungimento degli utili predeterminati, o una legge che modifica il settore in cui la società opera.