Iniziativa finanziata con i fondi della Regione Lazio ai sensi della DGR 927/2021
IL COMMERCIALISTA ESPERTO IN MISURE ECONOMICO FINANZIARIE AI SENSI DELLA L.112, DOTTOR SERPIERI LUCA RISPONDE ALLE NOSTRE DOMANDE
Chi è un amministratore di sostegno?
Qualsiasi persona che su istanza rivolta al Giudice Tutelare viene nominata per sostenere (aiutare e consentire) ad un soggetto che abbia un’infermità fisica o psichica o entrambe, di prendere decisioni (non necessariamente tutte) volte a compiere adeguatamente operazioni della vita quotidiana o straordinarie che non sarebbe diversamente in grado di compiere da solo.
L’amministratore di sostegno è amministratore solo dei beni?
No, l’amministratore di sostegno ha un incarico specifico (di tipo economico, finanziario, sanitaria o di qualsiasi altro genere) assegnato dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina.
Cosa fa l’amministratore di sostegno in ambito sanitario?
L’amministratore di sostegno ha titolo ad accompagnare l’amministrato in ogni suo percorso sanitario se questi sono i poteri che il Giudice Tutelare ha decretato che l’ADS debba avere. L’ADS quindi si occupa delle questioni riguardanti la salute e il luogo di vita del medesimo, e richiede in favore dell’amministrato l’assistenza ed i trattamenti sanitari volti a suo diretto beneficio, prestando il consenso per la loro esecuzione. È importante capire che sulla base dei poteri attribuitigli dal Giudice Tutelare, da un lato l’ADS ha titolo per relazionarsi col personale medico o amministrativo che richiede confronto a beneficio dell’amministrato ed ha titolo ad autorizzare trattamenti, interventi chirurgici, manovre interventistiche e mediche in genere. Del resto l’ADS non ha titolo ad obbligare l’amministrato a sottoporsi a qualsiasi trattamento che l’amministrato rifiuti ma potrà, nel caso, avere titolo per attivare procedure previste dalla legge per i trattamenti sanitari obbligatori d’ogni sorta.
Si può revocare l’amministratore di sostegno?
In generale la risposta è positiva, si può chiedere la revoca nel caso ne sia venuta meno l’esigenza per qualsivoglia motivo che il Giudice Tutelare ritenga giustificato. Tuttavia i Giudici approfondiscono sempre quando si manifesta un andirivieni di nomine e revoche (anche una sola) poiché temono sempre il tentativo di frode o circonvenzione d’incapace ai danni dell’amministrato. La richiesta di revoca è un segnale in questo senso poiché il primo pensiero del Giudice è quello di ritenere che: “…hai voluto nominare l’ADS per l’amministrato con disagio psichico, hai compiuto gli atti che volevi ai suoi danni, ora chiedi di essere revocato per mollarlo così…”. Bisogna comprendere che i magistrati in generale hanno sempre in mente l’ipotesi di disegni criminosi possibili che possono essere compiuti ai danni di qualcuno, del resto questo è il loro lavoro.
Il soggetto beneficiario può rifiutarsi di sottoporsi alla misura di ADS?
L’ultima parola spetta al Giudice Tutelare che raccoglie la richiesta, parla col soggetto da sottoporre ad ADS, eventualmente chiede certificazioni e perizie riguardo lo stato di salute del candidato all’ADS, redatte da clinici esperti che operano unicamente od anche nel settore del servizio sanitario nazionale.
Chi teme che in un prossimo o lontano futuro potrà vivere gli effetti di una malattia che generi uno stato in cui si richiede l’ADS, può provvedere “durante noi” per il “dopo di noi”?
Chiunque potrebbe ravvedere l’esigenza di una eventuale futura nomina di un ADS per sé, a causa degli effetti possibili di una patologia che non si manifestano attualmente o semplicemente perché teme che un giorno possa non più trovarsi, per qualsivoglia ragione ora anche non prevista, ad avere la capacità di sostenere sé stesso. Ad esempio, una persona cui è stata diagnosticata una malattia degenerativa come l’Alzheimer, che vuole programmare la propria vita futura quando le proprie facoltà subiranno un decadimento, non potendo ricorrere attualmente alla nomina di un ADS, è costretto a rimettere questa procedura a carico di qualcun altro sperando che quando sarà necessario se ne occupi debitamente. Questo può avvenire in base ad una semplice promessa verbale ma sappiamo bene come per chiunque la vita può cambiare sempre e da un momento all’altro e questo vale anche per chi si impegni a mantenerla la promessa. In tal caso, anche nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 112/2016 sul “dopo di noi, attraverso l’istituzione di un trust o di un contratto d’affidamento fiduciario, la persona, potrà individuare qualcuno, che qualora al memento richiesto non vi sia più o non si attivi per quanto si è obbligato, sia sostituito immediatamente da qualcun altro che è obbligato ad attivarsi il quale non attivandosi verrebbe sostituito a sua volta, affinché finalmente qualcuno si attiverà per attuare un programma stabilito dalla persona, da perseguire a suo vantaggio anche e non solo riguardo ciò che determinano gli effetti del decadimento delle proprie funzioni a causa di una patologia con effetti tanto tardivi. In sostanza istituendo un programma attraverso gli strumenti giuridici dei trust o dei contratti d’affidamento fiduciario, regoliamo il funzionamento della fiducia “durante noi”, per il “dopo di noi” o “per noi non più noi”
L’ADS compie ovvero sottoscrive formalmente gli atti in rappresentanza dell’amministrato o lo assiste soltanto a farlo?
Per quanto rientra nei poteri attribuitigli dal Giudice Tutelare, l’ADS compia direttamente gli atti in rappresentanza dell’amministrato. Ad esempio se il Giudice Tutelare attribuisce all’ADS il potere di compiere gli atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio dell’amministrato medesimo, all’atto di acquisto o di vendita di un’immobile per l’amministrato interviene l’ADS.
Per tutto il resto può assisterlo nella gestione della propria vita.
Cos’è il patrimonio solidale?
È un fondo ove un soggetto (chiunque) apporta uno o più immobili, attraverso gli strumenti indicati della L. 112/16 (trust, contratti d’affidamento fiduciario), ed imprime su di essi una destinazione, ovvero volge il loro impiego a finalità benefiche nel rispetto della tutela dei soggetti deboli individuati o meno.
Che costi ha istituire e far funzionare un trust o un contratto d’affidamento fiduciario?
Questi strumenti hanno due classi di costi:
costo di realizzazione e quindi di stesura dell’atto. Il costo varia in base alla complessità. Il disegno del programma include, fra l’altro, la definizione chiara e dettagliata di tutti gli obblighi che il fiduciario o il trustee si assumono accettando l’incarico. Vengono definiti figure accudenti, obblighi, mansioni, responsabilità per ogni aspetto della vita che necessita di tutela (finanziaria, sanitaria, assistenziale, legale finanche riguardo questioni attinenti alla vita corrente). Il costo varia tra 3.000 e 5.000 euro compresi gli onorari notarili in quanto sia l’atto istitutivo che l’apporto di beni sono stipulati da un notaio;
costi di gestione, che variano in base alla quantità di mansioni che il professionista trustee o affidatario fiduciario deve gestire annualmente. Il costo varia tra i 1.000 e i 2.000 euro all’anno. Questo per impegni minimali. Per impegni consistenti si può arrivare a 5.000/7.000 euro l’anno.
C’è da tenere conto di tre aspetti tuttavia.
Tutto è legato alla possibilità di pagare che ha il fondo.
In genere i trust o i contratti d’affidamento fiduciario vedono trustee o affidatario fiduciario, ovvero gestore delle esigenze del soggetto debole, il genitore o i genitori di questi. Quindi, durante loro, questo costo annuale di mantenimento sarà ridotto al minimo (da 0 a euro 500,00 per l’assolvimento ad obblighi tributari e fiscali).
Le tariffe indicate tengono conto del fatto che le ragioni che hanno portato all’intenzione di programmare per il dopo di noi, ogni sostegno ed assistenza al soggetto debole, contengono un dovere di contenimento delle spese anche per i professionisti che si pongono a disposizione per la realizzazione di programmi come questi a forte impatto sociale.
Che differenza c’è tra progetto di vita e affidamento fiduciario o trust?
Il progetto di vita è la cornice, nota agli enti pubblici e aggiornata grazie all’intervento della case manager, dentro cui si organizza la vita indipendente e gli interventi a sostegno dell’autonomia abitativa e partecipazione sociale; esso include tutte le disposizioni economiche e amministrative contenute nei trust e negli affidamenti fiduciari oltre al budget di salute (finanze e sostegni erogati da Enti pubblici).
Il case manager è una figura pubblica, in genere un assistente sociale del Comune, in grado di garantire continuità nella conoscenza, nella realizzazione e nella revisione periodica del progetto individuale; è la persona in grado di gestire il budget di salute e è il punto di riferimento per persona debole e la sua famiglia, nonché per tutte le persone che costituiscono un sostegno alla vita indipendente (amministratore di sostegno, medici ASL)
Il Budget di salute rappresenta l’insieme dei fondi necessari per realizzare i sostegni utili alla piena inclusione della persona con fragilità. L’insieme dei sostegni e dei relativi costi sono elaborati dalla UVM all’interno del progetto di vita, sentiti i bisogni, i desideri e le risorse della persona e dei familiari. Al termine del processo decisionale, viene assegnato un case manager con la funzione di gestione del budget ed esecuzione del progetto.
Nel rispetto della 112/2016, i trust o gli affidamenti fiduciari terminano con la fine della vita del soggetto debole. In tutti gli altri casi, in genere, terminano raggiunto un termine o verificatasi una condizione. In ogni caso, venuto meno il soggetto debole o verificatasi la condizione o trascorso il termine, i beni del fondo rientrano nell’asse ereditario dei disponenti o affidanti quindi vanno in successione ad altri figli se ci sono e oltre, oppure possono anche ritornare ai disponenti o affidanti stessi se in vita per proseguire poi la loro strada successoria ordinaria. Tuttavia, al termine di durata del trust o dell’affidamento fiduciario, il disponente o affidante può disporre che i beni del fondo siano devoluti a enti benefici.