1. Quali imprese sono obbligate?
Imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 cc. esclusi gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C.
2. Qual è il target market del prodotto?
Il prodotto Rischi Catastrofali è rivolto alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, iscritte nel registro delle imprese, con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2126 del C.C.
3. Perché le aziende agricole sono escluse?
Sono soggette ad un regime assicurativo specifico, assistito da agevolazioni (fondo AGRICAT).
4. Come verificare l'iscrizione di un’impresa?
È onere dell’Impresa e può verificarlo tramite visura camerale o consultando il Registro delle imprese.
5. Le imprese individuali sono obbligate?
Se tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, sì. Se invece sono iscritte pur non essendo tenute all’iscrizione possono comunque accedere al prodotto.
6. Le Fondazioni e no profit sono escluse?
In generale, l'obbligo sussiste per le associazioni no profit con partita IVA che svolgono attività economica.
7. Le Società di servizi e agenzie di assicurazione sono obbligate?
Se tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, sì.
8. Le Imprese immobiliari sono obbligate?
Se tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, sì. Se invece sono iscritte pur non essendo tenute all’iscrizione possono comunque accedere al prodotto.
9. I Commercianti che operano in proprio sono obbligati?
Se tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, sì. Se invece sono iscritte pur non essendo tenute all’iscrizione possono comunque accedere al prodotto.
10. I Condomini o gli amministratori per conto del condominio hanno l'obbligo di assicurare i fabbricati per i rischi catastrofali?
No, tuttavia, se la proprietà dell’immobile è in capo a un’impresa tenuta all’iscrizione al Registro delle imprese valgono le regole sopra indicate.
11. Gli studi associati in società (es. srl) sono esclusi dall’obbligo di assicurazione?
No, le società tra professionisti, costituite ai sensi della Legge n. 183/2011, devono iscriversi, oltre che nella sezione ordinaria o speciale, anche nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese, pertanto, sono soggette all’obbligo.
12. Le Imprese edili senza magazzino sono escluse dall’obbligo di assicurazione?
Se non proprietarie di beni soggetti all’obbligo di copertura quali a titolo di esempio: Fabbricati, Terreni, Impianti, ecc., non è previsto l’obbligo.