Ordinanza Regione Abruzzo n. 42 del 20 aprile 2020 – Sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.Il Presidente della Regione Abruzzo ha firmato l’Ordinanza n. 42 del 20/04/2020 , relativa alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno.In base all’ordinanza il responsabile dell’impianto deve provvedere, anche per mezzo di professionisti e imprese:- alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;- all’effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;- alla eliminazione totale del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto;- a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie,bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;Per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure devono essere attuate entro 15 giorni dall’adozione della presente ordinanza; per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure dovranno essere adottate prima della loro riapertura;Per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate.Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994. Il D.M. n. 274/1997L’esercizio delle attività di DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE è subordinato anche al possesso di requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall'art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997Si ricorda in proposito l’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), che riconosce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro:“Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto,per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020”