Aggiornato il 24/04/20

Protocollo condiviso Sicurezza 24 aprile 2020.pdf
Nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misureper il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato questa mattina 24.04.20
Comunichiamo che questa mattina è stato condiviso con il Governo, le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, l’aggiornamento del Protocollo sulle misure di Salute e sicurezza firmato lo scorso 14 marzo. Il Governo, con l'obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l'avvio alla cosiddetta fase 2, sulla base delle analisi condotte a diverso titolo da parte del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Inail, dell'Istituto Superiore di Sanità, e del documento tecnico elaborato dal Governo stesso sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, ha invitato le Parti Sociali a valutare quanto proposto e a condividere un Accordo di integrazione del Protocollo originario. Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare. Con riserva di ulteriori commenti di approfondimento sui contenuti del Protocollo, sottolineiamo fin d’ora: - in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo - da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione - determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza; - il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;- il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);- la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;- la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;- l'iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;- l'adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;- favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;- il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;- l'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);- il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;- l'opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;- la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);- il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Aggiornato il 22/04/20

INAIL-Covid19.pdf
Opuscolo INAIL "Documento tecnicosulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"

Aggiornato il 21/04/20

ordinanza-42-2020-1.pdf
Ordinanza Regione Abruzzo n. 42 del 20 aprile 2020 – Sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.Il Presidente della Regione Abruzzo ha firmato l’Ordinanza n. 42 del 20/04/2020 , relativa alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno.In base all’ordinanza il responsabile dell’impianto deve provvedere, anche per mezzo di professionisti e imprese:- alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;- all’effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;- alla eliminazione totale del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto;- a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie,bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;Per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure devono essere attuate entro 15 giorni dall’adozione della presente ordinanza; per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure dovranno essere adottate prima della loro riapertura;Per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate.Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994. Il D.M. n. 274/1997L’esercizio delle attività di DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE è subordinato anche al possesso di requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall'art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997Si ricorda in proposito l’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), che riconosce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro:“Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto,per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020”

Aggiornato il 14/04/20

Ai sensi del DL n. 18 del 17 Marzo 2019 all’art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) la data per la presentazione della Dichiarazione MUD è stata posticipata al 30 Giugno 2020.[——]Art. 113(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, dellalegge 25 gennaio 1994, n. 70;b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercatonazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatoriportatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20novembre 2008, n. 188;c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, deldecreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24,comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.