STATUTO
ASSOCIAZIONE AIRM VALLE D’AOSTA
Premessa
In Italia si è costituita in via autonoma, ma con finalità collegate all’Associazione internazionale ARMT (Associazione Rally Matematico Transalpino) una rete di associazioni locali.
Si è altresì ritenuto utile ed opportuno costituire un ente nazionale di coordinamento e di rappresentanza delle stesse e con funzioni operative, in grado di meglio coordinare e rappresentare le finalità e le attività già oggi svolte localmente dalle singole associazioni territoriali. Tale ente nazionale, di secondo livello, ha acquisito la denominazione ARMT Italia (Associazione Rally Matematico Transalpino Italia).
Con il previsto scioglimento e l’estinzione dell’ente ARMT internazionale (dal 31 dicembre 2024), l’associazione Rally Matematico Transalpino Italia che tutela e continua ad attuare l’eredità culturale e scientifica tratta dall’ente internazionale, ha ritenuto necessario procedere al cambiamento della denominazione e a talune modifiche statutarie, avendo la stessa acquisito ampia esperienza dal coordinamento dei propri enti federati in questi anni di operatività dell’associazione.
La nuova denominazione dell’associazione nazionale è AIRM (Associazione Italiana Rally Matematico). Tale denominazione viene trasmessa ai vari enti federati, anche in virtù del riconoscimento ministeriale ai fini della formazione degli insegnanti.
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che del presente Statuto, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “AIRM Valle D’Aosta” o “AIRM VdA” di seguito indicata anche come “Associazione”.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Verrès, via Delle Scuole 4, L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Scopo e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
Essa persegue, in qualità di ente federato di AIRM, le proprie finalità sociali, mediante lo svolgimento, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e, in particolare, di promozione, diffusione e miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento della matematica.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.
Per il raggiungimento dello scopo di cui al precedente comma 2 l’Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa le seguenti attività:
promuovere la diffusione di buone pratiche nell’insegnamento della matematica nelle scuole attraverso la risoluzione di problemi della gara denominata “Rally matematico”, per incentivare gli allievi al piacere di fare matematica e lavorare significativamente in gruppo, secondo le finalità pedagogiche perseguite sino ad oggi dall’associazione;
diffondere e approfondire la cultura matematica attraverso iniziative mirate nelle scuole e nei contesti culturali ed educativi in generale, al fine di migliorarne anche l’insegnamento;
organizzare manifestazioni, conferenze, convegni ed eventi a carattere culturale ed educativo in generale;
svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 - Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati che posseggano i necessari requisiti possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. Lo status di associato non può essere pertanto temporaneo, ferme restando le cause legittime di cessazione del rapporto associativo.
Possono associarsi all’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti giuridici che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi associativi, che presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro Consigliere delegato.
Per associarsi all’Associazione occorre presentare domanda scritta e firmata, compilando un apposito modulo consegnato dall’Associazione, indirizzata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l’eventuale diniego l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda di ammissione.
Le domande di ammissione ad associato presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 4 - Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione, di parteciparvi e controllarne
l’andamento;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione e, in particolare, alle assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, purché approvate preventivamente e dedicate alla gestione dell’Associazione;
esaminare i libri sociali presentando espressa domanda al Consiglio Direttivo che provvede, entro il termine massimo dei 10 (dieci) giorni, a permettere la presa di visione presso la sede dell’Associazione, in presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, partecipando per quanto possibile all'attività associativa e tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli stessi associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art. 5 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, morte dell’associato o scioglimento dell’Associazione. Più in particolare;
il recesso volontario avviene mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto non appena ne venga informato il Consiglio direttivo;
l’esclusione avviene per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. e per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. L’associato escluso/decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6 - Volontari e attività di volontariato
I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il collegio sindacale se ritenuto opportuno o richiesto per legge.
L’elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 - Assemblea degli associati: composizione, modalità
di convocazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, se prevista.
Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a due deleghe per associato.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno (5 cinque) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora - sia di prima che di seconda convocazione - oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione, per qualsiasi ragione, viene a mancare il collegamento la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione sono valide.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 9 - Assemblea: competenze e quorum
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
eleggere e revocare, qualora nominati, i componenti del Collegio sindacale;
approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
decidere in merito ai ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all’aspirante associato e di esclusione dell’associato dall’Associazione;
discutere e decidere su ogni altro argomento ad esso assegnato posto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
deliberare sulle modifiche dello statuto, per le quali l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio e sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, per le quali è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione della maggioranza assoluta degli associati.
Art. 10 - Assemblea degli associati: regole di voto
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo differente decisione assunta dall’Assemblea.
Art. 11 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, se prevista, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione,
di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
nominare il Presidente dell’Associazione;
decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
convocare le Assemblee;
decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, più in generale, i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione che non siano assegnati ad altri organi sociali.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 14 - Il Presidente e il vice-Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Egli viene eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, a maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio stesso.
Il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cessa, altresì, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare;
convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del
Consiglio Direttivo
La carica di Consigliere si perde per:
dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, il vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
ART. 16 - Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da finanziamenti da parte di Istituzioni pubbliche, lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
Il patrimonio può essere altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità ed attività associative.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
finanziamenti derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
proventi derivanti dalle attività poste in essere e previste statutariamente;
ogni altra entrata ammessa ai sensi dello statuto e nel rispetto delle norme che regolano l’Associazione.
Art. 17 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 18 - Bilancio di esercizio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
ART. 19- Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
se presenti, un Registro dei volontari che svolgono la loro attività;
I libri sono conservati a cura del Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede sociale, maggiori dettagli possono essere previsti nel Regolamento generale o in un’apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.