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Pratiche Automobilistiche Azzate - Varese
ESPORTAZIONE
Se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre prima effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.
La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione.
A seguito della recente modifica all’art. 103 del Codice della Strada introdotta dalla L. n. 120 dell’11/9/2020 (in vigore dal 15/9/2020) , non è più richiesto che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione.
Le nuove disposizioni, infatti, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice della Strada.
Al termine della radiazione viene emesso un Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un altro Paese UE o in uno Stato extraUE
Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.
Con l’esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:
Se la richiesta è presentata dall'avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all'asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Certificato di Proprietà (CdP) in formato cartaceo, Carta di circolazione o Documento Unico di Circolazione.
Targhe (anteriore e posteriore).
Documento di identità/riconoscimento e Codice Fiscale.
Alla parte verrà rilasciato un DU non valido per la circolazione con annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione in Paese UE o Extra UE.