STATUTO DEL CENTRO MathTechMed
Art. 1
Istituzione
Presso l’Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro di ricerca denominato "MathTechMed: Mathematics for Technology & Medicine and Biosciences". Il Centro si configura come Centro interdipartimentale. Esso rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto alle strutture proponenti, ovvero i Dipartimenti di Matematica, di Fisica, di Scienze Farmaceutiche e di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche e Radiologiche, ed ha sede presso il Polo Scientifico Tecnologico, Blocco B, Via Saragat 1.
Art. 2
Finalità
Il Centro di ricerca “MathTechMed” ha come finalità:
• lo svolgimento di ricerche interdisciplinari, accomunate dall'impiego degli strumenti delle scienze matematiche e caratterizzate da un approccio orientato alle soluzioni;
• lo sviluppo di prodotti della ricerca aventi un elevato grado di trasferibilità tecnologica.
Il centro si propone di realizzare gli obiettivi di cui sopra:
• ottimizzando le competenze e gli strumenti della matematica rispetto alle applicazioni di natura tecnologica, biomedica e clinica;
• rendendo immediatamente disponibili ed operative le diverse competenze presenti nel centro (matematiche, fisiche, clinico-sperimentali e farmacologiche) su temi specifici;
• creando sinergie di ricerca con soggetti di formazione e provenienza diversa (anche non accademica) su specifiche problematiche;
• indirizzando e coordinando delle unità di studio finalizzato attraverso la creazione di una rete di informazione sulle competenze esistenti e sugli indirizzi di ricerca attivi.
Art. 3
Organi
Gli organi del Centro sono:
• il Consiglio direttivo;
• il Direttore.
Art. 4
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri.
I componenti del Consiglio direttivo sono designati dai dipartimenti proponenti, in numero di due dal Dipartimento di Matematica e di uno ciascuno dai Dipartimenti di Fisica, di Scienze Farmaceutiche e di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche e Radiologiche.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.
Se i componenti del Consiglio direttivo ingiustificatamente non partecipano alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall’incarico e non sono più immediatamente designabili.
Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo il nuovo mandato ha decorrenza immediata e durata fino alla scadenza del Consiglio direttivo stesso.
Art. 5
Funzioni del Consiglio direttivo
Compiti del Consiglio direttivo sono:
• svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;
• eleggere il Direttore;
• provvedere alla definizione ed alla approvazione dei piani finanziari;
• deliberare sulle richieste di finanziamento;
• deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
• predisporre i piani di sviluppo da sottoporre all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
• autorizzare le spese e proporre la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati nel rispetto dell’Art.6 del Regolamento dei Centri e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università di Ferrara;
• provvedere alla verifica dell’attività svolta dal Centro, eventualmente avvalendosi del parere di membri appositamente designati tra gli afferenti ai dipartimenti proponenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre che sia presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.
Art. 6
Direttore
Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell’art 5, commi 1 e 2, del Regolamento dei Centri universitari.
Art. 7
Funzioni del Direttore
Sono compiti del Direttore:
• convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 3 dei suoi membri ne facciano motivata richiesta scritta;
• designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
• rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;
• compiere le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro che gli competono, a norma del Regolamento dei centri;
• dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
• redigere periodicamente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore.
Art. 8
Gestione amministrativo contabile
La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dei Centri universitari
Art. 9
Gestione patrimoniale
La gestione patrimoniale del Centro avviene ai sensi dell’art. 7 del Regolamento dei Centri universitari
Art. 10
Risorse finanziarie
Il Centro può disporre dei fondi indicati nell’art. 8 del Regolamento dei Centri universitari.
Art. 11
Personale
Il Centro potrà avvalersi della collaborazione di un’unità di personale amministrativo del plesso chirurgico ai fini della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento dei Centri Universitari.
Di tale accordo viene data informazione al dirigente dell’area personale.
Art. 12
Scioglimento e trasformazione
Nel caso in cui il Consiglio direttivo deliberi l’esaurimento delle finalità istitutive del Centro,ovvero la sua trasformazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento dei Centri, la proposta di scioglimento o trasformazione del Centro stesso deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
Art. 13
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata dal decreto rettorale di approvazione dello Statuto medesimo.