Bonus Facciate

Bonus Facciate, no limiti di spesa ma congruità dei costi

Rischi per committenti e professionisti

di Francesco Barutti


Con la legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplina il Bonus facciate, si può usufruire della detrazione fiscale del 90% per interventi di recupero e restauro dei prospetti degli edifici nelle zone A e B o assimilate e di poter cedere il credito spettante con una semplice procedura ad istituti di credito o ad altri soggetti (art.121 c.1 L.77/2020). L'art.1 c.59 della L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) permette il bonus anche per gli interventi eseguiti nell'anno 2021.

Il bonus non prevede limiti di spesa massima, tuttavia al punto 3 della circolare 2/E del 14 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate avverte che “Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti”.

Si prevede oltre alla cessione del credito anche la possibilità di optare per uno sconto in fattura pari al 90% dell'importo dovuto ai fornitori di prestazioni quali le imprese appaltatrici o altre società. Questa opportunità è stata presa prontamente in considerazione da alcune società tipo ESCo (Energy Service Company), o imprese di media grandezza, che offrono uno sconto in fattura del 90% in cambio di appalti “chiavi in mano” con la funzione di General Contractor. Alcuni di questi soggetti propongono ai committenti questo meccanismo in cambio di un aumento dei prezzi per spese finanziarie e utili di impresa sui preventivi forniti da parte delle imprese esecutrici e dei professionisti. Tale aumento di prezzo sull' appalto, se portato in detrazione o ceduto, non può essere giustificabile per l'Agenzia delle entrate, in quanto ampiamente superiore ai prezzi congrui preventivati dalle imprese e dai professionisti in base ai prezziari regionali della camera di commercio e dal D.M. 17 giugno 2016.

Per gli interventi di efficientamento energetico soggetti all'ecobonus 110% il professionista deve inviare all'Enea un computo metrico estimativo fatto tramite prezziario regionale o prezziario nazionale della casa editrice DEI e deve asseverare la congruità dei costi degli interventi agevolati, mentre per il bonus facciate dove questo non è richiesto, rimane ad ogni modo responsabilità del condominio o direttore lavori verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

Nei contratti con questi General Contractor viene ribadita la responsabilità del condominio, o direttore lavori se nominato, nell'indicare la cifra degli importi di detrazione da cedere e, in caso di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovrà essere il condominio stesso (contribuente) a pagare le sanzioni che ammontano ad oltre tre volte le detrazioni non spettanti. Nasce per questi motivi una grande responsabilità da parte del Direttore Lavori che deve valutare attentamente quale sia la cifra di detrazione spettante che dovrà essere relativa ai soli prezzi congrui.

Il Bonus facciate e la possibilità di cessione del credito sono un'opportunità eccezionale per l'abbellimento del patrimonio architettonico nazionale ed è essenziale che venga prorogato ulteriormente con i dovuti aggiustamenti per evitare situazioni pericolose per i contribuenti e direttori dei lavori. L'Italia possiede in tali zone A e B molti edifici del 1800 e 1900 non vincolati ma di grande pregio architettonico con ornamenti pittorici e fregi che purtroppo stanno andando in rovina e che, se restaurati, potrebbero essere un elemento trainante per il turismo internazionale dei prossimi 50-100 anni. A tal fine, per evitare deturpamento delle facciate storiche, è necessario che tutte le Soprintendenze ai beni culturali si attivassero, come ha fatto la Soprintendenza ligure, per fornire indicazioni circa la non applicabilità libera ma con autorizzazione paesaggistica degli interventi di isolamento termico e sostituzione infissi sugli edifici in zona vincolo paesaggistico.

Genova, 28/02/2021