art 22 e 23 LR 3 modificate marzo 2017

Testo aggiornato art. 22 e 23 della L.R. 3/2014

con le modifiche L.R. 5 e 14 del 2017

Art. 22

(Patrimonio silvo-pastorale degli enti locali)

1. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi.

2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14, o in assenza degli stessi sulla base delle disposizioni del successivo comma 9.

3. Qualora si tratti di aree gravate da uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e prevedono gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse.

4. In mancanza dei regolamenti di cui al comma 3 i Piani contengono la regolamentazione degli usi civici gravanti sul territorio oggetto di pianificazione.

5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite o concesse nelle forme previste dall’articolo 16 della legge 3 marzo 1988, n.25. In caso di assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi forestali possono essere eseguiti secondo le disposizioni previste dal successivo comma 9. In caso di concessioni di utenza di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 16 della legge 25/88, il progetto esecutivo deve essere preventivamente approvato dall’ente concedente.

6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 devono essere definiti almeno:

a) la motivazione della concessione ed utilizzazione specifica concessa;

b) la durata della concessione;

c) l’ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;

d) le prescrizioni per la conservazione del patrimonio;

e) gli oneri e gli obblighi a cui deve attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio;

f) le clausole di revoca della concessione.

7. I lavori previsti dai piani di cui agli articoli da 12 a 14 sono realizzati in economia mediante amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 27, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

8. L’utile di gestione del patrimonio degli enti è destinato, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione; per i patrimoni amministrati in attuazione di un piano di gestione approvato e vigente, l’accantonamento di cui sopra è non inferiore al 10 per cento.

9. In mancanza dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi selvicolturali sono eseguiti sulla base di un progetto esecutivo approvato dal dirigente di cui all’articolo 7.

Art. 23

(Consorzi forestali e altre forme di associazione)

1. Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell’albo di cui all’articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell’eventuale fondo consortile sottoscritte.

2. Con proprio atto la Giunta regionale disciplina le procedure e le modalità per la costituzione e per il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali, lo statuto-tipo, la stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati.

3. La Regione approva piani, interventi o lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all’articolo 5, soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla presente legge.

4. Gli enti pubblici e collettivi possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per l’amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.

5. Negli statuti delle forme associative alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi dell’esercizio di uso civico.

6. L’affidamento da parte delle associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell’entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’adeguamento degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste, operano nel rispetto dell’articolo 22 della presente legge.”

8. Per le associazioni forestali costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.