Regime Sanzionatorio Fattura Elettronica Mancata/Tardiva
Regime Sanzionatorio Fattura Elettronica Mancata/Tardiva
La mancata o tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’ art. 6 del D.Lgs. n 471/97:
- dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato/registrato con importo minimo non inferiore inferiore a € 500.
- in misura fissa (da € 250 a € 2.000) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA;
- dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato / registrato in presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge ex artt. 17 e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72. La sanzione non può essere inferiore a € 500.
La sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) se la violazione non ha inciso “neppure” ai fini della determinazione del reddito;
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che alle suddette sanzioni si rendono applicabili,
alternativamente (e, pertanto, non cumulativamente), gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 472/97:
– all’art. 12, ossia il concorso di violazioni e continuazione (c.d. “cumulo giuridico”);
– all’art. 13, ossia il ravvedimento.
In presenza di violazioni ripetute (ad esempio, omessa emissione di un rilevante numero di fatture), va pertanto valutata la “convenienza” alla regolarizzazione (spontanea) tramite ravvedimento quale alternativa all’applicazione, da parte dell’Ufficio, del cumulo giuridico, ossia “della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio
Le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso.
L’articolo 13 del D.L. N’472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Ad esempio, la sanzione in caso di ritardata emissione della F.E. emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,77 euro, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di € 250,00).
Il codice tributo da utilizzare in caso di Ravvedimento Operoso a seguito di F.E. tardiva è l'8911.
Compilando anche il campo "anno di riferimento"; indicando l'anno in cui è avvenuta la violazione.