Ravvedimento Operoso
Ravvedimento Operoso
NOVITA’ RAVVEDIMENTO OPEROSO –SANZIONI PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/09/2024
(vedi più in basso)
Chi può utilizzare il ravvedimento e quando
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:
la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento
Come regolarizzare
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
dell’imposta dovuta
degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
della sanzione in misura ridotta.
La sanzione ridotta è pari:
a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)
a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
NOVITA’ RAVVEDIMENTO OPEROSO –SANZIONI PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/09/2024
SINTESI NORMATIVA
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato le sanzioni applicate in caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse a partire dal 01/09/2024.
Per il calcolo delle sanzioni viene pertanto considerata la data in cui è stata commessa l’infrazione:
nel caso di ravvedimento o irrogazione di sanzione per infrazione commessa prima del 1 settembre 2024 viene applicata la vecchia sanzione edittale;
nel caso di ravvedimento o irrogazione di sanzione per infrazione commessa a partire dal 1 settembre 2024 viene applicata la nuova sanzione edittale.
Il decreto è intervenuto sull’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, modificando i seguenti aspetti.
La sanzione, per gli omessi tardivi versamenti sanati entro 90 giorni passa dal 15% al 12,5%, mentre per gli omessi/tardivi versamenti sanati dopo 90 giorni la sanzione passa dal 30% al 25%.
La lettera b-bis), consentendo la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche.
La lettera b-ter), consentendo la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2-bis, primo periodo D.Lgs. n. 218/1997).
La lettera b-quater), riguardo all’ipotesi che consente la riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione (ai sensi dell’art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo.
La lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Nell’ambito dell’intervento normativo è stata poi introdotta la nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione della sanzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
Come fare i versamenti
Per i versamenti occorre utilizzare:
il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, l’imposta sugli intrattenimenti e l'imposta di registro per gli atti diversi dai contratti di locazione
l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (elenco completo dei codici).