Dal 1 ottobre 2024 l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti. La disciplina regolatoria è contenuta all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Sono tenute al possesso della patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Devono quindi essere in possesso della patente tutti coloro che, imprese o lavoratori autonomi, operano (inteso come “presenza fisica”) dal 1 ottobre 2024 nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al D.Lgs. n. 81/2008.
Si deve quindi ritenere che debbano essere incluse nell’obbligo anche le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili e tutti i lavoratori autonomi operanti materialmente nei cantieri edili identificati come sopra. È condizione decisiva, pertanto, l’operare all’interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto.
Le sole esclusioni riguardano i soggetti che effettuano mere forniture, si ritiene “senza posa in opera o installazione”, nonché coloro che rendono prestazioni di natura intellettuale (es. geometri, architetti…). Costoro quindi possono liberamente accedere al cantiere senza previa verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, come previsto dall’art. 90, comma 9 lettera b-bis) del citato D.Lgs. n. 81/2008, del possesso della patente.
Risultano estranei all’ambito applicativo del descritto titolo abilitativo anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).
I requisiti previsti per il rilascio della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 – c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - sono:
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Va evidenziato che i requisiti debbono essere soddisfatti ove il richiedente risulti obbligato all’adempimento interessato.
La patente è rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile dal 1 ottobre con SPID o CIE del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo.
Tanto premesso, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. Ne deriva che, attraverso tale ultima previsione amministrativa, dal 1 ottobre 2024, data di entrata in vigore della norma, le imprese interessate possono legittimamente continuare o iniziare a operare nelle attività per le quali è richiesta la patente a crediti. L’invio di tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
A decorrere dal 1 novembre 2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Per quanto sopra esposto, segue, ove di Vostro interesse, una bozza di autocertificazione da inviare ove la Vostra azienda rientri nelle casistiche sopra elencante, autocertificando il possesso dei requisiti summenzionati.