Emissione Fattura Elettronica a Cliente Estero
Emissione Fattura Elettronica a Cliente Estero
CODICE DESTINATARIO SDI
Per i clienti UE (residenti nell’Unione Europea) ed extra UE = 7 caratteri “XXXXXXX”.
ID PAESE
Indicare il paese del cliente della fattura elettronica, inserendo la sigla del paese estero. La sigla deve essere di due caratteri ed espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2.
Esempio, Germania = DE
CAP
5 caratteri “00000” (codice a 5 zeri).
PARTITA IVA (ID FISCALE)
Se il cliente "Titolare di Partita IVA" ha sede all’interno dell’Unione Europea è necessario inserire la partita Iva comunitaria preceduta dall’identificativo della nazione di appartenenza.
Se il cliente "Consumatore Finale (Privato)" ha sede all’interno dell’Unione Europea è necessario inserire nel campo Partita Iva la sola sigla Iso del paese di appartenenza. (esempio, Germania = DE).
Se il cliente ha sede fuori dall’Unione Europea è necessario indicare la partita IVA del cliente extra UE utilizzano il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9).
Se il cliente extra-UE è un privato senza Partita IVA, usa 0000000 (sette zeri).
CODICE FISCALE
In caso di fattura emessa a cliente estero, sia privato che titolare di Partita Iva, NON deve essere compilato il campo Codice fiscale.
Per la corretta applicazione dell'Iva bisogna distinguere le seguenti operazioni:
B2B – business to business, ovvero le prestazioni rese a soggetti passivi IVA in altri Stati UE;
B2C – business to consumer, ovvero le prestazioni rese verso soggetti privati.
Quindi:
nelle prestazioni B2B il luogo di tassazione viene individuato nel Paese di stabilimento del Committente del servizio;
nelle prestazioni B2C il luogo di tassazione viene individuato invece nel Paese del soggetto prestatore del servizio.
Servizi B2B
Nel caso in cui la controparte sia un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato UE iscritto al VIES, l’operatore italiano dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura di “inversione contabile” e l’eventuale riferimento normativo (“art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972”).
Servizi B2C
Nel caso invece di servizio reso nei confronti di un soggetto privato (UE o ExtraUE) allora, l’operatore italiano emetterà fattura con l’applicazione dell’IVA.
IVA PER RIVENDITA
Emissione a titolari di P.I. estera:
–N3.1: non imponibili – esportazioni;
–N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
–N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino.
IVA PER SERVIZI
Per quanto concerne l’applicazione dell’Iva riguardo alle prestazioni di servizi verso consumatori finali esteri, la regola generale di territorialità IVA prevede l’imponibilità nel Paese del prestatore. Questo significa, ad esempio che se un privato francese effettua un acquisto in Italia si troverà applicata IVA italiana.
Accanto a questa disciplina generale esistono una serie di regimi derogatori, per la quale occorre valutare la tipologia di prestazione per verificare l’imponibilità ai fini IVA.
Emissione a titolari di P.I. estera:
-N2.1: Art.7 bis DPR 633/1972 (cessione a UE e extra-UE di beni non esistenti fisicamente in Italia)
-N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 Art.7 ter DPR 633/1972 prestazione servizi a UE (vendite)
-N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 Art.7 ter DPR 633/1972 prestazione servizi a extra-UE
-N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi particolari a UE e extra-UE
-N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 Art.7 quinquies DPR 633/1972 prestazione servizi particolari a UE e extra-UE
-N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 Art.7 sexies DPR 633/1972 prestazione servizi particolari a UE e extra-UE
-N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 Art.7 septies DPR 633/1972 prestazione servizi particolari a UE e extra-UE
-N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72