di Barbara Schirato

LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA


L’Unione Europea dispone di personalità giuridica e, oltre ad essa, di un proprio ordinamento giuridico distinto e autonomo dagli ordinamenti nazionali, che ogni Stato membro recepisce e integra con la propria legislazione in modo automatico o tramite legge di applicazione. La personalità giuridica permette all’Unione di stipulare accordi internazionali con organizzazioni e Stati nazionali, esattamente come fosse anch’essa stato sovrano. L’Unione Europea è inoltre in sé fonte di diritto.

Al vertice della gerarchia, in qualità di fonti primarie, vi sono i trattati istitutivi originariamente della CECA e della CEE, che sono stati modificati ed emendati nel corso degli anni, ad eccezione del trattato che stabilisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom), rimasto invariato dal 1957.

I due documenti che descrivono attualmente i valori fondativi, l’assetto istituzionale nonché le applicazioni concrete e il funzionamento di essi all’interno della comunità sono il Trattato dell’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e relativi protocolli. La Carta dei diritti fondamentali è divenuta anch’essa fonte primaria in seguito al Trattato di Lisbona del 2009. I principi generali sono di rado menzionati direttamente nei trattati, sono piuttosto sviluppati e, dunque, definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Ciò rende l’organo giurisdizionale ancor più importante e garante del riconoscimento dei diritti fondamentali come base legale del diritto europeo, oltre che di una corretta interpretazione di esso. Questo compito, la cui realizzazione ha portato profondi cambiamenti, rappresenta a tutti gli effetti una fonte complementare del diritto europeo, una sorta di diritto positivo noto come “legislazione giurisprudenziale”. La funzione della Corte di Giustizia diviene, dunque, quella di accelerare la legislazione europea al fine di una maggiore integrazione legale e culturale degli Stati membri e i loro ordinamenti giuridici e, a livello più profondo, dei cittadini europei. I principi sviluppati più rilevanti sono certezza del diritto, equilibrio istituzionale, legittimo affidamento, sussidiarietà e proporzionalità.

Per il conseguimento degli obiettivi sanciti dai trattati è necessaria una legislazione più dettagliata attraverso le fonti secondarie, o derivate: gli atti giuridici, insieme agli accordi internazionali, quelli fra Stati membri e quelli interistituzionali. Gli articoli 289, 290 e 291 del TFUE instaurano una gerarchia delle norme di diritto derivato tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione. In particolare, gli atti legislativi sono adottati mediante la procedura legislativa ordinaria o speciale.

I Regolamenti sono degli atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, devono essere rispettati dai privati, da ogni Stato membro -senza la necessità di recepimento da parte del diritto nazionale- e dalle istituzioni interne all’Unione. Differentemente, le Direttive necessitano di un atto di recepimento da parte dello Stato al quale sono, in un certo senso, rivolte, motivo per cui in linea di principio non sono direttamente applicabili. Ciò che viene stabilito sono piuttosto dei principi, degli obiettivi da raggiungere a livello comunitario che hanno bisogno di essere implementate a livello nazionale, con un certo margine di manovra per il recepimento, tenendo conto delle circostanze interne allo Stato.

Altri tipi di atti giuridici sono le Decisioni, che sono obbligatorie in tutti i loro elementi ma soltanto nei confronti degli Stati a cui sono dirette esplicitamente (in genere, trattano di questioni particolari circoscritte all’area di suddetti Stati), le Raccomandazioni e i Pareri, che non forniscono alcun diritto o obbligo, ma piuttosto strumenti per l’interpretazione sul contenuto del diritto dell’Unione e perciò sono atti non vincolanti.

Una delle questioni generalmente più dibattute riguardo alle fonti del diritto europeo è certamente la legittimità della Corte di Giustizia nell’introduzione di principi generali vincolanti per l’UE. Quello che può esser visto come un punto di forza, ovvero la flessibilità della Corte seppur nel rispetto del TFUE, può talvolta esser letto come una mancanza nel metodo di individuazione dei suddetti principi. Sempre nel TFUE viene richiamata l’importanza della conformità ai diritti degli Stati membri, oltre che ai diritti sanciti dai trattati comunitari, e ovviamente rispettare questa conformità richiederebbe indagini e comparazioni approfondite e, dunque, molto più tempo. Il motivo alla base dell’attività della Corte è integrare gli ordinamenti, dando più spazio ad un’interpretazione teleologica piuttosto che letterale, al fine di snellire il processo legislativo.


LETTURE E APPROFONDIMENTI: