La Commissione Europea

di Sara Eleonori

LA COMMISSIONE EUROPEA


La Commissione Europea è una delle istituzioni chiave per il funzionamento dell’Unione Europea. Detiene il potere esecutivo dell’Unione e la rappresenta nella sua interezza.

È composta da 28 membri, detti commissari, compreso il suo presidente e l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in veste di vicepresidente. I commissari vengono scelti direttamente dal presidente della Commissione tra personalità di spicco di ciascuno stato membro e “in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo” (art 17 TUE). Il presidente ha anche l’onere di affidare una specifica competenza politica ai commissari, che sono completamente indipendenti e slegati dai governi dei loro stati nazionali, agiscono in totale indipendenza e secondo gli interessi dell’Unione Europea. Per questo la commissione è considerata un organo di individui.

Inizialmente, le tre comunità europee (CECA, CEE e Euratom) erano dotate ciascuna di proprie istituzioni. Nel 1967, con un trattato di unificazione (Merger Treaty) venne istituita un’unica Commissione rappresentante gli interessi delle Comunità Europee. Come per altre istituzioni, la Commissione ha visto i suoi poterei modificarsi e ampliarsi con le varie tappe del percorso di integrazione europea. Con il Trattato sull’Unione Europea (TUE, 1992) il ruolo della Commissione viene esteso oltre il solo contesto comunitario, cominciando ad occuparsi di politica estera e di sicurezza (PESC) e a cooperare nel campo della giustizia e affari interni (GAI). Con il trattato di Amsterdam (1997) invece vennero introdotti dei cambiamenti mirati a rinforzare il ruolo e l’efficienza dell’istituzione. Con il trattato di Nizza (2001) infine, fu rinforzato il ruolo del presidente e modificata la procedura di nomina sia del presidente che della Commissione stessa.

La procedura di nomina della Commissione è disciplinata dall’articolo 17 del TUE, secondo il quale il Consiglio Europea ha, tenuto conto dei risultati delle elezioni del Palmento, il compito di approvare un presidente a maggioranza qualificata. Nel caso in cui il parlamento dovesse rigettare il presidente proposto dal Consiglio, quest’ultimo ha un mese di tempo per proporne uno nuovo. Se invece il PE approva il presidente, il processo continua e questo nomina i candidati in accordo con il Consiglio. Una volta formata la Commissione, il Parlamento deve approvare la squadra che la compone in toto, e infine se il verdetto risulta positivo, il Consiglio nomina la Commissione che entra così in carica.

Il mandato per i commissari è di cinque anni, in linea con quello del Parlamento. Oltre al Collegio dei Commissari (28 commissari tra cui Presidente e Alto Rappresentante) la Commissione è composta dal suo personale di giuristi, economisti, burocrati ed esperti, che vede 32000 individui coinvolti. Essi sono distribuiti all’interno delle Direzioni Generali (DG) e ogni commissario è a capo di una DG in uno specifico settore politico.

Il ruolo del presidente è quello di definire l’indirizzo politico della Commissione, per poter definire con i commissari gli obiettivi strategici e delineare il programma annuale di lavoro. All'interno del Collegio dei Commissari le decisioni vengono prese tramite un processo decisionale collettivo. Tutti i commissari hanno lo stesso peso nel processo decisionale e sono ugualmente responsabili delle decisioni adottate. Essi non hanno alcun potere decisionale individuale, salvo quando autorizzato in determinate situazioni.

Le lingue procedurali della Commissione sono il francese, l’inglese e il tedesco. La sede della Commissione è una, situata a Bruxelles nell'edificio Berlaymont.

La commissione detiene il monopolio per il potere di proposta legislativa. È infatti l’unico organo dell’unione europea a poter presentare proposte di legge al Parlamento e al consiglio, che poi le discuteranno seguendo uno specifico iter legislativo. Oltre a questa importantissima funzione, la Commissione rappresenta l’Unione Europea e ne promuove il suo interesse generale. Tutela gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini su questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale e rappresenta l’Unione Europea al livello internazionale (eccetto per la politica estera e di sicurezza). Altre funzioni sono la vigilanza sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati; la vigilanza sull'applicazione del diritto dell’Unione Europea; coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati; l’esecuzione al bilancio e la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.


FONTI E APPROFONDIMENTI


R. Adam e A. Tizzano, Manuale di diritto dell'Unione Europea, Giapichelli Editore (2017)

Trattato Sull’Unione Europea https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF

Commissione Europea https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_it

Mearger treaty: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/merger-treaty