IL CONSIGLIO EUROPEO


Previsto dall’articolo 13 del Trattato di Lisbona come una delle istituzioni che compongono l’Unione Europea, il Consiglio Europeo è l’organo più squisitamente politico nella struttura istituzionale delineata dai trattati.

Da non confondere con il Consiglio (o consiglio dell’Unione Europea o Consiglio dei Ministri Europei) e con il Consiglio d’Europa, tale istituzione è composta dai capi di Stato o di Governo, dal presidente della Commissione Europea e dal presidente del Consiglio Europeo. Qualora l’ordine del giorno lo richieda, anche i ministri dei rispettivi Stati e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipano al consiglio.

Il Consiglio europeo viene creato nel 1974 a Parigi, con l'intento di istituire una sede informale di discussione tra i Capi di Stato o di governo. Ben presto è divenuto l'organo che stabilisce gli obiettivi dell'Unione in tutti gli ambiti di attività di quest'ultima e indica la linea da seguire per la loro realizzazione. Uno status formale gli è stato conferito dal trattato di Maastricht nel 1992, che sancisce che "il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali". Dall' 1 dicembre 2009, a norma del trattato di Lisbona, è divenuto una delle sette istituzioni dell'Unione.

L’articolo 15 del Trattato di Maastricht sottolinea la natura politica dell’istituzione attribuendogli la generale competenza di dare all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e di definirne gli orientamenti e le priorità politiche. Tuttavia i trattati non elencano tassativamente in qual modo il Consiglio debba realizzare la propria competenza generale, lasciando così in molti casi una libertà non analogamente accordata ad altre istituzioni.

Diverse disposizioni affidano al Consiglio poteri di proposta, nomina e revoca, tra cui la nomina del Presidente del Consiglio Europeo; la proposta al Parlamento del Presidente della Commissione Europea; la nomina della Commissione nella sua interezza; la nomina dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; la nomina del Comitato esecutivo della BCE.

Altri articoli affidano invece al Consiglio europeo il potere di influire sulla composizione delle altre istituzioni, ad esempio decidere sulla ripartizione dei seggi al Parlamento Europeo; modificare il numero di Commissari Europei; decidere sotto quale formazione vada a riunirsi il Consiglio dell’Unione Europea e il sistema di rotazione della sua presidenza. Ancora, è il principale responsabile della revisione ordinaria e della revisione semplificata dei trattati. Ma soprattutto, il Consiglio decide riguardo la membership dell’Unione, fissando i criteri di ammissibilità di nuovi Stati e formulando gli orientamenti per le condizioni di recesso di uno stato dall’Unione (il caso Brexit è emblematico a tal riguardo).

Nonostante i poteri previsti espressamente dai trattati siano diversi e rilevanti, questa istituzione attua la sua “generale competenza” soprattutto al di fuori delle disposizioni dei trattati. È in ciò che si evince la portata “politica” del Consiglio, che si impone politicamente poggiandosi su basi giuridiche.

Il perno di questa forza politica è il suo rapporto con il Consiglio dell’Unione Europea, organo detentore del potere legislativo insieme al Parlamento e composto in base all’ordine del giorno dagli stessi ministri del capo di governo che siede nel Consiglio Europeo. Ciò fa sì che quest’ultimo, anche se non titolare di una funzione legislativa diretta, lo sia in via “indiretta”, consacrata nel compito di “Definire gli orientamenti e le priorità politiche generali”.

In continuità con l’evoluzione storica dell’istituzione, che prima del Trattato di Maastricht non era parte delle istituzioni europee, la modalità di voto è rimasta fedele al “consensus”, ovvero senza una votazione formale valida qualora non ci siano obiezioni («Is there any objection? If not, it is so approved») salvo accorgimenti introdotti dai trattati successivi che impongono una maggioranza semplice o qualificata in determinati settori. La maggioranza qualificata tiene conto del “peso” di ogni Stato in popolazione.

Data l’importanza e la spigolosità di molte questioni che emergono durante i “summit”, senza dimenticare il fatto che ogni capo di governo oltre ad essere di un partito “nazionale” fa parte di un partito “europeo”, le discussioni e il raggiungimento del consensus non è un risultato facile da raggiungere. Assicurare un accordo tra 28 Stati - ognuno dei quali porta avanti istanze diverse e ognuno dei quali vuole presentare in patria un successo raggiunto - è l’obbiettivo ideale di ogni summit. Il risultato in molti casi è raggiunto solamente con una sessione straordinaria del Consiglio. Nonostante il quadro descritto, le decisioni del Consiglio Europeo hanno segnato momenti storici del processo di integrazione europea. Furono infatti incontri dei capi di Stato a far sorgere il sistema dei trattati e come abbiamo detto precedentemente è il Consiglio a decidere sulla modifica dei trattati vigenti. Oltre ai diversi trattati storicamente intervenuti, il Consiglio ha preso decisioni sull’allargamento dell’Unione dal 1972 con Regno Unito, Danimarca e Irlanda fino a quelle della Croazia nel 2013. Ancora, il Consiglio ha preso decisioni riguardanti cooperazione, politica estera, giustizia e moneta unica.

Gli ultimi, più noti e anche contestati meeting del 2010-2012 hanno portato alle decisioni riguardo la crisi finanziaria, la questione greca, i piani di stabilizzazione e di gestione del sistema bancario.


di Sara Eleonori


Letture ed approfondimenti :

• "Come funziona l'Unione Europea. Le istituzioni, i processi decisionali, le politiche." - Marco Brunazzo , Laterza 2009


https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_it