di Andrea Bernabale

ARTICOLO 24


“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”


L’art.24 afferma tre diritti legati alla tutela giurisdizionale dell’individuo, ovvero: il diritto alla difesa, il diritto alla difesa gratuita e il diritto al risarcimento per errori giudiziari. Questi tre principi - fondamentali in uno Stato di diritto - concorrono, insieme agli artt. 13, 14 e 15 sulle libertà personali, a determinare il cosiddetto “statuto di indipendenza della persona umana”, perché lo rendono davvero libero e indipendente dalle potenziali coercizioni e oppressioni arbitrarie dello Stato. Sono pertanto diritti caratterizzati dal connotato dell’inviolabilità e non possono essere soggetti a revisione costituzionale. Come affermò la Corte Costituzionale nella sent. 18 del 1982, “l’assicurare un giudice e un giudizio” è intimamente connesso al principio democratico.

Venendo al primo comma, si afferma che tutti possano agire in giudizio e lo si può fare su un piano paritetico, ovvero nessuna tra le due parti in contrasto - accusa e difesa - ha un vantaggio sull’altra, al fine di tutelare un proprio diritto o interesse legittimo. Mentre con “diritto” si fa rifermento a un diritto soggettivo, e quindi al potere di far valere davanti a un giudice un proprio interesse meritevole di tutela poiché previsto da una norma (diritto oggettivo), per “interesse legittimo” si intende il potere, in capo al singolo, di sollecitare un controllo giudiziario sulla pubblica amministrazione affinché il suo comportamento sia conforme alla legge (diritto oggettivo) e in relazione a un proprio interesse.

Ai non abbienti è garantito il patrocinio gratuito, ossia la difesa senza spese. Questo sostegno da parte dello Stato rispetta il principio dell’ uguaglianza sostanziale (art. 3) per cui devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano l’effettiva parità dei cittadini nei confronti della legge.

Il terzo comma è stato però a lungo disatteso e l’Italia è stata anche condannata dalla Corte di Strasburgo per le gravi carenze del sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti. Infatti, per decenni è risultato faticoso stabilire quando considerare un individuo “non abbiente” e il limite reddituale per accedervi era piuttosto elevato.

Il quarto comma, invece, è il più innovativo e riconosce alle vittime di errori giudiziari il diritto a essere indennizzate dallo Stato. L’introduzione del comma – approvato dall’Assemblea senza dichiarazioni perché accettato di buon grado da tutti i costituenti – nel testo dell’art. 24 fu salutata dall’on. Bellavista (Unione democratica nazionale) con queste parole: «Questo diritto, evidentemente, deve essere circondato da garanzie, da forme, da modi, che lo rendano veramente alta affermazione di giustizia. Affermando il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, noi affermiamo una cosa veramente grandiosa, che supera ogni ideologia particolare, perché investe l’ideologia di tutti: la creatura umana è una cosa sacra e diventa sublime quando è stata ingiustamente calpestata».

Chiaro è che, come tutti i diritti inviolabili, anche i diritti affermati nell’art.24 devono essere riconosciuti a ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza, poiché lo straniero (anche se irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali legati alla persona umana, fra i quali quello alla difesa.