Art.9

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART.9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

L’articolo 9 della Costituzione è l’articolo che, più di ogni altro, mostra la sua contemporaneità, attraverso l’affermazione di diritti e valori che non trovano riscontro in nessun’altra costituzione occidentale. Esso sancisce, al primo comma, l'assoluta libertà della cultura, in tutte le forme in cui si esprime, oltre all'autonomia delle strutture che si dedicano alla promozione della stessa o alla ricerca scientifica e tecnica. Tale principio viene ripreso più avanti, dall’articolo 33 della stessa Costituzione, il quale stabilisce che «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». L’arte e la scienza sono, quindi, considerate come un valore assoluto, non passibile di un condizionamento esterno, ma come spazio ideale che deve essere destinato alle libere scelte dell’individuo, in quanto espressione della genialità umana e della personalità del singolo.

La Costituzione individua, così, la necessità dell’intervento pubblico, inteso non come intervento politico, ma come intervento imparziale, in forza del quale l’incentivazione culturale dello Stato, per essere legittima, non deve essere tesa a soddisfare le esigenze politiche o gli interessi economici privati, intaccando la libertà di chi fa cultura o ricerca, ma deve salvaguardare tale libertà, favorendo il progresso del Paese. Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, quello di accrescere il pluralismo culturale in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e, di conseguenza, della collettività.

La seconda parte di questo articolo contiene, invece, l’affermazione della tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali: a tal fine i compiti di tutela da parte dello Stato hanno una portata più ampia di copertura e promozione, andando oltre la semplice concezione difensiva dei beni paesaggistici, culturali e ambientali.

La tutela del paesaggio deve consistere nella regolazione cosciente degli interventi, nella direzione della costruzione del paesaggio e nella scelta fra i diversi interessi e le diverse possibilità di uso e di destinazione. Allo stesso modo si riferisce ai beni culturali, dei quali deve essere preservata l’integrità fisica, senza tralasciare la valorizzazione della funzione del bene culturale intesa come massima fruibilità per il singolo e la cittadinanza.

Di massima importanza, oltre che incredibilmente attuale, è anche il riferimento all’ambiente: la sua tutela non si sostanzia solo nel riconoscimento del valore naturalistico del bene, ma prevede la promozione dei suoi aspetti culturali ed educativi a tutti i livelli. La nozione di ambiente consente, così, di qualificare in termini unitari discipline settoriali quali la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la difesa del suolo, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, gli strumenti rivolti alla tutela degli equilibri ecologici quali la valutazione di impatto ambientale o il risarcimento del danno ambientale.

Prendendo in prestito le parole dell’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, “la stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i principi fondamentali della nostra comunità offre un’indicazione importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni”.