Art.7

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART.7

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

Con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 si pose il problema di regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, già disciplinati a quel tempo dai Patti Lateranensi del 1929. Questi ultimi avevano messo fine ai contrasti sorti a seguito della presa di Roma nel 1870, che avevano dato luogo alla c.d. “questione romana”. In tale periodo le relazioni fra Stato e Chiesa furono regolate unilateralmente dallo Stato italiano mediante la legge n. 214/1871, c.d. “Legge delle guarentigie”, che formalmente si preoccupava di garantire al Pontefice rendite, privilegi e immunità, la quale tuttavia non fu mai accettata dalla Santa Sede in quanto, essendo legge interna dello Stato italiano, non offriva garanzie di stabilità, potendo la stessa essere abrogata in qualsiasi momento da una successiva legge ordinaria dello Stato.

Per sanare dunque la frattura creatasi, l’11 febbraio del 1929 si giunse alla stipula dei Patti Lateranensi, firmati da Benito Mussolini (Primo Ministro) e dal Cardinale Pietro Gasparri (Segretario di Stato), i quali si qualificavano come accordo bilaterale tra ordinamenti sovrani.

Con la promulgazione della Costituzione e soprattutto in conseguenza della proclamazione all’art. 19 Cost. del principio di libertà religiosa, molti pretendevano che il Concordato venisse aggiornato ed armonizzato in virtù delle esigenze costituzionali, pur sempre nel rispetto del principio concordatario sancito dall’art. 7 della stessa Costituzione in cui si afferma che lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica sono, come abbiamo visto sopra, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, regolandosi i loro rapporti sulla base dei Patti Lateranensi e sottolineando come le modificazioni agli stessi, se accettate da ambo le parti, non richiedano il procedimento di revisione costituzionale.

Si era ormai resa necessaria una revisione dei Patti Lateranensi che apportasse le opportune modificazioni al Concordato Lateranense stipulato in epoca fascista. E fu così che, dopo lunghe e laboriose trattative, si giunse il 18 febbraio 1984 alla stipula del Nuovo Concordato, entrato in vigore con la legge del 4 giugno 1985, che fu firmato a Palazzo Madama (per tale motivo prende il nome di “Accordo di Villa Madama”) per parte italiana dall’allora primo ministro Bettino Craxi e per parte cattolica dal Segretario di Stato, il Cardinale Agostino Casaroli.

L'art. 7 Cost nel prevedere l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, riconosce l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa cattolica, attribuendo così allo «Stato della Città del Vaticano» i caratteri tipici degli ordinamenti statali.

I Patti Lateranensi, veri e propri accordi internazionali fra Stati, possono pertanto essere modificati soltanto con legge ordinaria a condizione che le modificazioni siano concordate tra le parti altrimenti si rende necessario il procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 138 Cost.

In altri termini, l'art. 7 cost. ha previsto la necessità di una legge c.d. rinforzata per la modificazione dei Patti Lateranensi e, in tale guisa, lungi dal costituzionalizzare il contenuto dei Patti Lateranensi ha "costituzionalizzato" il principio pattizio per la regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Ne discende, di conseguenza, il peculiare rango che i Patti Lateranensi rivestono all’interno dell'ordinamento italiano: le norme dei Patti Lateranensi infatti possono resistere all’abrogazione di norme di legge ordinarie, nonché derogare a norme contrarie di rango costituzionale, trattandosi di norme pattizie a carattere speciale (lex posterior generalis non derogat priori speciali). L’unico limite è rappresentato dai principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato (Corte cost. n. 175 dell’11 dicembre 1973).