Art. 6

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART. 6

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”

L’articolo 6 della Costituzione sancisce la tutela delle minoranze linguistiche, intese anche come minoranze etniche culturali, siano esse diffuse in modo minore in tutta la nazione o insediate in specifiche realtà territoriali.

Significativa appare la scelta del legislatore di collocare questo articolo dopo l’articolo 5, il quale afferma il riconoscimento e l'impegno alla promozione delle autonomie locali da parte della Repubblica Italiana. Per l’applicazione di questo principio sono stati, infatti, previsti diversi meccanismi di tutela attribuendo una maggiore autonomia a livello territoriale e un sistema elettorale che garantisca piena rappresentanza alle minoranze francofone e tedesche presenti nei territori della Val d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, attraverso un numero di seggi riservati alla Camera.

L’articolo 6 si lega, così, con il precetto sia dell’articolo 3 comma 1, vietando discriminazioni in base alla lingua (così come in base a religione, razza, sesso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) e riaffermando il principio pluralista della società democratica, di cui all’articolo 2, che riconoscendo un diritto alla differenza afferma come i diritti degli altri, intesi tanto come singoli quanto come formazioni socio-culturali o etnico-culturali, esigano riconoscimento e tutela, sia dell’articolo 3 comma 2, permettendo “discriminazioni positive” attraverso l’emanazione di norme e leggi volte a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, ne impediscono la piena partecipazione alla vita della Repubblica.

Oltre che per le implicazioni specifiche a difesa delle minoranze linguistiche storiche insediate in precise realtà territoriali del nostro paese, viene, quindi, attribuita una valenza identitaria all’uso della propria lingua, attraverso la quale ogni soggetto possa esprimere la propria appartenenza a una determinata cultura, contribuendo a determinarne l’identità.

Questo articolo è tornato fortemente d’attualità con la discussione di una nuova legge sulla cittadinanza (ius soli), dovuto all’aumentare del fenomeno dell’immigrazione e alla conseguente presenza di nuove minoranze etnico-linguistiche diffuse su tutto il territorio italiano. Lasciando tali discussioni agli organi competenti, appare chiaro come la soluzione per un’integrazione estesa degli immigrati nella nostra società debba avvenire secondo i dettami stabiliti dalla Costituzione nel rispetto dei principi pluralista e di eguaglianza, escludendo, quindi, l’imposizione di un obbligo di assimilazione alla nostra cultura dominante, con conseguente rinuncia dell’identità linguistica ed etnico-culturale, nel segno di una presunta “italianità”, ma attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze culturali, da considerare necessariamente come ricchezza che va ad accrescere il patrimonio della nostra società democratica.