Art. 5

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART. 5

"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento."

L’articolo 5 sancisce il principio autonomistico, introducendo la garanzia di un’ampia libertà conferita alle diverse collettività territoriali.

La Repubblica, individuata come Stato-comunità, è unica ed indivisibile rispetto agli altri enti, i quali vengono, comunque, riconosciuti e promossi. Quest’unità e indivisibilità della Repubblica sono due concetti distinti ma entrambi qualificanti lo Stato nel suo complesso. L'unità è l'integrazione (perlomeno normativa) tra i vari livelli di governo; l'indivisibilità è il limite assoluto alla separazione del territorio.

Con questo articolo viene, quindi, accantonato il principio federalista a favore di quello autonomistico, predisponendo un sistema di livelli di governo composti dagli enti locali, capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il più vicino possibile al cittadino con un’autonomia anche finanziaria.

Il contenuto della sfera di autonomia che genericamente l’articolo 5 riconosce a tutti gli enti locali, è poi precisato nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, così come modificato dalla riforma costituzionale del 2001.