Art.4

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART.4

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."

L’articolo 4 della nostra Costituzione riprende, ampliandolo, quello che l’articolo 1 sancisce essere il fondamento della nostra Repubblica e cioè il principio lavorista: il lavoro, dunque, costituisce il valore centrale dell’ordinamento attraverso la funzione che esso svolge nella società, e cioè di mezzo necessario per l’affermazione della personalità dell’individuo e nello stesso tempo di strumento di progresso materiale e sociale.

In questo senso, il lavoro rappresenta il primo diritto sociale, in quanto costituisce idealmente la fonte privilegiata di sostentamento dell’individuo e lo strumento imprescindibile per affermare la sua autonomia al fine di consentirgli l’esercizio di ogni altro diritto costituzionalmente garantito.

Questo porta a configurare il diritto al lavoro come diritto di libertà, attraverso l’affermazione della libertà di ogni cittadino di scegliere quale attività lavorativa svolgere, e come diritto civico, ponendo il cittadino nella posizione di pretendere che lo Stato promuova le condizioni che rendano effettivo il godimento di tale diritto.

Nel secondo comma viene fortemente in rilievo la volontà di considerare il lavoro non solo come diritto, ma anche come dovere di solidarietà che ciascun cittadino è tenuto ad adempiere per contribuire al progresso dell’intera collettività. Viene, così, chiarito come il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali: è lavoratore tanto lo studioso quanto il missionario ed entrambi concorrono allo sviluppo della società.

In questo modo, riconoscendo la possibilità di realizzare nel lavoro la propria personalità e, quindi, anche il proprio progetto di vita, la Costituzione fonda una società in cui ad ogni individuo è consentito un progetto individuale, indipendentemente dalle diverse situazioni di partenza. Questo principio completa e arricchisce i due pilastri della nostra carta fondamentale: il principio personalista (art. 2) e quello di eguaglianza (art. 3).