Art.2

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART. 2

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

L’articolo 2 della nostra Costituzione afferma il principio personalista, sancendo come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana e ponendo lo Stato in funzione dell’uomo. Vengono infatti riconosciuti allo stesso una vasta gamma di diritti, oltreché la fondamentale inviolabilità che caratterizza tanto i diritti del singolo individuo quanto quelli del cittadino inteso come membro di formazioni sociali (principio pluralista). La tutela dei diritti dell’uomo viene, dunque, a rappresentare un tratto essenziale del carattere democratico della Repubblica. Inoltre, la copertura costituzionale così delineata rende attuabile e tutelabile ogni diritto in ambito nazionale innanzi alla Corte costituzionale e in ambito comunitario ed internazionale innanzi alle rispettive Corti competenti.

L’articolo si chiude in seguito con l’affermazione del principio solidarista, attraverso la richiesta di adempimento a quelli che si possono considerare i doveri inderogabili del cittadino. La presenza della nozione di “doveri”, imprescindibilmente legati a quella di “diritti”, rappresenta un'importante rottura e innovazione rispetto al sistema giuridico precedente; per i teorici dello Stato liberale, infatti, l'idea che un diritto comportasse anche dei doveri nei confronti della collettività e dello Stato era senza dubbio innovativa, tanto da divenire uno dei tratti caratterizzanti le “nuove Costituzioni” democratiche, non più concesse da un Sovrano (le cc.dd. Costituzioni ottriate), ma reclamate da un popolo sovrano.

Il richiamo al rispetto dei doveri sociali fa pertanto sì che fra i valori fondanti della nostra Repubblica venga ricompresa la solidarietà, intesa come base della convivenza sociale, alla quale tutti gli individui, anche gli apolidi e gli stranieri, oltreché i cittadini, devono attenersi. Viene così ulteriormente sottolineato il primato dell’individuo rispetto allo Stato: i suoi diritti sono prima di tutto “riconosciuti” e quindi preesistono e sono indipendenti dallo Stato, e soltanto in un secondo momento vengono garantiti. Si riparte così dal fondamento del costituzionalismo liberale, basato sul giusnaturalismo, nel quale viene affermata l’esistenza di diritti innati dei cittadini, che lo Stato deve limitarsi a riconoscere e regolare.

L'idea di fondo presuppone infatti l’esistenza di diritti naturali, diritti che appartengono per natura all'uomo e perciò precedono l'esistenza stessa dello Stato, che dunque non li crea, ma, appunto, li deve riconoscere e soprattutto garantire concretamente, specialmente attraverso le leggi ordinarie.

I diritti naturali sopra considerati, proprio in quanto costitutivi della natura umana, non sono dunque legati a una determinata cittadinanza, ma appartengono agli uomini in quanto tali.