di Andrea Bernabale

ART 16

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

Attribuendo il diritto e la libertà di circolazione, anche l’art.16 - come i precedenti - si ricollega all’art.13 sulle libertà personali.

In particolare, con il suddetto articolo la Costituzione si preoccupa di tutelarci dalla possibilità che i nostri spostamenti siano impediti o limitati per motivi politici, come accadeva durante il regime fascista con il c.d. confino per i dissidenti. Se oggi la nostra libertà di espressione e di pensiero è tutelata, se possiamo avere opinioni politiche diverse dalla maggioranza, lo dobbiamo anche grazie al contributo dei costituenti nella stesura di questo articolo che, tra le varie finalità, “evita” che ci vengano comminate punizioni come l’esilio per la nostra fede politica, qualunque essa sia. Si pensi a quanto accadeva, oltre che in Italia durante il ventennio fascista, anche in URSS e nelle Repubbliche socialiste.

Vi è stato solo un caso, nell’Italia repubblicana, nel quale si è impedito a un cittadino italiano di fare ritorno in patria e di limitare quindi la sua libertà di circolazione: con l’XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, infatti, si è negata la possibilità ai Savoia (compresi i discendenti) di fare ritorno in Italia dopo la sconfitta al referendum del 1946. Tale disposizione è stata abrogata solo nel 2002.

Tuttavia, le finalità di questo articolo sono molteplici: innanzitutto affermare che le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini; in secondo luogo, come già spiegato, per esplicitare che non si può limitare la circolazione per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione. Infine, viene sancito il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio nazionale: basta avere ed esibire i documenti necessari.

Inoltre, oggi, con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea, ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno Stato che aderisce all’Unione. L’Italia aderisce anche agli accordi di Schengen, firmati nel 1985, che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza doversi sottoporre ai controlli di frontiera; agli accordi di Schengen aderiscono anche l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a eccezione di Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria.

Tuttavia, al di fuori della sfera comunitaria e dei Paesi aderenti agli accordi di Schengen, va sottolineato che l’art.16 non attribuisce la medesima libertà agli stranieri e agli apolidi, ovvero individui privi di alcuna cittadinanza. A tali categorie si rimanda alla riserva di legge, ossia la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione delle libertà di circolazione, seppur sempre in osservanza degli obblighi internazionalmente riconosciuti in materia di asilo e dei trattati internazionali ratificati.

Alla riserva di legge si accompagna la riserva di giurisdizione, dato che solo l’autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi. Tuttavia, tale riserva di legge è piuttosto relativa, in quanto il costituente esprime già nel testo i possibili limiti: sanità e sicurezza. Si pensi a una possibile epidemia per la quale si renda necessario bloccare l’accesso a una città o a determinati luoghi oppure a motivi di pubblica sicurezza (es. persone socialmente pericolose).

A entrambe le riserve si accompagna l’obbligo di motivazione, che deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo di tale libertà.

Infine, all’ultimo comma, l’art. 16 garantisce anche la libertà di espatrio, che è limitata solamente dall’obbligo di possedere un documento di riconoscimento valido: la carta d’identità per i cittadini che si recano nei paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno firmato un accordo con l’Italia; il passaporto per i cittadini che viaggiano in tutti gli altri paesi.

In conclusione, il diritto alla libera circolazione nel territorio è sperimentato dalla maggior parte degli italiani. Non abbiamo bisogno di particolari permessi per andare a trovare i parenti che abitano lontano né tanto meno per trasferirci a vivere in un altro Comune o in un’altra Regione.

La possibilità di circolare liberamente in uno spazio è fondamentale perché quello spazio sia condiviso e sentito come proprio e non come una realtà estranea.

Ecco perché la libertà di circolazione estesa dall’adesione all’Unione Europea e la libertà, salvo l’espletamento delle procedure burocratiche necessarie, di risiedere in uno dei Paesi aderenti, sono ingredienti fondamentali dell’Unione Europea e modificano profondamente il concetto di confine, che diventa molto meno rigido che in passato: pur nella diversità di leggi, abitudini, lingua e cultura, vi sono principi comuni che sono quelli dell’Unione Europea.