di Andrea Bernabale

ART 15

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”

L’art. 15 garantisce la riservatezza del contenuto delle comunicazioni, intesa come condizione indispensabile per rendere effettiva la libertà di comunicazione, rafforzando quanto già espresso in materia di libertà personale negli artt.13 e 14.

Secondo il testo costituzionale, la corrispondenza deve ritenersi “libera” e “segreta” e i due attributi vanno considerati congiuntamente, perché l'uno trova fondamento nell'altro e nessuno dei due si realizza compiutamente in assenza dell'altro.

Questa norma nasce quindi dalla volontà dei padri costituenti di proteggere la corrispondenza privata, una garanzia che consenta di rendere effettiva la libertà di comunicazione: se infatti sapessimo che la nostra corrispondenza è controllata, limiteremmo le nostre comunicazioni, evitando di raccontare fatti personali o di trasmettere notizie confidenziali, siano esse personali o legate alla propria attività. Si pensi a quanto questo non sia garantito in ordinamenti non democratici, quali la Cina o la Repubblica Democratica Tedesca (DDR), con quest’ultima che si serviva di un ampio e complesso organo poliziesco, meglio conosciuto come la Stasi, proprio per controllare ogni tipo di comunicazione tra gli individui.

Bisogna tener presente che questo articolo è stato scritto in un’epoca in cui erano le lettere il principale mezzo per comunicare a distanza. Tuttavia, l’evoluzione delle forme di comunicazione e l’avvento dell’era digitale hanno aperto a successive interpretazioni da parte della giurisprudenza che ha esteso questa garanzia di libertà a comunicazioni di altro genere come le buste suggellate, le cartoline contenute in buste non chiuse, i pacchi postali, le comunicazioni con segni simbolici (per esempio, l’alfabeto Morse), le conversazioni, i messaggi di posta elettronica, le comunicazioni scambiate in chat o in videoconferenza, e così via.

Anche le mail che inviamo, quindi, sono inviolabili, salvo i casi di controllo consentiti dalla legge. Ovviamente, ciò non si applica a messaggi in chat pubbliche, perché in questo caso stiamo volutamente e consapevolmente comunicando con un pubblico molto vasto.

In sostanza, l’art. 15 stabilisce che la nostra corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione devono essere libere e non possono essere intercettate, impedite o controllate, salvo i casi previsti dalla legge. La norma costituzionale si applica sia ai mittenti sia ai destinatari della comunicazione, garantendone la medesima tutela. Inoltre, la libertà di comunicazione spetta a tutti gli individui e non solo ai cittadini italiani, tutelando così anche la libertà degli stranieri e degli apolidi e i soggetti collettivi privati (associazioni, aziende…).

L’art.15 ha anche ispirato, nel 1996, la creazione del Garante per la privacy (Autorità garante per la protezione dei dati personali), il cui scopo è di garantire la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali che possono essere trasmessi per corrispondenza.

L’articolo si caratterizza per il fatto di tutelare le comunicazioni tra individui (mittente-destinatario), al contrario dell’art.21, che garantisce la comunicazione pubblica con destinatari indeterminati e molteplici.

Come negli articoli precedenti, tuttavia anche la libertà di corrispondenza incontra dei limiti, che possono essere disciplinati dalla legislazione ordinaria e dall’autorità giudiziaria, nonché seguiti da un obbligo di motivazione da parte del giudice.

Al secondo comma, infatti, l’articolo chiama in causa il sistema noto delle riserve. In questo caso è presente una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, ma si differenzia dagli artt. 13 (libertà personale) e 14 (libertà di domicilio) per l'assenza della possibilità di intervento straordinario dell'autorità di pubblica sicurezza. Per questo la riserva di giurisdizione si dice "assoluta", rendendo il giudice l'unico soggetto in grado di limitare la libertà di corrispondenza.

Per quanto concerne la riserva di legge, anch'essa è assoluta, per cui spetta a una legge formale (cioè prodotta con procedimento parlamentare) dello Stato stabilire con precisione i campi e le modalità di intervento giudiziario, in mancanza della quale spetta al giudice decidere sulla limitazione.

In particolare, il sequestro della corrispondenza può avvenire solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che gli oggetti siano stati spediti dall'imputato o siano a lui diretti o comunque possano avere una relazione con il reato commesso. In caso di urgenza si può ordinare al servizio postale di sospendere l'inoltro, con obbligo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro 48 ore.

Oppure ancora, la libertà di comunicazione può essere ristretta dalla magistratura in caso di indagini, al fine di acquisire eventuali prove di reato, sempre secondo i principi di necessità e urgenza già espressi nell’art.13.

Un’altra eccezione è data dal trattamento dell’imprenditore fallito, la cui corrispondenza viene consegnata al curatore, che ne restituisce la parte strettamente personale.