di Andrea Bernabale

ART.14

“Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”

Approvando l’art. 14, l’Assemblea costituente volle sottolineare che l’inviolabilità del domicilio godeva di una tutela identica a quella stabilita per la persona. Ciò significava che per accedere a un domicilio era necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che poteva emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge.

La particolare considerazione di cui gode il domicilio nella Costituzione - considerato inviolabile e intangibile - si spiega in quanto esso è visto come il luogo più importante in cui l’individuo conduce la propria vita. Per tale ragione trova la sua tutela a livello costituzionale.

L’articolo si ricollega strettamente al principio di libertà personale espresso nell’art.13, dal momento che la stessa libertà domiciliare viene considerata come una forma di libertà personale, un luogo ove il singolo è al riparo da indebite ingerenze. Ne consegue che il domicilio trova le stesse garanzie costituzionali già espresse nell’art. 13, negando ispezioni, perquisizioni e sequestri non autorizzati.

L’individuo è quindi libero di poter scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio, di svolgere al suo interno qualsiasi attività lecita e di impedire a chiunque di farvi ingresso, se non autorizzato dalla legge.

Il concetto di domicilio va però inteso in senso più ampio: sarebbe errato e limitativo considerare come domicilio la sola abitazione. Rientrano nella categoria anche il luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa, una dimora occasionale o persino la propria automobile (es. roulette, camper ma anche semplici autovetture). In sintesi, domicilio va inteso come quello in cui si ha il potere la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difendere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali.

Negli ultimi anni si è affermato anche il concetto di domicilio informatico, inteso come proiezione spaziale della persona nei sistemi informatici (per esempio, hard disk dei computer, account elettronici bancari, siti web personali, account registrati sui social network ecc.).

Ad ogni caso, l’inviolabilità si traduce proprio nella possibilità e facoltà di escludere terzi dal farvi ingresso.

Parimenti, i domicilio è tutelato anche nell’art.7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e trova una più ampia estensione, prevedendo il “rispetto della propria vita privata e familiare”.

Specularmente all’art.13 più volte richiamato, anche l’inviolabilità del domicilio prevede delle limitazioni che si riconducono al potere dell’autorità giudiziaria di autorizzare un intervento nel rispetto della legge e con atto motivato.

I casi dell’ultimo comma riguardano, generalmente, le ispezioni per malattie infettive o epidemie, gli interventi per l’incolumità pubblica (es. i vigili del fuoco devono poter accedere in situazioni di urgenza e necessità) e le ispezioni per ragioni economiche e fiscali (es. accertamenti della guardia di finanza).