Art.12

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART. 12

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”

L'articolo 12 della Costituzione, in linea con quanto previsto dalla tradizione delle Carte Costituzionali europee, fissa gli elementi essenziali della bandiera della Repubblica: il tricolore verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La bandiera costituisce il vessillo scelto dal Costituente, ispirato al modello francese del 1790, ove le tre bande uguali rappresentano i tre cardini - libertà, uguaglianza e fraternità - che costituiscono la matrice ideologica e libertaria comune degli Stati democratici.

Il tricolore, sul piano storico, fu utilizzato occasionalmente dai giacobini italiani per affermare la loro vicinanza ideologica alla Rivoluzione francese, che quel simbolo aveva adottato: furono Giovanni Battista De Rolandis e Luigi Zamboni che per primi, nel 1794, in seguito alla Rivoluzione francese, vollero rivendicare gli stessi diritti della rivoluzione, sostituendo l’azzurro con il verde.

Tuttavia, il suo ingresso ufficiale nella storia italiana, come emblema della libertà repubblicana, deve fissarsi al 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, lo decretò "Bandiera Cispadana". Successivamente, fu Napoleone Bonaparte ad adottarlo come bandiera nazionale del Regno d’Italia nel 1805; nel 1848 il tricolore sostituì lo stendardo azzurro sabaudo quale insegna del Regno di Sardegna, con l’aggiunta al centro dello scudo dei Savoia ed infine, nel 1861 fu adottato come bandiera italiana, scelta che fu confermata anche nel 1946, con l’ovvia rimozione dello stemma sabaudo, quale logica conseguenza della vittoria repubblicana.

Con l’avvento della Costituzione repubblicana, dunque, la bandiera si carica di una valenza simbolica ben diversa da quella assunta nel regime fascista, laddove si identificava come simbolo ed emblema esclusivo della sovranità nazionale “d’uno Stato che non riconosce altri valori oltre quelli dei quali si fa detentore ed impositore”. Oggi, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 1987, la bandiera rappresenta "simbolicamente un certo Paese, l'identità di un determinato Stato e se mai anche l'ideologia che la maggioranza del popolo di quest'ultimo accetta e propone al confronto democratico".

La collocazione della disposizione sulla bandiera nazionale, all’interno dei principi fondamentali, è particolarmente significativa, in quanto si è voluto attribuire alla norma un forte grado di rigidità, tale da sottrarla alla revisione ordinaria e, quindi, anche a un eventuale attacco di un’ideologia contraria e antidemocratica.

Questo articolo, posto a conclusione della parte della Costituzione dedicata ai principi fondamentali, racchiude tutti gli altri undici articoli della Costituzione che abbiamo analizzato; è, infatti, sotto i colori della bandiera italiana che si manifesta l’identità del cittadino, un cittadino che per essere italiano, deve pensare al bene comune, un cittadino che ha l’obbligo di non violare le libertà altrui e, soprattutto, un cittadino che riconosca l’Italia come unico Stato Indivisibile e unito e che debba lottare contro ogni forma di divisione.