Art.11

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART. 11

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

L’articolo 11 enuncia il principio pacifista, il principio della rinuncia alla guerra come forma di imperialismo, esprimendo una ferma opposizione alla violenza militare come strumento di conquista e di offesa alla libertà dei popoli e alla risoluzione delle controversie internazionali.

La scelta del termine “ripudia”, invece che “rinuncia”, all’interno dell’articolo racchiude in sé non solo la ripugnanza morale verso gli orrori e le violenze che avevano ferito lo spirito democratico durante la Seconda guerra mondiale, ma soprattutto la condanna di ogni propaganda bellicistica, di dottrine che esaltino o giustifichino l’utilizzo della guerra, oltre che la condanna di essa ovunque ciò avvenga.

L’Italia decide, così, di rompere per sempre il cerchio del nazionalismo e dell’imperialismo, cristallizzando in un dovere categorico l’obbligo morale, prima ancora che giuridico, di vietare il ricorso alla guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L’affermazione del principio pacifista non significa che l’Italia sia un paese neutrale, ovvero che non possa in nessun caso ricorrere alle forze armate, ma significa rifiuto della guerra esclusivamente come strumento offensivo e non difensivo. Pur ammettendo che il ricorso alla guerra debba essere concepito come extrema ratio, il nostro Stato sarà sempre legittimato a reagire anche con le armi a fronte di un attacco subito da altri. Ciò trova conferma prima di tutto in altre disposizioni costituzionali: l'art. 52 Cost. che sancisce come dovere la difesa della patria; gli articoli 58 e 87 Cost. che attengono al procedimento per deliberare ed alla delibera stessa dello stato di guerra. Inoltre, la partecipazione dello Stato italiano alle azioni militari è consentita come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Comunità internazionale ed in particolare nel rispetto degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, dove il dettato dell'art. 51 dello Statuto dell'ONU sancisce come ogni Stato membro conservi il diritto di autotutela, anche a sostegno di un altro membro, a fronte di aggressioni, fino a che lo stesso Consiglio non abbia deciso le misure da intraprendere. In ogni caso, ogni azione o reazione armata dovrà essere portata avanti nel rispetto dei requisiti di proporzionalità tra offesa e difesa.

La seconda parte dell’articolo 11 indica, invece, i principi di solidarietà e giustizia tra i popoli, come strumenti privilegiati per la risoluzione delle controversie. Il ripudio della forza è, così, accompagnato dall’aspirazione di creare vincoli tra i popoli per imporre la forze della legge come strumento di pacificazione, esaltando il costituzionalismo democratico e liberale, fondato sul rispetto dei valori internazionali della pace e del rispetto della dignità umana.

Ma la parte forse più importante di questo articolo è racchiusa nella clausola relativa alla possibilità di consentire limitazioni della sovranità, a condizioni di reciprocità ed uguaglianza con gli altri Stati. È questo il passaggio che segna la preminenza dell’interesse per la pace e la giustizia tra i popoli rispetto alla sovranità stessa. Attraverso tale auto-limitazione, la Repubblica consente la cessione di una parte della propria sovranità in favore di istituzioni sovranazionali che abbiano lo scopo di creare un’integrazione sempre più stretta tra i popoli. In questo modo, una fattispecie formulata e pensata per l’ingresso dell’Italia nell’organizzazione delle Nazioni unite si è dimostrata sufficientemente elastica per consentire all’Italia di partecipare al processo di integrazione europea.

In conclusione, l’articolo 11 della nostra Costituzione chiarisce come il concetto di pace non consista esclusivamente in un rifiuto della guerra; esso è, invece, un’indicazione concreta e positiva del modo in cui deve essere organizzata la vita interna dello Stato, la presenza dell’Italia nella comunità internazionale, e l’intera comunità internazionale. Con questo articolo l’Italia rinuncia alla sua sovranità, ne accetta limitazioni, affinché sia più facile raggiungere la pace e il metodo di definizione dei conflitti non sia quello violento. Per questo il concetto di pace oggi è un’indicazione anche per le azioni future del nostro paese.