Art.10

FILIPPO FRIGERIO - GIACOMO TOMMASI

ART. 10

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”

Alla fine della seconda guerra mondiale i nostri Padri Costituenti, dopo aver vissuto e attraversato anni bui nei quali le persecuzioni erano all’ordine del giorno sia nel nostro Paese che, più generalmente, in Europa, erano ben consapevoli che oltre ad un'immigrazione più prettamente economica, esisteva e sarebbe esistita in futuro anche un'immigrazione, involontaria, per motivi politici.

Durante il regime fascista nonché durante la guerra inoltre una parte significativa dei deputati facenti parte dell’Assemblea costituente aveva infatti richiesto e usufruito del diritto d’asilo in altri Paesi, potendo in questo modo apprezzare in prima persona il grande valore e la natura ampia che caratterizza tale diritto.

Fu per queste ragioni che fu deciso di offrire, all’interno del testo costituzionale italiano, tutela esplicita allo straniero al quale fossero stati, nel proprio Paese d’origine, negati i diritti di libertà e si precisò inoltre che, anche laddove i diritti di libertà reclamati dal richiedente asilo fossero stati formalmente riconosciuti dalla Costituzione del Paese di provenienza, si sarebbe comunque dovuto procedere alla verifica dell’effettività del loro concreto possibile esercizio da parte del richiedente stesso.

Pertanto il diritto di asilo, riconosciuto in forma ampia dall'articolo 10, comma 3, Cost., può considerarsi il risultato di una ben ponderata e assolutamente consapevole scelta, che nonostante sia stata elaborata dai costituenti in una situazione internazionale decisamente più drammatica di quella attuale, come quella del secondo dopoguerra, conserva tutt'oggi una grande attualità e utilità.

Secondo il testo Costituzionale, dunque, questo diritto deve essere concesso a tutti coloro i quali vedono non riconosciute nel loro Paese d’origine alcune delle libertà garantite invece dallo Stato Italiano. Il diritto d’asilo, tuttavia, non garantisce allo straniero un diritto immediato a restare per lungo tempo sul suolo italiano, ma soltanto l’ingresso di quest’ultimo in territorio italiano, in modo tale da permettergli in seguito di servirsi delle diverse procedure previste al fine di ottenere una qualche forma particolare di protezione.

Ai primi due commi dell’art. 10, invece, si afferma rispettivamente che “l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (c.1) e che “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (c.2).

Come si può chiaramente osservare l’Italia richiama qui in maniera esplicita sia le norme consuetudinarie generalmente riconosciute nel diritto internazionale, operando dunque, in relazione a queste, un procedimento di adattamento automatico e permanente, implicante pertanto che l’ordinamento, nella sua interezza, si conforma costantemente al diritto internazionale generale e alle sue modificazioni, sia i Trattati internazionali di cui l’Italia è parte firmataria e che dovrà in seguito essere ratificare nel proprio sistema normativo interno.

Il comma 2 richiama anche i Trattati internazionali quindi fra le fonti di produzione normativa alle quali la legge interna dovrà conformarsi e adattarsi, ma limita questo obbligo alle norme che si occupano della condizione giuridica dello straniero, mentre ad estendere il valore obbligatorio dei Trattati internazionali anche ad altri ambiti disciplinari, ci ha pensato nel 2001 la riforma dell’articolo 117 Cost.

Si può pertanto evidenziare come, una volta che lo straniero sia entrato nel territorio italiano, si attivino automaticamente una serie di obblighi internazionali che l’Italia è tenuta a rispettare e ai quali si deve attenere per evitare di commettere degli illeciti internazionali; questi vincoli esplicitano la loro efficacia in particolare su due differenti poteri che sorgono in capo allo Stato e che si ricollegano al diritto di asilo statuale: il diritto di espellere e quello di estradare lo straniero.

Concentrandoci in particolare sul divieto di estradare lo straniero, troviamo formulazione esplicita di tale vincolo all'ultimo comma dell’art. 10 Cost., dove infatti si prevede che “Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”, ribadendo poi all'articolo 26 c.1. Cost. che “L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”.

Di conseguenza qualora il provvedimento di estradizione richiesto da un Paese straniero possa esporre l’individuo in questione al rischio di subire gravi violazioni dei suoi essenziali diritti, non è mai lecito per lo Stato ospitante disporre l’estradizione. Si consideri d’altro canto che, laddove il reato di cui l’estradando viene accusato faccia parte dell’elenco contenuto all'articolo 1 della Convenzione per la repressione del terrorismo (nel quale elenco sono inclusi anche alcuni crimini internazionali individuali), lo Stato italiano ha in ogni caso l’obbligo di processare l’estradando.